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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 23 aprile 2002

 
est. Scati
 

Con ricorso depositato in data 16.11.2001 il cittadino cubano [...] (nato a Ciudad Habana il [...]) ha adito questo tribunale al fine di far dichiarare il proprio status di apolide. A sostegno della domanda ha allegato di essere entrato in Italia il 22.10.2000 in forza di un visto turistico della durata di tre mesi; di essersi intrattenuto in Italia svolgendo attività lavorativa non in regola in Reggio Emilia ove è domiciliato presso un amico; di aver perduto, a causa dell'assenza dallo Stato di appartenenza per un periodo superiore agli undici mesi, le prerogative proprie del cittadino cubano. Ciò posto il collegio osserva quanto segue.

Occorre premettere che, come già riconosciuto da altri giudici di merito, la questione riguardante lo status di apolide deve essere risolta con rito camerale la cui applicabilità residuale è confermata dalla collocazione del relativo capo VI all'interno del titolo II ("dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone" del libro IV del codice di rito e dall'art. 742 bis c.p.c. (cfr. Trib. Prato 14.7.1999, Trib. Prato 14.1.1997 e Trib. Firenze 29.1.1996).

Va altresì premesso che il ricorso alla autorità giudiziaria al fine di far accertare lo status di apolide non è precluso dalla procedura amministrativa di cui all'art. 17 d.p.r. 12.10.1993 n. 572 (regolamento di esecuzione della l. 5.2.1992, n. 91) sia perché tale norma, nel consentire la mera possibilità da parte del Ministro dell'interno di certificare la condizione di apolidia, non preclude ma anzi fa salva la facoltà di ricorrere alla autorità giudiziaria sia perché l'ordinamento deve prevedere espressamente i casi in cui la procedibilità della azione giudiziaria è subordinata al preventivo esperimento del procedimento amministrativo.

Quanto al merito del ricorso, l'art. 1 della Convenzione di New York 28.9.1954, resa esecutiva in Italia con legge 1.2.1962, n. 306, definisce  come apolide  la persona "che

nessuno stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione."

Tale nozione va interpretata nel senso che la mancanza dello status di cittadinanza deve essere accertata solo con riguardo agli stati con i quali il richiedente intrattenga o abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo; diversamente argomentando l'indagine dovrebbe infatti essere estesa a tutti gli Stati del mondo con conseguente onere della prova (diabolico) a carico del richiedente di dimostrare di non aver acquisito aliunde lo stato di cittadino (cfr., ex multis, Trib. Firenze 22.1.1996 e Trib. Torino 23.6.1988).L'indagine probatoria deve essere quindi limitata ad accertare se il Naranjo Escalona: 1) ha perduto la cittadinanza cubana; 2) ha eventualmente acquisito la cittadinanza italiana.

Quanto alla questione sub 1), occorre premettere che la perdita della cittadinanza può essere desunta da elementi indiziari e, segnatamente, da comportamenti che le autorità dello stato tengono nei confronti dell'individuo. In altre parole non è necessario un provvedimento formale di privazione della cittadinanza ma sono sufficienti atti di rifiuto degli organi nazionali ad accordare la tipica protezione spettante al cittadino (cfr., in tal senso, Trib. Milano 31.5.1976). Ciò posto, si osserva che l'art. 1 della l. 5.12.1961 n. 989 prevede che il cittadino cubano che non abbia fatto ritorno nel territorio dello stato entro il periodo per il quale ne è stata autorizzata l'uscita, è considerato come emigrante (... se considerara que se ha abandonado definitivamente el pais). L'art. 2 di detta legge prevede, come meglio esplicitato dal regolamento di esecuzione contenuto nella risoluzione congiunta dei Ministri dell'interno e della giustizia pubblicata sulla Gaceta oficial dell'8.9.1995, che tutti i beni dell'individuo rimasto all'estero oltre il termine consentito, vengano sottoposti a confisca (todos su bienes...se entenderan nacianalizados mediante confiscacion a favor del Estado cubano...). Il cittadino cubano che sia rimasto all'estero oltre il termine massimo di undici mesi perde inoltre il diritto ai sussidi alimentari (libreta) ed è privato della possibilità di far liberamente rientro nel territorio dello Stato essendo l'"emigrante" assoggettato ad una procedura di rilascio (discrezionale) di visto di ingresso. Risulta quindi evidente che la permanenza all'estero per un periodo superiore a quello consentito comporta per il cittadino cubano l'adozione di un regime giuridico che - in quanto incidente sul diritto di risiedere liberamente nel territorio del proprio Stato, su quello di esercitare i diritti connessi fra cui quello di voto nonché sul diritto di proprietà - è incompatibile con la tipica protezione spettante al cittadino. A ciò non può che conseguire il riconoscimento della perdita della cittadinanza cubana in capo al ricorrente a prescindere dalla mancata adozione da parte dello Stato cubano di un provvedimento in tal senso.

Quanto alla questione sub 2), è sufficiente osservare che non vi sono agli atti elementi dai quali ricavare che il ricorrente abbia acquisito la cittadinanza italiana durante la breve permanenza nel territorio dello Stato non senza evidenziare che la presentazione del presente ricorso costituisce la migliore riprova essendo inverosimile che il ricorrente stesso abbia voluto acquisire uno status deteriore (quello di apolide) rispetto a quello in ipotesi già acquisito (quello di cittadino italiano).

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto, come anche chiesto dal P.M.

P.Q.M.

dichiara lo status di apolidia di [...], nato a Ciudad Habana (Repubblica di Cuba) il [...].