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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto del 21 dicembre 2001

 
est. Bergamino
 

Il giudice onorario, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.12.2001; visto il ricorso depositato in data 11.12.2001, presentato dal difensore di [...] ex art. 13, del d.lgs. 286/98, avverso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, emesso dal prefetto di Torino in data 7.12.2001 e notificato all'interessato in pari data; visti gli atti e sentito il ricorrente all'udienza del 19.12.2001;

premesso che

il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, proponeva il suddetto ricorso lamentando l'illegittimità del citato provvedimento di espulsione, per violazione di legge in relazione all'art. 13, co. 5, del d.lgs. 286/98, per la mancanza dei requisiti di legge che impongono al prefetto di disporre l'espulsione con accompagnamento alla frontiera e non con semplice intimazione; la questura di Torino si oppone all'accoglimento del ricorso sostenendo che la carta d'identità marocchina non costituisce valido documento ai sensi dell'art. 13, co. 5, del d.lgs. 286/98; [...].

Nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento presso il C.p.t. Brunelleschi, è emerso, tuttavia, che il sig. [...] era in possesso, al momento dei controlli di polizia, di una carta d'identità marocchina, valida fino al 2010. Documento che veniva esibito in originale davanti al giudice della convalida, in quanto materialmente presente nel fascicolo personale del ricorrente tenuto dall'ufficio immigrazione della questura presso il c.p.t. Brunelleschi.

In proposito, si deve rilevare che le due condizioni di cui al co. 5 dell'art. 13 del d.lgs. 286/98 - assenza di documento valido attestante identità e nazionalità e mancato inserimento socio-economico e familiare - devono essere entrambe congiuntamente presenti perché l'espulsione dello straniero debba essere disposta con accompagnamento alla frontiera. Nel caso specifico, se pure è vero che gli elementi forniti dal ricorrente in ordine ad una qualche forma di stabilità relativa al suo inserimento in questo paese, non sono sufficienti a provare l'esistenza di un contesto socio-economico e familiare, che escluda completamente il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione di un provvedimento espulsivo, è altrettanto vero che il possesso di una carta d'identità del Regno del Marocco, in corso di validità, impedisce che possa dirsi integrata la prima condizione di cui alla norma citata - assenza di un valido documento attestante l'identità e nazionalità dello straniero - . Né vale obiettare che la carta d'identità è un documento d'identità diverso e non equipollente al passaporto, in base al disposto dell'art. 4 del d.lgs. 286/98. Tale norma, infatti, disciplina le condizioni in presenza delle quali è consentito un ingresso regolare nel territorio dello Stato italiano, diversamente dall'art. 13, co. 5, che individua uno dei casi in cui l'espulsione dello straniero deve essere disposta, non con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni, ma con accompagnamento alla frontiera. Essendo diverse la formulazione e soprattutto la funzione delle due norme, non è consentita un'automatica identificazione dei presupposti ai quali fanno riferimento. Pur sussistendo, quindi, le condizioni per decretare l'espulsione dello straniero irregolare dal territorio dello Stato, l'esistenza di un documento attestante identità e nazionalità era ostativa a che tale espulsione fosse decretata con accompagnamento alla frontiera.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara inefficace il decreto di espulsione emesso con accompagnamento alla frontiera dal prefetto di Torino nei confronti di [...]; compensa le spese.