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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Trieste, sentenza del 22 gennaio 2002

 
est. Gaspari
 

Motivi della decisione

In seguito alla trasmissione all'autorità giudiziaria della segnalazione da parte della polizia ferroviaria di Udine in data 6.3.1999, [...] e [...] venivano iscritti nel registro degli indagati. Il pubblico ministero in sede formulava richiesta di rinvio a giudizio.

All'odierna udienza preliminare, dichiarata la contumacia, si deliberava la presente sentenza.

I fatti sussistono, come risulta dagli elementi descritti nell'annotazione della polizia ferroviaria relativa al controllo effettuato su alcuni cittadini stranieri, due dei quali minorenni, che viaggiavano a bordo del treno Trieste - Venezia, con regolare biglietto, ma privi di documenti di identificazione o di permesso di soggiorno (f. 6).

Dopo l'esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici (ff. 20 e 21), i minori venivano affidati ad una struttura assistenziale, dalla quale si allontanavano lo stesso giorno, senza farvi più rientro (f. 18).

Dagli atti non emergono elementi tali da escludere l'imputabilità dei minori.

La condotta ascritta agli imputati integra gli estremi del reato previsto dall'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 286/98.

La norma è infatti applicabile non soltanto nei confronti degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale, ma a tutti gli stranieri, come ritenuto dalla Suprema corte nell'interpretazione che si condivide (Cass., sez. I, sent. 13562 del 29.11.1999, Cass., sez. I, sent. 8858 del 13.6/8.8.2000; implicitamente si traggono argomenti in tal senso anche da Corte cost., ord. n. 7/16.3.2001, n. 68). Invero la fattispecie prevede la mancata esibizione di uno dei documenti esemplificativamente indicati, il cui possesso è imposto al cittadino straniero, sia pure implicitamente. Che poi la sanzione sia applicabile allo straniero irregolarmente presente sul territorio italiano si deduce anche da un'interpretazione sistematica del testo unico in materia. L'identificazione e la riconoscibilità dello straniero costituiscono il presupposto indispensabile per la successiva applicazione della disciplina che si adatta al relativo status (v. art. 6, co. 4 e 9 del TU), talché pare coerente che la sanzione si applichi non soltanto agli stranieri regolarmente presenti in Italia. [...].

Si può ora esaminare la richiesta del pubblico ministero di applicare all'imputato [...], in vece della pena detentiva dell'arresto, congiunto alla pena pecuniaria dell'ammenda, la sanzione sostitutiva dell'espulsione prevista dall'art. 16 del TU n. 286/1998 in materia di immigrazione.

Un riesame più approfondito dell'istanza, invero già presentata in altri procedimenti ed inizialmente accolta da parte di questo ufficio, conduce a conclusione negativa. Preliminare e decisivo argomento in tal senso si ricava dall'art. 24 d.lgs. 272/1989 (disposizioni di attuazione del processo penale minorile). Vi si stabilisce, per quanto ora in esame, che le sanzioni sostitutive si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, anche nel caso che l'esecuzione abbia inizio dopo il diciottesimo anno di età.

E' il principio di ultrattività della normativa minorile in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale. La sanzione sostitutiva dell'espulsione è prevista, nel Testo unico n. 286/98, con riferimento a soggetti maggiorenni. Vige infatti il divieto di espulsione per i cittadini stranieri minori di età (art. 19, co. 2 lett. a), salvo casi eccezionali. Il superamento della soglia dei diciotto anni consente l'applicazione, in via amministrativa, della normativa comune, senza alcuna guarentigia particolare per l'ex minorenne.

Tuttavia nell'ambito del procedimento penale, e quindi delle sanzioni penali applicabili per fatti commessi dal minorenne, il citato art. 24 fa salva l'inapplicabilità, fino all'età di ventuno anni, delle disposizioni che l'ordinamento prevede per gli adulti. Ciò vale notoriamente per la disciplina delle sanzioni sostitutive (es: libertà controllata), o per lo stesso regime penitenziario di esecuzione della pena o delle misure cautelari, che si attua negli appositi istituti penali per minorenni.

Si ritiene pertanto che, in virtù della norma speciale citata, l'operatività dell'art.16 del TU non comprenda i cittadini stranieri di età inferiore ai ventuno anni, condannati per fatti commessi da minorenni. Correttamente si osserva che l'art. 30 del d.p.r. 448/88 non va interpretato nel senso che il legislatore abbia ristretto le sanzioni sostitutive applicabili a quelle ivi nominate (semidetenzione, libertà controllata). Il rilievo trova infatti conforto nella lettura data dalla Suprema corte (Cass., sez. VI, sent. n. 3597 del 19.3.1999), che ha espressamente ammesso l'applicabilità della pena pecuniaria in sostituzione delle pene detentive brevi. Resta vero, però, che dal combinato disposto degli artt. 19, co. 2 lett. a), e 24 d.lgs. 272/1989 si ricava che la sanzione sostitutiva qui invocata non solo non è espressamente prevista nel novero delle conseguenze penali per fatti commessi da minorenni, ma deve ritenersi espressamente vietata, almeno finché si tratti di irrogarla a soggetti infraventunenni.

Non soltanto, si potrebbe dire, nulla poena sine lege, ma in questi ristretti casi nulla poena contra legem. In questi termini e limiti sono da ritenersi chiuse le maglie di accesso di tale sanzione all'insieme delle soluzioni terminative dell'udienza preliminare - o del rito minorile in quanto tale. Ciò non vale, ad esempio, per la nuova tipologia di sanzioni recentemente introdotte nell'ordinamento dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), lasciando da parte le concrete questioni che si porranno. In relazione a questa nuova disciplina, infatti, dal tenore dell'art. 63 si ricava l'espressa attribuzione al giudice penale minorile della facoltà di applicare le nuove conseguenze penali previste dal titolo II, ove il processo verta in materia attribuita - per gli imputati maggiorenni - alla competenza del giudice di pace (art. 63, ivi d.lgs. citato). Nel caso si opinasse diversamente su questa premessa, relativa al ricordato principio di ultrattività, si dovrebbero comunque considerare altri due aspetti, che si ricavano dalla stessa norma invocata. L'art. 16 TU prevede requisiti positivi e negativi: il primo è che lo straniero deve trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 13, co. 2 TU. Tra queste vi è l'ingresso irregolare e la presenza attuale in Italia ("è entrato...e non è stato respinto" alla frontiera).

Ne consegue ovviamente, ma non è il caso in esame, che la sanzione sostitutiva speciale non si potrà applicare nel caso che lo straniero sia stato respinto alla frontiera. E' poi richiesto che non ricorrano le condizioni ostative indicate nell'art. 14, co. 1, e difatti si prevede che l'espulsione venga eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, co. 4, TU). L'art. 14 enumera le varie circostanze che rendono impossibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento: la necessità di procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Nell'applicare la sanzione sostitutiva il giudice è chiamato a valutare la ricorrenza o meno di queste condizioni. Trattandosi di esame preliminare all'applicazione di una sanzione penale, è da ritenersi doveroso un particolare rigore, nel senso che non si potrà ricorrere a presunzioni che si risolvano a sfavore del condannato. In sintesi si può affermare che è richiesto di accertare l'immediata eseguibilità della sanzione. La giurisprudenza di legittimità in proposito ha ritenuto che "viola l'art. 14 della l. 6.3.1998 n. 40 (ossia l'art. 16 TU) il giudice che disponga la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero privo di passaporto e di altro documento valido per l'espatrio, giacché l'art. 12 della citata legge dispone che la misura può essere adottata quando non ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 12, co. 1, dello stesso testo, fra le quali è espressamente indicata l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, perché occorre procedere all'acquisizione di documenti per il viaggio. In ipotesi siffatte, ove tale sanzione sostitutiva sia stata recepita nell'accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, e quindi nella sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., la decisione deve essere annullata, venendo meno l'accordo delle parti su un parametro essenziale dell'intervenuto patteggiamento" (sez. III, sent. n. 2794 del 28.9.1999). In un procedimento nei confronti di imputato contumace l'unico dato certo, al momento della decisione, è l'identità fisica della persona condannata, ma non si può prevedere in quali circostanze avverrà l'esecuzione della pena e se ricorreranno, o meno, fattori ostativi. Nel caso specifico, inoltre, è certo che entrambi gli imputati erano privi di documenti. Ne consegue che, in carenza della possibilità attuale di riscontro dei presupposti negativi, l'art. 16 non è applicabile.

In conclusione si ritiene di poter irrogare ­ nei confronti dell'imputato [...], la sanzione sostitutiva della semidetenzione, ai sensi dell'art. 32 d.p.r. 448/88.

Il pubblico ministero ha prodotto l'elenco dei precedenti dattiloscopici, da cui risultano altre segnalazioni a carico dell'imputato. Due di queste sono per "identificazione", ma in entrambi i casi il soggetto ha dato un nome diverso da quello dichiarato nel presente procedimento; una terza concerne una denuncia per "uso di atto falso". Queste circostanze inducono ad escludere la possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dal compimento di attività illecite. Ne consegue l'applicazione della pena di 20 giorni di arresto e 40 € di ammenda, sostituita la pena detentiva con la semidetenzione (p.b. 45 giorni e 90 €, ridotta per le attenuanti generiche a un mese e 60 €, ridotta per la diminuente per l'età a 20 giorni e 40 €). [...].

P.Q.M.

applicato l'art. 32 d.p.r. 448/88 e 425 c.p.p., dichiara [...] colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per l'età, lo condanna alla pena di venti giorni di arresto e 40 € di ammenda, sostituita la pena detentiva con la semidetenzione.