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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Genova, ordinanza del 20 novembre 2001

 
est. Martinelli
 

Il giudice monocratico sciogliendo la riserva che precede, osserva:

la cittadina statunitense [...] è stata oggetto di espulsione amministrativa decretata dal prefetto della provincia di Genova, con accompagnamento immediato alla frontiera e divieto di rientro prima di 5 anni, in data 25.7.2001 (notificata il successivo 14 agosto), come "persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica in quanto in data 22.7.2001 è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto perché ritenuta facente parte dei consistenti gruppi di manifestanti che, durante il vertice del G8, si abbandonavano ad atti di devastazione e saccheggio nel centro abitato, generando con il proprio comportamento una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica."

Per la [...] il fermo era stato convalidato e seguito da provvedimento restrittivo della libertà, poi revocato in data 14.8.2001; la stessa risulta tuttora indagata per i reati di associazione per delinquere (416 c.p.c.) e devastazione (419 c.p.). Sul piano soggettivo, relativo al coinvolgimento della Thomas, il prefetto ha dunque legittimamente preso atto della sussistenza di indizi di responsabilità personale, come ritenuto dall'autorità di P.S. che aveva operato il fermo; sul piano oggettivo, la gravità dei reati addebitati alla straniera ha, del resto, indotto anche il magistrato penale ad adottare una misura cautelare che solo successivamente è stata poi revocata.

Il tribunale è oggi investito non di un giudizio sulla posizione complessiva della straniera nel processo penale, ma solo di un controllo sulla legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dal prefetto di Genova in data 25.7.2001, nei confronti di uno straniero che appariva appartenente ad un'associazione per delinquere dedita a reati di devastazione (c.d. black blok). Sebbene la posizione della [...] possa essere oggi suscettibile di diversa valutazione, questo giudice non ritiene che possa dirsi che il provvedimento impugnato sia stato adottato, nel momento nel quale venne adottato, al di fuori dei presupposti di legge.

Verificata positivamente la sussistenza dei presupposti, non appare ragionevole richiedere che dovesse essere preliminarmente dato avviso alla [...] dell'inizio del procedimento amministrativo secondo la previsione dell'art. 7 della legge 241/1990. Infatti costituisce principio consolidato che il generale onere di previo avviso alla persona che sia soggetto ad un procedimento amministrativo (art. 7 l. n. 241/1990) deve risultare compatibile con la celerità del procedimento, per cui non può essere applicato alle espulsioni di soggetti autori di comportamenti che violano dolosamente le norme del nostro ordinamento, quale la [...] appariva. Quanto poi ai dedotti vizi di traduzione del provvedimento (del resto riassunto nell'atto di notifica tradotto in lingua inglese) l'esame nel merito del ricorso proposto dalla Thomas li rende inoltre irrilevanti in quanto non le hanno impedito un efficace esercizio del diritto di difesa.

Contro il provvedimento di espulsione il ricorso deve dunque dichiararsi infondato. Quanto alla richiesta subordinata, di ridurre il periodo di divieto di rientro in Italia ad anni 3 (richiesta alla quale la prefettura non ha motivato una specifica resistenza) questo giudice ritiene che la giovane età della ricorrente (22 anni) sia ragione sufficiente per limitare a tre anni il divieto di rientro in Italia.

Resta infine la questione di illegittimità costituzionale che la difesa solleva, relativamente alla parte del provvedimento che ha determinato l'immediato accompagnamento dello straniero alla frontiera, con riferimento alla normativa vigente, che non sottopone simile provvedimento alla convalida dell'autorità giudiziaria, come dovrebbe invece accadere (così reputa la difesa) per la previsione generale contenuta nell'art. 13 della Costituzione per tutti i provvedimenti adottati in materia di libertà personale da organi diversi da quelli giurisdizionali. La questione appare di dubbia fondatezza (perché ciò che l'accompagnamento alla frontiera comprime non è la libertà personale, immediatamente restituita al soggetto alla frontiera, ma la libertà di circolare liberamente nel nostro territorio di uno straniero espulso per la sua pericolosità, che non ha diritto di trattenersi sul territorio del nostro Stato e per il quale sia concreto il timore che possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento) e comunque non rilevante in questo procedimento, nel quale erroneamente la difesa reputa che all'eventuale illegittimità dell'accompagnamento alla frontiera debba necessariamente "conseguire la declaratoria di illegittimità del provvedimento di espulsione"; nel presente procedimento, invece, si discute pur sempre dell'illegittimità dell'espulsione, non di accompagnamento comunque già eseguito.

P.Q.M.

respinge il ricorso proposto da [...] contro il provvedimento adottato dal prefetto di Genova in data 25.7.2001 per l'espulsione ed accompagnamento immediato alla frontiera, con successivo divieto di rientro nel nostro Stato. Ridetermina in tre anni la durata del divieto di rientro della ricorrente in Italia. Dichiara irrilevante la questione di illegittimità costituzionale relativa al provvedimento di accompagnamento alla frontiera.