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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, ordinanza del 9 novembre 2002

 
est. Martello
 

Il giudice unico [...] nel procedimento proposto ex art. 700 c.p.c., [...] promosso da  [...] contro [...] a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.2002, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Il ricorrente afferma di aver lavorato con regolarità alle dipendenze del convenuto e chiede al giudice di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, di ordinare al convenuto di riammetterlo in servizio e di presentare la domanda di regolarizzazione prevista per i lavoratori extracomunitari clandestini dal d.l. n. 195 del 2002. Resiste il convenuto affermando che il ricorrente non ha mai lavorato continuativamente alle sue dipendenze, che fra le parti vi sono stati solo dei contatti preliminari alla stipulazione di un contratto di lavoro che, però, non si sono definiti perché il ricorrente non ha esibito il permesso di soggiorno; conclude il convenuto affermando che, pertanto, non si è mai costituito un regolare rapporto di lavoro. Il convenuto, poi, rileva che l'eventuale accertamento del rapporto di lavoro non comporta per il datore di lavoro l'obbligo di effettuare la c.d. sanatoria, poiché questo adempimento costituisce una facoltà e non un adempimento coercibile. Il convenuto chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso.

All'udienza il giudice, dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha interrogato le parti e sentito i testi; ha quindi udito la discussione dei procuratori delle parti e, infine, sì è riservato di decidere.

Motivi della decisione

L'accertamento del rapporto di lavoro è chiesto dal ricorrente come propedeutico rispetto all'affermazione dell'obbligo del convenuto datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione prevista dal d.l. n. 195/02, successivamente convertito con modifiche nella l. 9.10.2002, n.222.

1. Sotto il primo profilo, ritiene il giudice che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia stata accertata con sufficiente sicurezza. In proposito deve essere rilevato che in ricorso si nega in assoluto esservi mai stato un rapporto di lavoro fra le parti così ponendo una significativa contraddizione con quanto emerso in interrogatorio libero, laddove il convenuto ammette che, almeno per il mese di febbraio 2002 il negozio è stato completamente affidato al ricorrente in assenza del titolare. In relazione quanto meno a tale apparto di lavoro il convenuto non ha dedotto nemmeno una valida ed efficace modalità di risoluzione che, pertanto, sarebbe stata soltanto verbale.

Le tesi del convenuto, poi, sono stata smentite dalle risultanze dell'istruttoria, mentre le deduzioni del ricorrente hanno trovato sostanziale conferma nelle deposizioni dei testi sentiti per le sommarie informazioni. Tutti i testi hanno confermato, in termini coerenti e concordanti che il ricorrente ha lavorato presso l'esercizio del convenuto quanto meno nel periodo corrente dal novembre-dicembre 2001 al giugno 2002; e che egli ha provveduto alla sistemazione della merce nel negozio e ha inoltre svolto le mansioni tipiche del venditore e cioè prelevamento della merce da vendere, pesatura della stessa, rilascio dello scontrino fiscale e incasso del corrispettivo. La continuità della prestazione emerge egualmente e con adeguata precisione dalle dichiarazioni concordanti dei testi, dalle quali emerge la presenza del ricorrente nell'esercizio commerciale nei diversi giorni della settimana e nelle diverse ore della giornata.

Si deve quindi concludere che - fatto salvo ogni opportuno accertamento nella sede di merito - fra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato e che questo è Stato interrotto ad iniziativa del convenuto, così configurandosi un licenziamento inefficace, in quanto verbalmente disposto, e comunque, privo di giustificazione.

Le considerazioni che precedono portano a ritenere sussistente il fumus boni iuris a fondamento della pretesa del ricorrente di essere riammesso in servizio

Sussiste egualmente il periculum in mora, con particolare riferimento alle condizioni economiche del ricorrente, aggravate del fatto che non gli sono state corrisposte le spettanze arretrate. Per altro, circa il periculum il convenuto ha dedotto obiezioni di principio non rilevanti e prive di fondamento anche alla luce delle considerazioni che seguono al §2.

Del pari, nulla ha dedotto il convenuto in ordina al compenso percepito dal ricorrente e alla domanda di assegno alimentare di € 600 al mese. La presenza di un licenziamento inefficace comporta l'ordine per il convenuto di riammettere in servizio il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro con mansioni equivalenti, con l'erogazione di un compenso mensile che ,allo stato e sino alla definizione del giudizio di merito, si liquida in €. 600,00 mensili.

2. La conclusione che precede comporta, inoltre, l'obbligo per il convenuto datore di lavoro di procedere alta cd. sanatoria effettuando la denuncia prevista dall'art. 1 della l. n. 222 del 2002. In proposito, il convenuto sostiene che tale denuncia costituisce una mera facoltà del datore di lavoro che, secondo il testo dell'art. 1 ult. cit, "può denunciare" la sussistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario.

La tesi non può essere condivisa. Ritiene infatti il giudice che la facoltà in questione concessa al datore di lavoro riguardi solo la possibilità di avvalersi delle modalità, degli esoneri, delle facilitazioni, e della impunità introdotte dalla legge in questione, ma non possa essere intesa nel senso di scelta discrezionale circa la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Va ricordato, infatti, che - ai sensi dell'art. 22 comma 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 - "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.." commette un reato penalmente sanzionato, per modo che all'odierno accertamento dovrebbe conseguire la segnalazione alla Procura della Repubblica affinché eserciti l'azione penale. Un siffatto obbligo non sussiste al momento proprio perché il citato art. 1 pone, al comma 6, una condizione di non punibilità per il datore di lavoro che presenta la denuncia per la sanatoria. Diversamente ragionando, e cioè ritenendo che il datore di lavoro possa a sua discrezione decidere se regolarizzare o meno il lavoratore irregolarmente fatto lavorare alle sue dipendenze, si finirebbe col rimettere all'autore di un reato la prosecuzione e la permanenza dello stesso pur dopo il suo accertamento in sede giudiziale; il che appare difficilmente ipotizzabile, anche nell'ottica di generale sanatoria cui si ispira la legge.

Va rilevato, oltre tutto, che la mancata regolarizzazione nel termine di legge comporterebbe nuovamente l'applicazione dell'art. 22 ult. cit., che è stata sospesa dall'art. 1 comma 6 ultima parte della l. n. 222 "fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno"; con la conseguente reviviscenza dell'obbligo di esercitare l'azione penale nei confronti del datore di lavoro.

Pare pertanto che la domanda del ricorrenze sia sufficientemente fondata in diritto e che,quindi, sussista il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l'adozione di un provvedimento cautelare.

Il periculum in mora, è concretizzato dalla prospettiva del danno irreparabile che il ricorrente subirebbe per la mancata regolarizzazione entro il termine di legge, decorso il quale la denuncia e la sanatoria non sarebbero più giuridicamente possibili. Per converso, il danno eventualmente incombenze sul datore di lavoro sarebbe quello che si produrrebbe ove in sede di accertamento definitivo dovesse risultare soccombente il lavoratore (così come in generale, ove la questura accerti l'esistenza di motivi ostativi ai sensi del comma 4 dell'art. 1 ult. cit.-): il danno in questione sarebbe certamente non irreparabile, poiché consisterebbe prevalentemente nel credito verso la amministrazione pubblica per il versamento degli € 700 previsto dalla lettera b) dell'art. 1 ult. cit.

Le considerazioni che precedono portano, quindi, ad affermare l'obbligo per l'odierno convenuto di presentare antro il termine di legge e in relazione al ricorrente la denuncia di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 2002, con le modalità ivi prescritte.

Le spese del presente giudizio, saranno liquidate in sede di procedimento ordinario.

Viene assegnato alle parti termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento per la proposizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

ordina al convenuto [...] di immediatamente riammettere in servizio il ricorrente [...] nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro con mansioni equivalenti, con l'erogazione di un compenso che ,allo stato e sino alla definizione del giudizio di merito, si liquida in €. 600,00 netti mensili; ordina al convenuto di presentare per la regolarizzazione dei ricorrente la denuncia prevista all'art. 1 della legge n. 222 del 2002, con le modalità e nei termini ivi prescritti; assegna alle parti termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito.