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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto del 23 novembre 2001

 
est. Pio
 

[...].

Rilevato

Che il ricorrente, minorenne, è in possesso di permesso di soggiorno per minore età rilasciato dalla questura di Torino in data 16.5.2001, ex art. 19 d.lgs. 286/98, valido dal 31.3.2001 e con scadenza 30.11.2001, non rinnovabile;

che lo stesso, ospite dello zio [...] (nato il [...]) - in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in corso di validità - ha frequentato i corsi di italiano presso l'Istituto CTP "G. Parini" di Torino, ed altresì partecipato ad un corso di preparazione al lavoro per costruzione serramenti in alluminio (cfr. doc. allegata ala ricorso); che sono oggetto di doglianza il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'impossibilità di svolgere attività lavorativa e l'impossibilità dell'ottenimento della conversione del titolo del permesso di soggiorno al compimento del 18° anno; che parte ricorrente chiede, in via pregiudiziale ed ai fini delle domande conclusive, la disapplicazione della circolare amministrativa del Ministero dell'interno 13.11.2000, e solleva questione di legittimità costituzionale sub motivo 2 ricorso (illegittimità circolare amministrativa, in riferimento all'art. 10 Cost., nella parte in cui vieta lo svolgimento dell'attività lavorativa), e sub punto 3 ricorso (illegittimità art. 32 d.lvo 286/98, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra i soggetti beneficiari della conversione del permesso di soggiorno i minori stranieri "affidati di fatto").

Ritenuto

Che risulta pacifico in atti che il minore ultraquattordicenne è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato (in quanto entrato, eludendo i controlli della frontiera, attraverso il confine di Ventimiglia in data 16.10.1998; cfr. all. 1 questura) e sia ospite di parente entro il quarto grado;

che, stante il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, co. 2, lett. a) d.lgs. 286/98 e la non riconducibilità di tale situazione a quella prevista dall'art. 31 d.lgs. 286/98 (minore figlio di straniero regolarmente soggiornante o a questi affidato ai sensi della l. 184/83), allo stesso è stato correttamente rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e dell'art. 28 lett. a) d.p.r. 394/99;

che l'amministrazione, in forza delle indicazioni interpretative offerte dalla circolare del Ministero dell'interno del 13.11.2000, ricollega a tale tipo di permesso l'impossibilità per il minore di svolgere attività lavorative o comunque di godere di quelle facoltà rese possibili dall'essere in possesso di un permesso di soggiorno di altra natura;

che a prescindere dalla considerazione per cui le circolari amministrative non costituiscono norme giuridiche né sono dotate di rilevanza esterna, risolvendosi in mere indicazioni comportamentali rivolte dall'organo di vertice a quelli subordinati o periferici, nella materia dei minori stranieri il canone interpretativo fondamentale è offerto all'amministrazione dal disposto dell'art. 28 d.lgs. 286/98, che prevede che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo";

che, in tale ottica, l'autorità amministrativa (attraverso provvedimenti espressi o prassi interpretative) non può frapporre ostacoli ad una completa formazione educativa e sociale del minore beneficiario del permesso per minore età, che - sino a quando è legittimato a permanere nel territorio dello Stato - deve essere messo in grado di esercitare quelle attività, anche lavorative se regolari, che contribuiscano al suo sviluppo ed alla sua educazione;

che, per quanto attiene ai primi due profili di censura di cui al ricorso (rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari e non convertibilità del permesso), occorre rilevare che il caso di specie (minore ultraquattordicenne clandestino, ospite dello zio regolarmente soggiornante) non rientra comunque nella previsione di cui all'art. 32 d.lgs. 286/98, in quanto il soggetto non appartiene alle categorie individuate nella norma - non potendo neppure dirsi affidato ai sensi dell'art. 2 l. 184/83, carente il presupposto della temporanea privazione di ambiente familiare idoneo - per cui correttamente l'amministrazione ha approvato il provvedimento de quo, nel pieno rispetto delle norme di legge a fondamento del potere esercitato, e della discrezionalità amministrativa ad esso correlata;

che il terzo profilo di censura (impossibilità svolgimento attività lavorativa), debba essere del pari disatteso per le sopra svolte osservazioni, anche se nulla preclude che l'amministrazione, che entri nuovamente in contatto con il ricorrente una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età, possa riconsiderare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento che meglio soddisfino, da un lato l'interesse del soggetto a rimanere in Italia svolgendo attività lavorativa, e dall'altro lato il perseguimento del fine pubblico cui deve tendere l'attività amministrativa;

che, tuttavia, in via conclusiva ed assorbente in merito a tutte le questioni sollevate nel proposto ricorso, in assenza di un concreto provvedimento che incida sulle facoltà, anche lavorative, del ricorrente, limitandone l'esercizio od il godimento, il ricorso deve essere rigettato per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.);

che deve essere rigettata, in quanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale sub motivo 2 ricorso (illegittimità circolare amministrativa, nella parte in cui vieta lo svolgimento dell'attività lavorativa, a riguardo dell'art. 10 Cost.), in quanto avente ad oggetto una norma che non costituisce legge o atto avente valore o forza di legge, e per la quale quindi è precluso il sindacato della Corte costituzionale;

che deve essere rigettata, in quanto manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale prospettata sub punto 3 ricorso (illegittimità art. 32 d.lgs. 286/98 in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra i soggetti beneficiari della conversione del permesso di soggiorno i minori stranieri "affidati di fatto"), in quanto relativa a norme che costituiscono espressione della discrezionalità politico - legislativa del legislatore;

che, infatti, non si condivide la valutazione di irrazionalità della disciplina legislativa come dedotta dal ricorrente a fondamento della propria eccezione di legittimità costituzionale, posto che, come infatti osservato dalla questura, un indeterminato flusso migratorio di minori comporterebbe, di fatto, un aggiramento dell'intero sistema previsto dalla legge 286/98 e lo svuotamento degli stessi diritti inviolabili richiamati dal ricorrente (quale il diritto a svolgere attività lavorativa e, più in generale, a sviluppare la propria personalità ex art. 2 Cost.); che non si provvede a pronuncia in punto spese, attesa la natura non contenziosa del presente ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. [...].