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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Genova, ordinanza del 18 ottobre 2001

 
est. De Gregorio
 

Il giudice, dott. G. G. De Gregorio, visto il ricorso depositato in data 31.7.2001 nella cancelleria di questo tribunale da [...], cittadino polacco, avverso il provvedimento di espulsione notificatogli il 25.7.2001, emesso dal prefetto di Genova con accompagnamento immediato alla frontiera; sentiti i difensori di parte ricorrente ed il difensore della prefettura all'udienza camerale in data odierna, nella quale sono stati prodotti documenti; a scioglimento della riserva presa alla predetta udienza, ha pronunziato il seguente

Decreto

Premesso che:

- la vicenda per cui è giudizio trae origine da una perquisizione effettuata presso l'istituto scolastico "Diaz" in Genova, la sera del 21.7.2001, ove avevano trovato ospitalità numerosi aderenti alle manifestazioni indette dal Genoa social forum in occasione del summit denominato G8, tenutosi in Genova in quei giorni;

- secondo quanto risulta dagli atti di p.g., gli agenti operanti avrebbero incontrato resistenza, subito lesioni ed avrebbero, in particolare appreso in sequestro armi, oggetti atti ad offendere e materiali in genere riconducibili all'attività di guerriglia urbana che si era verificata la mattina dello stesso giorno ad opera di un gruppo organizzato e dedito al vandalismo denominato Black blok;

- vennero, quindi, tratti in arresto tutti gli occupanti dell'edificio, così come parte ricorrente, per i delitti di cui agli artt. 416, 419, 420, 582, 336, 337 e 339 c.p., nonché per il delitto di cui all'art. 2 l. 895/67 e 110 c.p., e, all'esito dell'udienza di convalida, è stato emesso il provvedimento impugnato motivato dal pericolo per la sicurezza e tranquillità pubblica, ritenendo il Baczac appartenere "alla categoria di cui al comma 3 dell'art. 1 legge 1423/56 e succ. mod."

Considerato che:

- la difesa di parte ricorrente contesta decisamente la sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato e chiede che questo giudice voglia riconoscere la totale insussistenza a suo carico degli "elementi di fatto" in base ai quali si dovrebbe ritenere persona "dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (...) la sicurezza o la tranquillità pubblica" (art. 1, n. 3, l. 1423/56);

- la stessa difesa aggiunge, tra l'altro, che il semplice fatto che la persona espulsa è stata arrestata, insieme ad altre 92 persone tutte casualmente accomunate dal fatto di trovarsi alla stessa ora in un luogo che costituiva un punto di incontro riconosciuto per chi voleva incontrare altre persone, utilizzare servizi Internet, dormire nei sacchi a pelo, ecc., non può certo in alcun modo costituire elemento sufficiente per essere espulsa a 96 ore dall'arresto e subito dopo essere stata scarcerata dal giudice che ha dichiarato illegittimo l'arresto stesso e non lo ha convalidato, evidenziando, così, come le conclusioni tratte dal prefetto dalla mera circostanza dell'arresto siano diametralmente opposte a quelle cui è giunto il gip;

- osserva la difesa che il gip, sulla base di ben diversa cognizione di causa (esame degli atti di p.g. che avrebbero dovuto giustificare l'arresto mediante l'indicazione degli elementi raccolti a suo carico, tali da far ritenere sussistenti "gravi indizi di colpevolezza" in ordine alla commissione dei reati contestati), non ha convalidato l'arresto, ritenendo che lo stesso non fosse stato legittimamente operato per la assoluta mancanza di elementi idonei a ricondurre alla persona arrestata le condotte ipotizzate.

Rilevato che:

- l'amministrazione impugnata resiste con rituale memoria, nella quale, il nucleo centrale della difesa è costituito dall'affermazione secondo la quale la delibazione della sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione di un siffatto urgente provvedimento attiene al merito del provvedimento stesso, sotto il profilo della sua opportunità e comunque la persona espulsa risulta ancora oggi iscritta nel registro degli indagati;

- la difesa della prefettura di Genova aggiunge che l'interesse pubblico volto a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico poteva essere pregiudicato solo in caso di scarcerazione del prevenuto, non sussistendo alcun pericolo durante la sua detenzione.

Ritenuto che:

- per quanto si discuta in causa di altri vizi del provvedimento impugnato (mancata traduzione nella lingua madre e mancata osservanza dell'art. 7 l. 214 del 1990), ritiene questo giudice che tali questioni restino assorbite dalla palese fondatezza delle ragioni di merito addotte in ricorso, perché il T.u.l.s., nel demandare all'autorità giudiziaria ordinaria, il controllo sulla fondatezza del provvedimento di espulsione non fa distinzione alcuna tra vizi di merito e vizi di legittimità, ma demanda al giudice e - né potrebbe essere altrimenti trattandosi di giurisdizione su diritti - un sindacato illimitato sui presupposti di fatto e di diritto dell'espulsione;

- neppure questo giudice ritiene necessario affrontare questo problema se un simile potere possa essere esercitato soltanto dal Ministro ovvero anche dal prefetto, ove sussista un'effettiva urgenza, essendo sufficiente, infatti, osservare che il provvedimento impugnato non contiene una esplicita motivazione di tale urgenza, diversa dalla constatazione che il cittadino extracomunitario era stato sottoposto ad arresto per i reati di devastazione e saccheggio, associazione per delinquere, resistenza e detenzione abusiva di armi;

- ora, nel valutare le ragioni del provvedimento, ritiene questo giudice che - sebbene l'autorità amministrativa ben possa ritenere l'appartenenza di una persona ad una delle categorie "pericolose" anche in relazione ad un singolo fatto valutandone circostanze di tempo, di luogo, di modalità della condotta, motivi a delinquere, numero dei compartecipi, ecc. - nella fattispecie l'autorità giudiziaria non ha convalidato l'arresto non perché fosse cessata la flagranza, ma per l'insussistenza di quel quadro indiziante che consente di collegare una persona al commesso reato;

- ne discende l'assoluta mancanza di presupposti di pericolosità (che se vi fossero stati avrebbero - quanto meno - consentito di convalidare l'arresto operato) e cade, quindi, il nucleo essenziale sul quale il provvedimento di espulsione si fonda;

- l'espulsione impugnata va conseguentemente annullata.

P.Q.M.

dichiara illegittimo e conseguentemente annulla il provvedimento adottato dal prefetto di Genova in data per l'espulsione ed accompagnamento alla frontiera, con successivo divieto di rientro nel nostro Stato di [...].