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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 27 marzo 2002

 
est. Trovato
 

Il tribunale, visto il ricorso della madre del 22.1.2002; vista la documentazione allegata; viste le conclusioni del P.M. presso questo tribunale per i minorenni, alla stregua delle quali è stato espresso "parere favorevole alla concessione della autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano di [...] nata a Puke (Albania) per un periodo di due anni"; atteso che:

la minore [...], iscritta alla quarta classe della scuola elementare statale "Vittorio Veneto" di Firenze, è attualmente ricoverata preso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ove le è stata diagnosticata, per la prima volta, l'epilessia - malattia dalla quale, peraltro, risulta affetta fin dall'età di 10 mesi - ed è sottoposta a terapia antiepilettica nonché a costanti controlli clinici;

la ricoverata minore necessita di cure continuate e graduali e, "per ora ed a tempo indeterminato", non è formulabile una prognosi attendibile circa i tempi della sua guarigione e della sua dimissibilità;

la minore [...], inoltre, è iscritta e frequenta la scuola per l'infanzia "Vittorio Veneto" di Firenze;

la madre delle minori, [...], giunta in Italia clandestinamente assieme ad esse all'inizio del 2001, col dichiarato proposito di individuare la causa dei gravi disturbi della figlia, sino ad oggi, ha provveduto alle loro esigenze di studio, di cura e di mantenimento, oltre che con il sostegno di associazioni di volontariato, svolgendo "piccoli lavori a nero";

attualmente la madre, da un lato, è suscettibile di espulsione e, dall'altro, è impossibilitata a svolgere regolare attività lavorativa per provvedere al mantenimento delle figlie;

pertanto, la predetta ha richiesto a questo tribunale per i minorenni di volerne autorizzare la presenza in Italia "ai sensi dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98, nell'interesse della minore [...], e per l'effetto inviare alla questura di Firenze perché provveda a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di durata, stante la particolarità della patologia e le esigenze della minore, non inferiore a due anni, con possibilità di svolgere attività lavorativa";

rilevato, inoltre, che:

valutata l'età, la particolare patologia, la necessità di graduale e continuata terapia, la (verosimilmente) non prossima guarigione e dimissibilità della minore [...], appare necessario che la madre, figura indispensabile per la sua crescita armonica e la sua salute psicofisica, le resti accanto; la stessa considerazione, peraltro, è riproponibile con riferimento all'età ed allo sviluppo psicofisico dell'altra figlia [...];

dunque, ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, sussistono "gravi motivi" connessi allo sviluppo psicofisico, all'età ed alle condizioni di salute della minore [...], per autorizzare, "anche in deroga alle altre disposizioni" del citato decreto legislativo, la permanenza in Italia della madre per un periodo determinato che, allo stato, si ritiene congruo stabile in due anni;

l'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/98 rappresenta titolo giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in deroga ovvero, per meglio dire, ad integrazione delle evenienze ordinarie contemplate dall'art. 30 del citato decreto legislativo;

ai sensi dell'art. 30, co. 2 del citato d.lgs., il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra l'altro, l'iscrizione nelle liste di collocamento nonché lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo;

considerato, altresì, che:

quella appena enunciata, rappresenta soluzione ermeneutica confortata dai fondamentali criteri previsti dall'art. 12 disp. prel. c.c. nonché soluzione maggiormente rispondente ai principi costituzionali, secondo quanto già riconosciuto dal tribunale di Firenze, giudice A. Gatta, con decreto del 24.12.2001 nell'ambito del procedimento promosso da [...] e [...];

già sotto il profilo del "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (interpretazione letterale o dichiarativa), infatti, l'espressione "anche in deroga alle disposizioni della presente legge" (contenuta nella parte terminale del primo periodo del terzo comma dell'art. 31 in commento), avvalora l'idea che l'autorizzazione in discorso rappresenti un'ipotesi particolare giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in deroga ovvero ad integrazione delle evenienze, per così dire, ordinarie contemplate dalla disposizione immediatamente precedente (art. 30 del citato d.lgs.);

inoltre, la ratio legis delle norme in commento, ove si muova dal presupposto della razionalità del sistema, che è a dire della non contraddittorietà delle regole parti del sistema ovvero della logicità del complesso normativo, conferma quanto sopra sostenuto, atteso che l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 286/98, prevede esplicitamente che "in tutti i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991, n. 276";

orbene, il riconoscimento del superiore interesse del minore di non essere separato dal genitore e di usufruire delle opportunità terapeutiche italiane può dirsi effettivo (e non costituire mera enunciazione del principio) proprio nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ex art. 31 cit. ad entrare ovvero permanere nel territorio italiano, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, esercitando ed adempiendo, ad un tempo, il proprio diritto - dovere di mantenere i figli (circa il fondamento normativo di tale dovere si veda, tra l'altro, l'art. 30 della Cost., l'art. 147 del c.c., l'art. 570 del c.p., la citata Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 27.5.1991, n. 276);

in prospettiva sistematica, ancora, si rileva che la previsione dell'art. 31 si inserisce, al pari dell'art. 28 e dell'art. 30, nel Titolo IV del d.lgs. n. 286/98, intitolato "diritto all'unità familiare e tutela dei minori" e dedicato, essenzialmente alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il quale, come ricordato, consente lo svolgimento di attività lavorativa;

il rilascio dell'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/98, infine, non risulta subordinato alla dimostrazione della disponibilità da parte del familiare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (diversamente da quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs 286/98), ovvero un determinato reddito (cfr., invece, l'art. 29 del d.lgs. 286/98); di modo che non può restare preclusa al familiare la possibilità di svolgere in Italia attività lavorativa regolare per procurarsi i detti mezzi di sussistenza;

di contro, giova notare che il rilascio dell'autorizzazione in discorso risultasse realmente subordinato alla dimostrazione di disponibilità economiche da parte del familiare ovvero del minore, ciò rappresenterebbe una evidente violazione degli art. 2 e 3 della Costituzione, posto che l'effettività della garanzia costituzionale del riconoscimento di diritti inviolabili dell'uomo risulterebbe, di fatto, irragionevolmente condizionata o per meglio dire limitata dalla presenza di "adeguate" condizioni economiche e sociali dei portatori degli interessi sottesi ai diritti medesimi; senza tacere dell'evidente irragionevolezza di una legge che tale limitazione dovesse consentire ovvero imporre, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento, atteso che i diritti del minore, quali riconosciuti, tra l'altro, dalla Costituzione, dalla Convenzione internazionale sopra richiamata e dal decreto legislativo n. 286/1998, risulterebbero, di fatto, non esercitabili per i minori non abbienti.

P.Q.M.

visti gli artt. 31, co. 3 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e 737, 738 c.p.c. pronunciando definitivamente nell'interesse delle minori [...] e [...] autorizza la permanenza in Italia di [...] per il periodo di due anni, in quanto madre della minore [...];

dichiara che la madre ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del d.lgs. n. 286/98, ivi compresa la possibilità di svolgere attività lavorativa [...].