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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza dell'11 dicembre 2001

 

rel. Sardo

 

Nel reclamo rubricato sub R.G. n. 12102/01 proposto da Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, [...], nei confronti di [...]. Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, avverso l'ordinanza del 5.9.2001 emessa dal G.I. [...] in seno alla causa in merito sub R.G. n. 6379/2001;

rilevato, in via preliminare, che il reclamo frapposto avverso il citato provvedimento lamenta, in via principale, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ad emettere il provvedimento invocato in via d'urgenza, che, a detta di parte reclamante, spetterebbe in via esclusiva all'autorità amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del d.l. n. 416/89, convertito nella l. n. 39/90, norma non abrogata dall'art. 47 del d.lgs. n. 286/98;

ritenuto, in diritto, che a prescindere dall'argomento sollevato dalla reclamata a proposito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 5 della l. n. 39/90, non può revocarsi in dubbio che - alla luce della sentenza resa dalla Cassazione a sezioni unite n. 907 del 17.12.1999 - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in merito all'azione, proposta dallo straniero al fine di accertare e reclamare il rifugio politico e l'asilo politico, ai sensi dell'art. 10, co. 3, Cost., trattandosi di figure giuridiche riconducibili alla categoria degli status e dei diritti soggettivi;

ritenuto che, se ciò è vero, neppure potrà negarsi che lo speciale permesso di soggiorno per motivi di asilo politico, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) del d.p.r. n. 394/99, evitando l'emissione di decreto di espulsione fino all'esito del procedimento necessario ad ottenere il riconoscimento degli status sopra menzionati, è provvedimento strumentale al buon esito del giudizio ordinario, i cui esiti rischierebbero di essere vanificati qualora l'interessato venisse, nelle more del processo, rimpatriato;

ritenuto, pertanto, che il citato provvedimento costituisce, per l'autorità amministrativa, in pendenza di processo ordinario diretto al riconoscimento dello status, un atto dovuto, non implicante alcuna discrezionalità amministrativa in senso tecnico;

ritenuto, che, nel caso di specie, oltre ad essere comprovata la reiezione, da parte della questura, dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per i motivi citati da parte dell'interessato, il periculum in mora risulta senz'altro integrato, posto che il ricorrente, in difetto del richiesto provvedimento in via d'urgenza, risulterebbe nelle condizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286/98;

rilevato infine che, trattandosi di materia ancora oggetto di forti contrasti dottrinali e giurisprudenziali, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

respinge il reclamo; spese compensate.