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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto dell'8 novembre 2002

 

est. Molinaro

 

Nel procedimento ex art.700 c.p.c. promosso da [...] contro [...] il giudice visto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato in nome e nell'interesse di [...]; sentite le parti; a scioglimento della riserva che precede.

Premesso

- Che la regolarizzazione ai sensi del d.l. 195/2002, secondo l'interpretazione preferibile della normativa, costituisce un vero e proprio diritto per il lavoratore ed un obbligo per il datore di lavoro, anche nel caso in cui (come pare sia avvenuto nella fattispecie) il diniego del permesso di soggiorno non sia dovuto a fatto addebitabile al datore di lavoro;

- rilevato che, nella fattispecie, è fuori discussione l'esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la [...], rapporto che tra l'altro ha un preciso riscontro documentale nelle buste paga prodotte;

- considerato che sussiste anche l'ulteriore requisito del periculum in mora, essendo ormai imminente la scadenza del termine per presentare la domanda di regolarizzazione;

P.Q.M.

ordina alla [...] di presentare, con le modalità di cui all'art. 1 del d.l.195/2002, la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro con il ricorrente [...] ponendo a carico di quest'ultimo i relativi oneri economici; assegna il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito.