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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Firenze, decreto del 21 dicembre 2001

 
rel. Bruno
 

La Corte composta come da verbale che precede e sciogliendo la riserva in enunciato, ritenuto che correttamente il tribunale di Firenze, con il reclamato provvedimento del 3.8.2001, ha dichiarato illegittimo il "divieto assoluto di esercitare attività lavorativa" apposto dalla questura di Firenze al permesso di soggiorno temporaneo concesso ex art. 19 lett. d) d.lgs. n. 286/98 (come risulta a seguito della sentenza n. 376/00 della Corte costituzionale) ad [...] (nato il 28.11.74 a [...] - Albania);

che, invero, il [...], in quanto coniugato con donna [...] in avanzato stato di gravidanza, ha per la normativa citata un autonomo diritto alla salute quale fondamento del permesso temporaneo di cui trattasi e sulla ratio della normativa sull'immigrazione dall'altro; improponibili in questa sede le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dal Manaj, al quale va invece riconosciuto il diritto al rimborso delle spese dei due gradi del procedimento, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto dal Ministero dell'interno contro il decreto 3.8.2001 del tribunale di Firenze e condanna detto Ministero a rimborsare al resistente [...] le spese del procedimento.