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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Torino, decreto del 15 gennaio 2002, n. 58

 
est. Grasso
 

Con provvedimento in data 23.10.2001, il tribunale per i minorenni di Torino ha così statuito: visto l'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98, letto il parere del P.M.; definitivamente pronunciando; respinge l'istanza di [...], di essere autorizzato alla permanenza nel territorio italiano; detto provvedimento attiene ai minori: [...] nato a Torino il 19.8.99; [...] nata a Torino il 9.8.2000 di [...].

Nella motivazione del provvedimento impugnato, il T.M. dopo aver precisato che con istanza 4.5.2001, il padre dei minorenni ebbe a richiedere al T.M. di Torino autorizzazione al soggiorno nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31 co. 3 della d.lgs. 286/98, e dopo aver assunto la non pertinenza in questa sede delle osservazioni critiche contenute nel ricorso in ordine al fatto che l'istante è stato raggiunto da provvedimento (di espulsione, dovendosi esclusivamente valutare "in questa sede la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 31 co. 3 cit." da parte del T.M. il cui potere autorizzatorio de quo deve ritenersi attribuito a detta A.G. "in via eccezionale", assume quanto segue. Stante il disposto normativo di riferimento "nella specie difetta del tutto qualsiasi principio di prova in ordine alla necessità che i minori permangano nel territorio italiano. Per il T.M. infatti "non sussistono nel merito i "gravi motivi" richiesti a giustificazione di un potere del T.M. il cui esercizio deve intendersi come del tutto eccezionale; non sono state allegate esigenze di cura dei minori che possano essere soddisfatte solo in Italia; la circostanza che il padre (gravato da precedenti penali e pendenze giudiziarie) provveda in nero ad espletare attività lavorativa, non accertata né accertabile che ne consentirebbe il mantenimento appare irrilevante" (il primo giudice assume in particolare sul punto che detta autorizzazione "proprio per il carattere di temporaneità e lo stretto legame con le esigenze sanitarie del minore non si presta a divenire una "regolarizzazione" indiretta del soggiorno in contrasto con la normativa specifica in materia.").

Avverso detto provvedimento reclama, tramite il difensore, [...], e insta a che la Corte in riforma del provvedimento impugnato, voglia autorizzare l'esponente alla permanenza in Italia, "per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei figli minori, con lui conviventi e, ciò per un periodo che la Corte vorrà determinare conformemente alle necessità dei figli minori, e comunque per tutto il tempo necessario a garantire ai figli minori di poter crescere in Italia con entrambi i genitori nonché con i nonni paterni." [...].

Con memoria depositata in data 18.12.2001 [...] tramite difensore "aderendo alle richieste di cui al reclamo suddetto", "insiste a che questa Corte voglia, in accoglimento del suddetto reclamo e in riforma del provvedimento impugnato autorizzi Halilovic Romano alla permanenza in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei figli minori". Il Procuratore generale esprime parere contrario.

Ritiene questa Corte che la narrativa del reclamo se posta in correlazione con le richieste conclusive dello stesso, ponga in luce la fragilità dell'argine difensivo apprestato nella specie con il richiamo all'art. 31 co. 3 del d.lgs. 286/98. E alla strumentazione ivi prevista. In altre parole: si appresta una linea difensiva da parte del reclamante fondata su un pretesa di pregiudizio per i minori, da scissione del nucleo per quanto attiene alla necessitata partenza del padre dei minori che oltre a non essere affatto conseguente, in termini di assoluta inevitabilità (non essendo affatto necessitato il paventato scindersi della "unità familiare", potendo detto nucleo genitoriale trasferirsi nel paese d'origine) porta, se accolta, a tradire clamorosamente la lettera e la ratio dell'art. 31 co. 3 cit.

E la riprova della fragilità dell'argine difensivo la si trae all'evidenza qui proprio al momento delle richieste conclusive: si chiede alla Corte di autorizzare l'esponente alla permanenza in Italia "per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei figli minori", ma non si è in grado di quantificare un periodo di tempo in cui tale autorizzazione dovrebbe essere data ( e alla fine delle richieste conclusive si erra nel citare i nonni paterni che all'inizio del reclamo si è premesso essere deceduti).

La risposta di questa Corte alla richiesta del reclamante non può che essere la seguente: l'autorizzazione di cui all'art. 31 co. 3 cit. non è la strumentazione idonea e conferente nella specie, per la ragione, molto semplice che con essa l'A.G. minorile può autorizzare alla permanenza del familiare "per un periodo di tempo determinato"; ed i "gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore" devono essere letti e interpretati relativamente e limitatamente ad un "periodo di tempo determinato" collegato a necessità "contingenti". Un'autorizzazione ex art. 31 co. 3 cit. sostanzialmente sine die (come nella sostanza si finirebbe con l'accedere in caso di accoglimento di detto reclamo) sarebbe eccentrico rispetto all'art. 31 co. 3 stesso. E una autorizzazione sine die deve parimenti considerarsi una autorizzazione perdurante per la intera durata delle minore età dei minori suddetti, come applicando alla lettera la narrativa motivazionale del reclamo si finirebbe per accedere sempre e comunque al di fuori dell'art. 31 co.3 cit.

In tale senso ha ragione il primo giudice, quando, nel provvedimento qui reclamato, osserva che la A.G. con detta autorizzazione (attribuita in via eccezionale) proprio per il carattere di temporaneità, non potrebbe comunque tradirne lo spirito e la lettera (non prestandosi a divenire una sorta di regolarizzazione indiretta del soggiorno in contrasto con la normativa specifica in materia).

Tanto premesso e solo per esigenze "logistiche", legate ad un più agevole predisposizione di ogni successiva attivazione del reclamante si autorizza la permanenza in Italia fino al 30.4.2002 come termine massimo per evitare il pregiudizio di una partenza immediata, e come tale di arduo apprestamento.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto da [...] avverso il decreto del tribunale per i minorenni di Torino [...] autorizza la permanenza in Italia del predetto fino al 30.4.2002 come termine massimo.