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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 7 marzo 2002

 
est. Arceri
 

Il giudice unico, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.3.2002 nell'ambito dei procedimenti riuniti sub Rvg. n. 244/2002, entrambi promossi da [...] e [...]; letti i ricorsi presentati da [...] e da [...] avverso i provvedimenti di diniego di permessi di soggiorno richiesti, nell'interesse del primo, per motivi di lavoro e per motivi familiari, emessi dal questore di Bologna, rispettivamente, in data 4.12.2001 ed in data 26.2.2002;

rilevato che nella presente sede il [...] agisce quale tutore del fratello [...], nominato in forza di decreto del giudice tutelare di Roma in data 14.6.1999 ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c. nonché 76 e 79 del R.D. 24.4.1939 n. 640;

osservato preliminarmente che sussiste indubbiamente la giurisdizione di questo giudice a decidere di entrambi i ricorsi, posto che gli stessi rientrano nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 30 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286;

rilevato che le ragioni addotte dai ricorrenti a sostegno dell'illegittimità del detto provvedimento sono fondate;

osservato, infatti, che a motivo della reiezione di entrambe le istanza l'autorità amministrativa competente deduce:

- che il richiedente non rientrerebbe nelle categorie tassativamente delineate dall'art. 30 d.lgs. 25.7.1998 n. 286, e neanche in quella prevista dell'art. 32 dello stesso d.lgs., al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno;

- che il raggiungimento della maggiore età sarebbe ostativo all'ottenimento del titolo richiesto, anche ai sensi dell'art. 5, co. 5 del predetto d.lgs.;

- che, da ultimo, il permesso di soggiorno rilasciato in favore del richiedente sarebbe stato rinnovato nell' "erronea convinzione" che questi fosse stato affidato al fratello, ed in seguito rinnovato;

rilevato, nel merito, che l'art. 29, co. 2, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 espressamente equipara i minori sottoposti a tutela ai "figli" e che, pertanto, al momento del suo ingresso in Italia il [...] era sicuramente in possesso dei requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare, diritto implicitamente riconosciuto in suo favore dalla stessa autorità laddove gli è stato rilasciato, con scadenza in data 24.6.1999, rinnovato al 26.12.2001, permesso di soggiorno per motivi di "affidamento";

ritenuto, dunque, che il richiedente [...] rientra, per effetto dell'equiparazione summenzionata, nelle categorie previste dall'art. 30 e 32 della legge citata: in primo luogo, in quanto l'art. 30 lett. c) riconosce il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari "al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento... con straniero regolarmente soggiornante in Italia". Peraltro, sull'acquisto del diritto ad ottenere il rilascio del permesso appare ininfluente il raggiungimento da parte del richiedente, durante la sua permanenza in Italia e comunque nella vigenza del permesso di soggiorno "per motivi di affidamento", della maggiore età. Infatti, anche qualora volesse sostenersi che il decreto in forza del quale il [...] è stato affidato al proprio fratello abbia perduto i propri effetti per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del tutelato, sta di fatto che seconda parte dell'art. 30, lett. c), espressamente prevede che la conversione possa essere richiesta "entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare", così implicitamente ammettendo la possibilità di operare una valutazione "ora per allora" circa la sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento. In secondo luogo, qualora così non volesse opinarsi, il ricorrente rientra comunque nella categoria soggettiva prevista dall'art. 32 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, non potendo certo sostenersi, senza andare incontro a fondati dubbi di legittimità costituzionale per evidente disparità di trattamento, che tale norma sia applicabile soltanto ai minori già affidati ai sensi della l. n. 184/1983 e non già ai minori che, in forza di apertura di tutela, siano comunque equiparabili, per la stessa legge, ai figli (art. 29, co. 2). Tale interpretazione appare preferibile anche alla luce del riferimento, contenuto nel medesimo articolo 32, ai minori nei cui confronti siano stati applicati i provvedimenti di cui all'art. 31, co. 1 e 2, che sono anche coloro che, in forza del predetto art. 29, sono stati sottoposti a tutela;

ritenuto, pertanto, che in favore del richiedente deve essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, o, in alternativa, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'art. 32 d.lgs. 25.7.1998 n. 286;

ritenuto che, in considerazione dell'assoluta novità della questione e dei contratti giurisprudenziali in atto, pare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

in accoglimento dei ricorsi proposti da [...] e [...], annulla i provvedimenti di diniego emessi dalla questura di Bologna in data 4.12.2001 e 26.2.2002 e dispone che la questura rilasci, in favore del predetto [...] permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.lgs. 25.7.1998 n. 286, o, in alternativa, permesso per motivi di lavoro ai sensi del successivo art. 32; spese compensate.