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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Genova, ordinanza del 2 marzo 2002

 
est. Martinelli
 

Il giudice monocratico sciogliendo successivamente la riserva:

rilevato che il decreto di espulsione amministrativa, con accompagnamento alla frontiera e divieto di rientro prima di 5 anni, è stato emesso in data 7.8.2001 nei confronti del cittadino extracomunitario [...] (nato in Marocco [...]) ai sensi dell'art. 13, co. 2 lett. c) e co. 4 lett. b) del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, con riferimento all'art. 1, 3 co., della legge 27.12.1956 n. 1423;

ritenuto che il ricorrente è stato tratto in arresto il 21.7.2001 (con successiva convalida dell'arresto stesso) perché indiziato dei reati di resistenza, danneggiamento aggravato e porto di armi improprie commessi in Genova nel corso delle giornate dedicate alla riunione del G8; rilevato che il ricorrente, scarcerato dopo la convalida dell'arresto (in data 24.7.2001) perché il g.i.p. ha ritenuto non sussistente il pericolo di reiterazione del reato (trattandosi di persona incensurata, con regolare permesso e stabile lavoro), è stato poi espulso con provvedimento adottato dal prefetto di Genova il 7.8.2001, notificato al ricorrente nella successiva data del 7.1.2002, quando lo stesso si è ripresentato (dopo aver ripreso per mesi il proprio lavoro a Brescia) alla questura di quella città per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;

ritenuto, in via generale, che il giudizio richiesto dal comma 3 dell'art. 1 della legge 1423/1956 si compone di una constatazione (esistenza di elementi di fatto specifici a carico del singolo in ordine a comportamenti pericolosi) e di una previsione (che la persona possa reiterare comportamenti simili) che sono analoghe a quelle che la legge richiede al magistrato in materia di provvedimenti cautelari sulla libertà, anche se non sono subordinate a convalida del magistrato ed appartengono pertanto in modo indipendente all'autorità amministrativa, sicché in sede di impugnazione deve esserne verificata la (ragionevole) sussistenza; rilevato tuttavia che nella specie il comportamento attribuito al Reggane dal verbale di arresto (cui il provvedimento di espulsione fa richiamo) non è caratterizzato da una evidenza oggettiva di pericolosità dello straniero, quale emerge dagli altri elementi di valutazione disponibili;

rilevato inoltre che il provvedimento di espulsione, successivo di circa due settimane alla scarcerazione disposta dal magistrato per la ritenuta mancanza di pericolosità del prevenuto, non offre alcuna autonoma ricostruzione dei fatti, e soprattutto non tiene in alcun modo conto gli aspetti che il magistrato penale aveva indicato per escludere la necessità di emettere una misura cautelare, e finisce così per esprimere una valutazione arbitrariamente divergente da quella espressa dal magistrato penale, pur senza arricchire in alcun modo la fattispecie attribuita, del tutto coincidente con l'avvenuto arresto e quindi con un comportamento interamente ricadente nell'area del procedimento penale;

rilevato pacificamente tra il 24 luglio ed il 7 agosto il [...] aveva ripreso il proprio lavoro presso la società Aertermica, per cui certo non può dirsi intervenuto, tra la mancata missione di provvedimento cautelare ed il provvedimento di espulsione, alcun comportamento che possa giustificare un diversa valutazione della personalità del [...]; rilevato che anche la ritardata notifica del provvedimento qui impugnato (notificato al [...] cinque mesi dopo la data dell'emissione) contrasta palesemente con il giudizio di pericolosità espresso nel provvedimento stesso, e non pare corrispondere all'esigenza di individuazione dei comportamenti attribuiti e delle singole personalità dei soggetti che vengono colpiti da espulsione; ritenuto che l'autorità di P.S. non ha espresso, nella situazione esaminata, una ricostruzione e valutazione del caso del tutto autonoma (anche in punto pericolosità) rispetto all'A.G.O., in quanto la sola motivazione adottata si è risolta nella constatazione relativa all'arresto ed alla pendenza del procedimento; ed allora davvero non è chiaro come la pendenza di un procedimento penale rendesse urgente l'allontanamento dallo Stato di una persona, quando le esigenze di sicurezza erano già affidate alla sola autorità competente in materia di processi penali;

P.Q.M.

dichiara illegittima l'espulsione di [...] decretata dal prefetto della provincia di Genova in data 7.8.2001.