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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte Costituzionale, ordinanza del 3 aprile 2006, n. 143

 

Processo penale - straniero - avvenuta espulsione dell'imputato - sentenza di non luogo a procedere da pronunciarsi nella fase dell'udienza preliminare - denunciata violazione del diritto di difesa in relazione all'aspettativa dell'imputato di conseguire un proscioglimento nel merito - manifesta infondatezza delle questioni

 
Corte Costituzionale, ordinanza 3 aprile 2006, n. 143

[Deposito del 07 aprile 2006; Pubblicazione in G. U. 12 aprile 2006]


Massima 30321
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, nel caso di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, il giudice, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente ritiene che, dalla lettera della norma impugnata, che parla testualmente di "sentenza di non luogo a procedere", debba necessariamente desumersi che la declaratoria di improcedibilità sia limitata ai soli procedimenti che contemplano l'udienza preliminare, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.: così facendo, però, il giudice a quo omette di verificare la praticabilità di una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, in forza della quale la norma impugnata deve ritenersi applicabile, in via estensiva, anche nei procedimenti in cui detta udienza non sia prevista, così come, del resto, ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità e così come desumibile dalla voluntas legis , avuto riguardo agli obiettivi di politica criminale perseguiti dal legislatore.

Massima 30321
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento all'art. 24 Cost. La declaratoria di improcedibilità per avvenuta espulsione, infatti, è un "beneficio" per l'imputato, stante la rinuncia all'esercizio della potestà punitiva dello Stato: pertanto, è del tutto priva di fondamento la pretesa del rimettente di vedere rimosso, sic et simpliciter ed in termini generali, tale beneficio in nome di un ipotetico ed astratto interesse dell'imputato ad affrontare il processo per conseguire il proscioglimento nel merito, interesse che l'imputato potrebbe non avere e che il giudice a quo non deduce essere stato evocato nel caso concreto.