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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 20 marzo 2002

 

rel. Romagnoli

 

Visto il ricorso sopra indicato, col quale [...] ha chiesto che questo tribunale autorizzasse la prosecuzione della propria permanenza temporanea in territorio italiano, con possibilità di lavorare, così da restare vicino al figlio tredicenne [...], che per le gravi lesioni riportate in occasione di un incidente stradale aveva ancora bisogno di cure e di ulteriore intervento chirurgico;

premesso che con decreto di questo T.M. in data 29.8.2001 era stata autorizzata la permanenza in Italia di [...] per sei mesi, ritenuta la necessità di cure per il figlio, e della presenza del padre vicino a lui, tenuto conto della sua tenera età;

considerando che dalla certificazione medica allegata risulta che il minore deve sottoporsi ad ulteriori cure, non essendo guarito;

ritenuto che l'istanza meriti di essere accolta, permanendo le ragioni che fondano la precedente autorizzazione;

ritenuto, quanto alla chiesta indicazione che il ricorrente può svolgere attività lavorativa, di condividere l'interpretazione esposta dal tribunale di Firenze nel decreto del 24.12.2001 (est. Gatta), ovvero che il permesso di soggiorno conseguente all'autorizzazione di questo tribunale deve prendere in prioritaria considerazione il preminente interesse del fanciullo, secondo quanto sancito nell'art. 29 del d.lgs. 286/98, a tale interesse può esser concretamente tutelato ed attuato con la possibilità per i genitori coi quali egli vive di adempiere all'obbligo di mantenimento, che può essere assolto con lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia: invero l'art. 31 che qui si applica non prevede la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, che peraltro discriminerebbe i minori non abbienti; inoltre, la sua collocazione nel titolo IV del citato decreto legislativo, relativo al "diritto all'unità familiare e tutela dei minori", conduce a configurare l'autorizzazione di cui alla citata norma come presupposto per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, in deroga - come indicato nel citato art. 31 - alle ipotesi previste dell'art. 30;

tenuto conto della presumibile durata delle cure e ritenuta l'urgenza di provvedere per limitare il pregiudizio del minore.

P.Q.M.

Visto l'art. 31 l. 286/98, nell'interesse del minore [...], autorizza la permanenza in Italia del padre [...], per un anno. Dichiara che il predetto ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, per poter svolgere attività lavorativa in questo paese così da provvedere al mantenimento del figlio, per il periodo sopra indicato.