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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 5 novembre 2001

 
est. Semini
 

Il giudice a scioglimento della riserva; esaminati gli atti e i documenti di causa;

rilevato:

- che con ricorso ai sensi dell'art. 30, co. 6 d.lgs. 286/98 [...] ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dal questore di Torino il 14.12.2000 (e notificato in data 24.8.2001), con cui è stato revocato il permesso di soggiorno, rilasciato alla ricorrente in data 27.3.2000 per motivi di coesione familiare col cittadino italiano [...];

- che la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, con riferimento in particolare alle disposizioni di cui all'art. 5, co. 5 coordinate con quelle di cui all'art. 30, co. 5 TU n. 286/98;

considerato:

- che l'art. 19 d.lgs. n. 286/98 sancisce il divieto di espulsione nei confronti degli stranieri conviventi col coniuge di nazionalità italiana, consentendo l'art. 28, co. 1 lett. b) d.p.r. n. 394/99 il rilascio in tale ipotesi di permesso di soggiorno per motivi familiari;

- che l'art. 5, co. 5 d.lgs. n. 286/98 prevede la revoca del permesso di soggiorno "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato... e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili";

- che il questore di Torino ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato alla Tantaoui in quanto coniugata con cittadino italiano, dando atto dell'esistenza agli atti dell'Ufficio di dichiarazione resa dal coniuge della ricorrente, attestante che dall'aprile del 2000 lo stesso non convive più con la Tantaoui;

ritenuto:

- che nel caso di specie la revoca del permesso di soggiorno (rilasciato per motivi di coesione familiare) a seguito del venir meno del requisito della convivenza appare in contrasto con la previsione dell'art. 30, co. 5 d.lgs. n. 286/98 in forza del quale "in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio... il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo e per studio...";

- che i casi contemplati dalla norma succitata presuppongono evidentemente il venir meno del requisito della convivenza senza con ciò prevedere automaticamente l'adozione di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, tanto più poi che nella fattispecie la ricorrente nelle more tra l'emissione e la notifica del provvedimento impugnato è stata assunta quale socio lavoratore presso una società cooperativa a responsabilità limitata (cfr. documentazione prodotta unitamente al ricorso: raccomandata inviata dal presidente della società alla questura di Torino, nonché buste paga e libretto di lavoro della ricorrente); e rileva sottolineare altresì come nemmeno l'art. 22, co. 9 d.lgs. n. 286/98 preveda la revoca automatica del permesso di soggiorno già concesso al lavoratore extracomunitario nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro;

- che inoltre la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere consentita ai sensi dell'art. 30, co. 5 TU anche nell'ipotesi di separazione di fatto che, quale interruzione effettiva della convivenza, assume rilievo ai fini della pronunzia di divorzio analogamente alla separazione legale (cfr. Cass. n. 2903/83);

- che pertanto il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per aver disposto tout court la revoca del permesso di soggiorno senza esaminare la sussistenza dei presupposti per la conversione in permesso di soggiorno per motivo di lavoro ex art. 30, co. 5 d.lgs n. 286/98.

P.Q.M.

visto l'art. 30, co. 6 d.lgs. n. 286/98; accoglie il ricorso proposto da [...] e per l'effetto annulla il provvedimento emesso dal questore di Torino in data 14.12.2000. [...].