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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Padova, ordinanza dell'1 aprile 2002

 
est. Calogero
 

Il procuratore della Repubblica, vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino rumeno [...], trasmessa con fax alle ore 12,33 del 20.4.2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4.4.2002 n. 51;

Considerato che:

a) come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

b) come previsto e consentito dalla clausola di "immediata esecutività" conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso art. 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione;

c) prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso.

Visto l'art. 23 l. 11.3.1953 n. 87

Osserva

Sulla legittimazione del P.M.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di "parte", non di titolare della potestas judicandi. Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il co. 5 bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il P.M. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale "parte" ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 e 2 Cost., è "inviolabile" e non ammette forma alcuna di restrizione "se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria." Il potere del P.M. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'eventuale ricorso per Cassazione contro il decreto di convalida del P.M. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, co. 7 Cost., solo "per violazione di legge"), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al P.M., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come co. 5 bis nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14. Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n.105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa: a) essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del P.M.; b) permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del P.M. E' indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data inutiliter e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato. A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al P.M. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14. E ciò sotto almeno due profili : a) il P.M. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, "copia degli atti"); b) il P.M. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice). Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

Per i motivi sopra illustrati lo scrivente procuratore della Repubblica solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

1) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa: - previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda; - previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni; - previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

2) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine dispone: a) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; b) la sospensione del procedimento di convalida in corso. [...].