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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 aprile 2002

 
est. di Bari
 

Visto il ricorso presentato da [...], con il quale si chiede l'annullamento del provvedimento di inammissibilità di istanza ex art. 5, l. n. 217/90 emesso dal Gip presso il tribunale di Bologna il 29.10.2001 e conseguentemente l'ammissione. [...];

rilevato che il provvedimento di inammissibilità oggetto del ricorso è sinteticamente motivato in base alla non conformità della dichiarazione dell'autorità consolare (allegata all'istanza) "alla legge";

all'istanza in questione infatti (oltre a dichiarazione sostitutiva di certificazione per maggiorenni ex art. 1, co. 1, d.p.r. n. 403/98 sottoscritta dalla parte in presenza di giudiziario di cancelleria circa assenze di redditi e famiglia a composizione mononucleare; al certificato di attribuzione del codice fiscale; alla copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla questura di Bologna il 13.12.2000) è allegata dichiarazione dell'Ambasciata della Repubblica d'Albania in Roma datata 27.10.2000 consistente nella compilazione di un modulo a stampa nel quale si attesta che l'interessata "per quanto la nostra conoscenza" "non possiede beni né mobili né immobili nel territorio albanese e non ha percepito alcun reddito nel periodo 1999-2000"; tale dichiarazione risulta rilasciata in questa forma nonostante l'interessata avesse chiarito, producendo lettera 25.10.2000 del suo legale, che la formula "per quanto a conoscenza" dell'autorità consolare fosse stata ritenuta idonea con la sentenza 1.6.1995 n. 219 della Corte costituzionale; dunque il rilascio in tale forma della dichiarazione consolare non pare rispondere ad un errore dovuto alla compilazione di un vecchio modulo, ma alla decisione di non dar seguito alla richiesta chiaramente formulata dall'istante circa il contenuto che doveva avere una valida dichiarazione; in altri termini l'interessata ha fatto tutto quanto nelle sue possibilità ovvero tutto quanto dalla stessa esigibile per ottenere una dichiarazione consolare attestante la veridicità dell'istanza nella parte relativa alla mancata produzione di reddito all'estero negli anni 1999 e 2000, da parte per inciso di un soggetto a cavallo, nel periodo considerato, della maggiore età;

le recenti modifiche apportate alla l. n. 217/90 con la l. 29.3.2001, n. 134 appaiono rilevanti nel caso concreto e non debitamente considerate dal Gip;

infatti il nuovo sistema ha reso più snelle le forme di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così come le modalità di decisione;

infatti, il sistema è imperniato in fase di ammissione sul meccanismo dell'autocertificazione, salvo ipotesi di revoca successiva tipizzate ex art. 10, l. cit.; per le persone straniere è stata introdotta al co. 5 dell'art. 5 una espressa previsione che consente "in caso di impossibilità" a produrre "la documentazione di cui al comma 3" (ovvero la certificazione dell'autorità consolare di cui s'è detto) di sostituirla con un'autocertificazione, così come il cittadino italiano, analogamente impossibilitato, può fare lo stesso per l'eventualità che il giudice richieda documentazione necessaria per accertare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1;

ritiene il tribunale che il caso in esame corrisponda nel suo concreto sviluppo ad una situazione di impossibilità a produrre l'attestato consolare tenendo conto che altrimenti ragionando si determinerebbe l'irragionevole esito di sicura inammissibilità dell'istanza per fatto indipendente dalla diligenza dell'interessato, come si dava il caso, nella previgente formulazione normativa, per le situazioni reddituali negative in Italia in annualità ancora non "lavorate" da: competenti uffici finanziari (per persone italiane e straniere, quanto ai redditi eventualmente prodotti in Italia), laddove l'unico modo per documentare tali situazioni era l'autocertificazione; la [...] è persona compiutamente identificata per cui non vi sono gli ostacoli che questo tribunale, con decisione 8.4.2002, ricorso Mostain Kalid, relatore Santini, ha ritenuto esservi per il rilascio di autocertificazione efficaci giuridicamente da parte di soggetti sedicenti e privi di documenti;

il contenuto dell'autocertificazione della [...] allegata all'istanza comprende la mancata percezione anche in Albania, negli anni di interesse, di alcun reddito e l'assenza di titolarità di beni immobili o mobili registrati;

non ci sono peraltro particolari motivi (il Gip non li ha esposti) per dubitare della veridicità di tale valida autocertificazione resa da persona tanto giovane e dunque con capacità, attendibilmente ridotte, di produzione di reddito. Tutto quanto prodotto dall'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., della sua effettività e della tempestiva assicurazione ai non abbienti (italiani e stranieri) di mezzi per remunerare il difensore;

il ricorso va accolto come da dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 6, co.5, l. n. 217/90 e succ. mod., in accoglimento del ricorso presentato da [...] avverso la decisione 29.10.2001 del Gip presso questo tribunale, ammette l'interessata al patrocinio a spese dello Stato. [...].