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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 31 ottobre 2002

 
est. Betti
 

Il giudice visti gli atti relativi all'arresto di [...]; sentito l'arrestato, nonché il difensore e il pubblico ministero;

rilevato che l'arresto non è stato legittimamente eseguito,

- che infatti lo stesso non è avvenuto nella flagranza del reato, atteso che in sede di arresto gli operanti hanno dato atto di averlo eseguito in base all'ordine di espulsione del 28.9.2002 del questore di Bologna, per la violazione degli artt. 13 e 14 l. 286/98. All'evidenza però tale ordine non appariva firmato dal questore e l'atto notificato allo straniero non risultava quindi espressione di un ordine della P.A. di allontanarsi dallo Stato, non essendo esso stato emanato dal questore. L'assoluta inidoneità dell'atto ad integrare l'ordine la cui violazione imporrebbe l'arresto era a prima vista apprezzabile dagli operanti che hanno eseguito l'arresto senza che sussistessero indizi della violazione pp art. 14, 5 ter, l. 286/98 poiché mancava l'ordine asseritamente violato.

Non convalida

l'arresto succitato ed ordina la immediata liberazione del prevenuto. Visto l'art. 558, co. 5, c.p.p. dispone la immediata restituzione degli atti al pubblico ministero.