ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Genova, decreto del 27 febbraio 2002

 
est. Maganza
 

Il G.M. sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che il [...], cittadino tedesco, è stato colpito da provvedimento di espulsione, con accompagnamento immediato alla frontiera, e divieto di rientro in Italia senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, perché sottoposto a fermo a seguito dei noti fatti del "G8", anche se successivamente scarcerato dalla autorità giudiziaria, come si legge nello stesso decreto impugnato;

osservato che nel decreto sono stati richiamati, a sostegno della misura adottata, gli artt. 6, 8 e 9 del d.p.r. 1656/1965, ed in particolare i motivi di urgenza previsti da quest'ultima norma, per procedere all'allontanamento immediato del giovane;

ritenuto che vanno peraltro condivise le censure mosse dal [...] al decreto emesso nei suoi confronti, e segnatamente la considerazione che all'interno degli Stati membri della Unione europea le restrizioni al diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini della Unione possono essere previste solo in attuazione di norme comunitarie, ed in particolare di quanto stabilito dalla direttiva n. 64/221, in base alla quale occorre trattarsi di limitazioni giustificate da specifici motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, e le restrizioni anzidette vanno adottate esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo;

osservato, ancora, che lo stesso d.p.r. 1656/1965 prevede, in caso di allontanamento dal territorio italiano di un cittadino comunitario, il preventivo parere di una apposita commissione costituita presso il Ministero dell'interno e la concessione di un termine di un mese per lasciare il territorio nazionale;

ritenuto che il decreto impugnato risulta dunque illegittimo e per carenza di motivazione, giacché non è stato esplicitato, al di là del mero riferimento al fermo del ricorrente (poi comunque venuto meno) in che cosa consisterebbe, in concreto, la sua pericolosità sociale, e per violazione procedurale, non essendo stato acquisito il previsto parere della commissione ministeriale e dovendosi, anzi, reputare lo stesso Ministro dell'interno, e non già il prefetto, la autorità competente ad adottare il provvedimento di espulsione;

considerato, ancora, che risulta altresì violato, come lamentato dal ricorrente, il disposto dell'art. 7 della legge 241/1990, giacché l'amministrazione ha omesso di comunicargli l'avvio del procedimento di espulsione, senza che sussistessero specifiche (e non indicate) ragioni di celerità né pericolo di fuga del giovane, esattamente identificato a mezzo passaporto e regolarmente entrato in Italia per partecipare alle manifestazioni indette in occasione del vertice "G8"; ritenuto che, per le ragioni tutte fin qui esposte, va dichiarata la illegittimità del decreto di espulsione impugnato

P.Q.M.

dichiara illegittimo, e perciò inefficace, il provvedimento adottato in data 1.10.2001 dal prefetto di Genova per la espulsione ed accompagnamento immediato alla frontiera, con successivo divieto di rientro in Italia, di [...].