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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza dell'8 aprile 2002

 
est. Santini
 

Il tribunale di Bologna [...], ha deliberato il seguente provvedimento, sul ricorso proposto in data 21.2.2002 [...], difensore di [...], come in atti generalizzato, avverso il decreto di inammissibilità al gratuito patrocinio emesso dal Gip presso il tribunale di Bologna in data 22.1.2002, sentito il P.M., ed acquisite le notifiche depositate agli atti.

Osserva

Il difensore si duole dell'impugnato provvedimento, ritenendo ingiustificata la inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, proposta dal [...] in data 16.1.2002, in quanto l'istanza e la documentazione allegata, appaiono idonee alla concessione del beneficio; in particolare, ritenendo sufficiente, ex art. 5 co. 5 l. 217/90, l'autocertificazione prodotta dall'istante, non potendo ritenersi ostativo alla concessione, il mancato rilascio della certificazione consolare in conseguenza della condizione di clandestinità e della mancanza di documenti in capo al [...], non potendo dubitarsi dell'identità dichiarata dal medesimo.

Il tribunale ritiene che l'art. 5 co. 5 l. 217/90, prevedendo espressamente la possibilità di sostituire la mancanza della certificazione consolare prevista dall'art. 5 co. 3 stessa legge, con un'autocertificazione, effettivamente non richieda la necessità assoluta della predetta certificazione, quale presupposto indispensabile per l'ammissione al gratuito patrocinio, circostanza confermata anche dall'eccezione prevista nell'art. 5 co. 6 stessa legge, laddove, il caso di cui all'art. 5 co. 3 sopra citato (dichiarazioni concernenti i redditi prodotti all'estero da soggetto istante straniero), viene espressamente escluso dalle cause di inammissibilità dell'istanza dovute alla mancanza delle indicazioni e dichiarazioni previste nell'articolo medesimo. Tuttavia, deve rilevarsi che la ratio sottesa all'intera procedura di ammissione al gratuito patrocinio, è improntata a consentire, in tutti i casi, la verifica dei presupposti richiesti dalla legge per l'ammissibilità dell'istanza: così accade, indistintamente, per il cittadino italiano e per il cittadino straniero, posto che, in quest'ultimo caso, l'art. 5 co. 3 prevede la necessità che le dichiarazioni di cui al co. 1 relative ai redditi percepiti, siano accompagnate dalla certificazione consolare. Orbene, appare evidente che il legislatore, prevedendo al co. 5 del medesimo articolo, la possibilità per lo straniero, di sostituire detta certificazione con la autocertificazione, abbia posto ancora una volta, quest'ultimo, in condizione di assoluta parità rispetto a quella di qualsiasi altro soggetto istante, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge, quantomeno per l'ottenimento del decreto di ammissibilità di cui all'art. 6, ovvero attraverso lo strumento dell'autocertificazione, e fatta salva, in ogni caso, la possibilità per lo Stato, di verificare attraverso gli strumenti appositi, l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti, e quindi, la veridicità di quanto dichiarato circa i redditi indicati.

Ciò premesso, tale possibilità risulta di fatto, esclusa, laddove non ci sia certezza d'identità del soggetto dichiarante/istante, posto che l'autocertificazione può assumere efficacia giuridica solo in quanto risulti certamente identificato o identificabile il soggetto autore. Diversamente, risulterebbe impossibile riscontrare, ancor prima della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sui redditi percepiti, la stessa riferibilità di tali indicazioni al soggetto fisico istante.Pertanto, nel caso di specie, l'inammissibilità deriva non tanto dalla mancanza della certificazione consolare (che può essere sostituita dall'autocertificazione), quanto dall'incertezza assoluta sull'identità del soggetto che compie l'autocertificazione. Sotto tale profilo, il cittadino straniero non risulta trovarsi in condizione di disparità rispetto al cittadino italiano, avendo egli, per legge, l'obbligo di essere munito di documenti d'identificazione personale. Ditalchè, nel caso di specie, deve essere confermato il decreto impugnato, in quanto la mancanza di documenti e l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto dal quale promana l'autocertificazione, ne comporta l'inefficacia giuridica, e conseguentemente, rende inammissibile l'istanza in questione, per mancanza di un suo presupposto essenziale.

P.Q.M.

visti gli artt. 5, 6 l. 217/90 rigetta il ricorso confermando il decreto impugnato.