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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 14 agosto 2002

 
rel. Petrucci
 

Il tribunale per i minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio, con la partecipazione dei signori dr. F. P. Occhiogrosso Presidente, dr. L. Petrucci giudice, dr. C. Lombardi Giudice onoraria, dr. C. Ippolito Giudice onorario.

Letti gli atti relativi ai minori D. D. e R. figlie di D. P.

Letto il proprio precedente decreto n. 1034 dell'8.03.2002, con il quale si autorizzava il padre a permanere sul territorio nazionale in attesa dell'espletamento dell'istruttoria.

Rilevato che all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che i minori sono ben inseriti nel contesto italiano: i genitori collaborano con gli operatori sociali, D. frequenta regolarmente il locale asilo comunale, le notizie pervenute dagli operatori sociali sono molto positive. Il servizio sociale internazionale ha, invece, confermato quanto riferito dai genitori sulle difficili condizioni dell'educazione dei minori in Albania. Inoltre non v'è motivo di dubitare su quanto riferito dai genitori rispetto alla possibilità di mantenere il proprio nucleo familiare, qualora fossero costretti a tornare nel paese d'origine. D'altra parte non si può sottacere la circostanza che solamente il padre è stato colpito da provvedimento d'espulsione, pertanto la madre ed i figli non sarebbero giuridicamente costretti a tornare in Albania, anche se ovviamente la separazione del nucleo comprometterebbe ulteriormente le difficili condizioni dei minori.

Ritenuto che la norma invocata, nonostante l'interpretazione fornita dal Supremo collegio anche di recente, è suscettibile di essere interpretata in modo tale da ricomprendere anche il grave pregiudizio psicologico che rinverrebbe ai minori in caso di sradicamento dal nostro paese (così come autorevolmente sostenuto dalla locale Corte di appello, che risulta, tra l'altro, unico giudice superiore in materia di volontaria giurisdizione).

P.Q.M.

Letto il parere del pubblico ministero, applicati gli artt. 31, co. 3, d.lgs. 286/1998 -150, 737 e ss. c.p.c., così provvede:

1. autorizza D.P. a rimanere sul territorio italiano sino al 30.6.2003, con permesso di espletare attività lavorativa e salvo ulteriori proroghe alla scadenza del periodo;

2. manda alla cancelleria per la comunicazione al pubblico ministero in sede e la notificazione da effettuarsi in via ordinaria in plico chiuso al padre, ai difensori eventualmente nominati, al servizio sociale ed al consultorio familiare del comune di [...], alla questura di Bari, Ufficio immigrati.