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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Trento, decreto del 26 marzo 2002

 

rel. Spina

 

Nel procedimento n. 28/2002 C.C., nell'interesse del minore N. B., n. S. (Albania ) il [...]. Letti gli atti del procedimento in favore della minore in oggetto ed in particolare i ricorsi dell'avv [...] e del P.M. sede, entrambi per proporre reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di Trento dd. 30.1.2000, che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza proposta dal minore volta ad ottenere il rilascio da parte del tutore del decreto di rimpatrio emesso nei suoi confronti dal comitato per i minori stranieri e valutare l'opportunità di nominare un nuovo tutore al fine di procedere all'impugnazione di tale decreto e rappresentarlo nell'eventuale giudizio.

Considerato e ritenuto:

- che il reclamo proposto dall'avv. [...] per conto del minore deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente per minore età;

- che, quanto al ricorso del P.M. si osserva che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi:

per il minore in oggetto è stata aperta procedura di adottabilità con provvedimento di questo ufficio del 25.7.2000 e nell'ambito di tale procedura è stato disposto l'affidamento educativo assistenziale del B. al competente servizio sociale con mandato di collocamento dello stesso presso idonea struttura residenziale e di formulare un progetto (se fattibile) volto all'integrazione del minore nella realtà locale;

- con lo stesso provvedimento di apertura della procedura della dichiarazione dello stato di adottabilità è stato nominato al B. un tutore provvisorio, individuato nel responsabile del servizio sociale affidatario;

- secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità "... l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo del tutore provvisoriamente nominato dal tribunale per i minorenni al minore dichiarato in stato di adottabilità (art. 15, ul. co., l. 4.5.1983, n. 184), nonché del tutore successivamente confermato dallo stesso giudice (ex art. 19, ul. co., l. cit.) spetta, anche con riguardo agli aspetti attinenti alla sola sfera patrimoniale della tutela, al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore, e non al giudice tutelare, data l'assenza di una norma di rinvio alla disciplina del codice civile in ordine alla tutela dei minori e tenuto conto della permanenza, successivamente alla nomina del tutore, delle ragioni che giustificano l'attribuzione al detto tribunale dei poteri di nomina e di revoca del tutore stesso" (cfr, ex multis, Cass., 08.11.1989, 4696/1989 Foro it., Rep. 990, voce Adozione, n. 93);

- conseguentemente, la richiesta formulata dal minore al giudice tutelare di Trento é stata indirizzata ad un organo incompetente a decidere (per quanto quell'organo non abbia rilevato la propria incompetenza ), atteso che la stessa doveva essere indirizzata a questo tribunale per i minorenni;

- questo ufficio, peraltro, investito della questione relativa alla richiesta di sostituzione del tutore come organo preposto alla gestione della tutela provvisoria rileva che la stessa debba essere accolta;

invero, deve essere valutata l'opportunità di impugnare il provvedimento di rimpatrio assistito nell'interesse del minore , atteso che la vicenda personale e familiare del B. presenta delle caratteristiche tali che non fanno pensare che sia nel suo migliore interesse il rientro in Albania; tale valutazione e la conseguente relazione con possibili difetti del provvedimento, va comunque compiuta da un tutore che non sia in una forma di conflitto di interessi , come nella specie il responsabile del servizio sociale del comune di Trento, che deve svolgere da una parte l'interesse del minore e, dall'altra, quella dell'organo istituzionale preposto a dare attuazione ai decreto di rimpatrio (il comune di Trento) l'eventuale ricorso che il nuovo tutore valuterà di presentare dinanzi al giudice amministrativo dovrà comunque essere autorizzato da questo tribunale ( art. 374 n. 5 c. c., in relazione a quanto disposto dalla disciplina della procedura di adottabilità in materia di tutela provvisoria);

- va infine accolta la richiesta del P.M. di revoca del nulla osta al rimpatrio assistito del minore, stante la necessità di risolvere pregiudizialmente la questione relativa all'impugnazione dello stesso provvedimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 737 e ss., 45 disp. att. c.c., e l. 184/83, dichiara non luogo a procedere in ordine al reclamo proposto dall'avv. [...], per conto del minore N. B., per carenza di legittimazione; dichiara inammissibile il reclamo proposto dal pubblico ministero per incompetenza del giudice tutelare a provvedere sull'istanza presentata da N. B.;

dispone la revoca del tutore provvisorio nominato con il provvedimento di questo ufficio dd. 25.7.2000, nominando in sua sostituzione la persona dell'avv. [...] del foro di Trento; revoca il nulla osta al rimpatrio del minore N. B. [...].