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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, decreto del 24 dicembre 2001

 
est. Gatta
 

Il giudice, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.12.2001 ha pronunciato il seguente decreto. Con ricorso ex art. 30 co. 6 d.lgs. 286/98 [...] hanno chiesto a questo giudice di "dichiarare l'illegittimità dei permessi di soggiorno rilasciati dalla questura di Firenze in quanto motivati da ragioni di salute e non di famiglia, nonché con riferimento al divieto di esercitare attività lavorativa, e pertanto ordinare alla questura di Firenze di rilasciare ai ricorrenti permessi di soggiorno per motivi familiari con la possibilità di lavorare".

A sostegno del ricorso hanno dedotto che con provvedimento del T.M. di Firenze in data 16.05.2001 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98 la loro permanenza in Italia per un periodo di un anno e che la questura di Firenze ha loro rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, rilasciando loro un permesso di soggiorno per motivi di salute, con divieto di esercitare attività lavorativa, con ciò impedendo loro di adempire agli obblighi di assistenza economica nei confronti della figlia. Il T.M. ha autorizzato la permanenza dei ricorrenti in Italia riconoscendo in tal senso l'interesse della figlia [¼] in quanto essendo questa affetta "da una particolare forma di nefomclanocistosi gigante che ha richiesto e richiede frequenti e regolari controlli clinici in un ospedale pediatrico specializzato" con vantaggio indubbio della fruizione delle opportunità terapeutiche italiane, valutando come necessaria la presenza dei genitori in Italia affinché, ai fini del suo equilibrio psicofisico, la assistano. L'autorizzazione è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 31, co. 3, del d.lgs. 286/98 la quale norma dispone che "il T.M., per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio dello Stato italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del nucleo familiare per un periodo di tempo determinato anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge". Deve considerarsi che il permesso di soggiorno che consegue all'adozione del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 31 consente espressamente la "deroga alle altre disposizioni della presente legge".

I limiti della deroga devono essere comunque individuati in modo non arbitrario, bensì tenendo conto dei principi posti dalla legge medesima nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Il primo criterio interpretativo viene offerto dall'art. 28 del d.lgs. 286/98 che al comma 3 prevede che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere presa in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991 n. 176".

E se l'interesse del fanciullo a non essere separato dai genitori, e ad usufruire delle opportunità terapeutiche italiane è stato affermato e riconosciuto dal T.M., la possibilità concreta di dargli attuazione non può che dipendere dalla possibilità per i genitori di adempiere agli obblighi loro posti dall'art. 30 Cost. di "mantenere istruire ed educare i figli". Tanto più considerata la sanzione penale prevista dall'art. 570 c.p. per le ipotesi di mancato assolvimento dell'obbligo medesimo. Il quale obbligo può essere adeguatamente assolto nel caso di specie solo ove i genitori possano svolgere in Italia attività lavorativa, posto che la norma dell'art. 31 non prevede ai fini del rilascio dell'autorizzazione la dimostrazione, da altre norme richiesta, di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno o di un determinato reddito come previsto dall'art. 29. Né dimostrazioni in tal senso potrebbero essere previste in via legislativa se non con violazione evidente degli artt. 2 e 3 della Cost. posto che in tal caso i diritti del minore, riconosciuti tanto dalla Costituzione quanto dalla Convenzione internazionale sopra richiamata, risulterebbero di fatto non esercitabili per i minori non abbienti.

Va peraltro rilevato che se ai genitori deve essere consentito di svolgere attività lavorativa, onde assicurare il mantenimento del minore, ciò non può autorizzarsi che rispetto allo svolgimento d'attività regolare.

Ritiene di conseguenza il giudice che nel caso di specie il permesso di soggiorno da rilasciare sulla base dell'autorizzazione del TM non possa che avere lo stesso contenuto del permesso di soggiorno per motivi familiari, considerando l'inquadramento sistematico tanto dell'art. 28, quanto dell'art. 31, quanto dell'art. 30 - norme che disciplinano il permesso di soggiorno per motivi familiari - nel titolo IV del d.lgs. 286/98 intitolato "diritto all'unità familiare e tutela dei minori". Siffatto inquadramento infatti induce a configurare l'autorizzazione prevista dall'art. 31 come un caso particolare di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, previsto in deroga alle ipotesi contemplate dall'art. 30, co. 2, del d.lgs. citato di cui deve farsi applicazione nel caso di specie, prevede espressamente che detto permesso di soggiorno consenta "lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo".

In merito al provvedimento da adottarsi va infine rilevato che non è consentito all'A.G. ordinaria di impartire il richiesto ordine di rilascio del provvedimento all'amministrazione, in difetto di previsione legislativa in tal senso. Pertanto il giudice, in applicazione dei principi generali in materia che non può che limitarsi, una volta accertato il contrasto del diniego con la legge applicabile, a dichiarare la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (diritto che dell'ordine richiesto costituisce l'imprescindibile presupposto).

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e per la condanna al risarcimento danni. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte resistente.

P.Q.M.

il giudice dichiara che hanno diritto al rilascio di permesso di soggiorno con scadenza 16.5.2002 per motivi familiari ai sensi degli articoli 31, co. 3 d.lgs. 286/98 con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite.