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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 28 ottobre 2002

 
est. Semini
 

Il Giudice, a scioglimento della riserva; esaminati atti e documenti di causa;

premesso:

- che con ricorso ex art. 13 d.lgs. n. 286/98 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso in data 11.12.1999, provvedimento adottato nei suoi confronti in quanto persona pericolosa per la sicurezza poiché "entrato clandestinamente nel territorio nazionale nel periodo 1986 è stato arrestato per il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero e resistenza a P.U., indagato in stato di libertà per i reati di rissa, rapina, atti osceni, violazione di domicilio, oltraggio e resistenza a P.U. e sottoposto più volte a rilievi dattiloscopici con varie generalità", ritenendosi in considerazione di ciò che lo stesso "appartenga alle categorie di cuii all'art. 1 punti 1 e2 della Legge 1423/56 e successive modifiche";

- che con provvedimento 16.12.2000 l'opposizione è stata respinta;

- che la Corte di Cassazione, adita dal [...], ha cassato il provvedimento di rigetto e, rilevato come sia la legge n. 1423 del 1956 che l'art. 13 del d.lgs. n. 286/98 mirano a perseguire la stessa finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha precisato che "quando la norma indica il presupposto dell'espulsione dello straniero. Nella sua appartenenza alla categoria delle persone pericolose, di cui alla legge n. 1423 del 1956, non può ammettersi che tale appartenenza possa essere oggetto di un giudizio probabilistico, dovendo invece richiedersi un accertamento rigoroso dei presupposti sulla base dei quali la legge n. 1423 consente di ascrivere un soggetto ad una delle categorie di persone pericolose dalla stessa legge indicate", individuando poi i criteri da tenere presente in tale valutazione nella "necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni ", nel requisito dell'attualità della pericolosità e nella "necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita" (Cass. il. 12721/02); sentito il ricorrente personalmente;

considerato:

- che il provvedimento di espulsione appare viziato da insufficiente motivazione perché privo di adeguata istruttoria in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità sociale, tanto che per i motivi che si andranno ad evidenziare non pare sussistere correlazione tra premesse e conclusioni sul giudizio di pericolosità sociale;

- che in particolare dalla documentazione agli atti risulta, che il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per motivo di attesa di occupazione, rinnovato in data 6.9.1998 e valido sino al 29.5.2002 (revocato in data 10.1.2000 a seguito dell'adozione del. decreto di espulsione oggetto di impugnazione);

- che nel periodo di validità del permesso di soggiorno (dall'agosto 1989 al settembre 2000) il Farhane ha svolto regolare attività lavorativa (in particolare quale autista), come emerge da copia del libretto di lavoro, delle lettere di assunzione 2.5.2000 e 4.9.2000 nonché dalle buste paga prodotte: il che evidenzia la contraddittorietà del provvedimento impugnato (sotto il profilo della correlazione tra istruttoria e decisione) in ordine alla assenta mancanza di regolare attività lavorativa, laddove era onere dell'Amministrazione reperire la documentazione relativa (in particolare il libretto di lavoro) e sulla base della stessa effettuare.. una valutazione in ordine alla mancanza di fonti lecite di sostentamento;

- che, inoltre, la stessa Amministrazione ha più volte rinnovato all'odierno ricorrente l'autorizzazione a risiedere nel nostro territorio (autorizzazione concessa in virtù della sanatoria disposta dalla L. 943/86), formulando così una valutazione positiva in ordine alla situazione del Farhane;

- che inoltre le segnalazioni e le denunce cui fa riferimento la questura nella motivazione del decreto di espulsione appaiono per lo più risalenti nel tempo, laddove dalla documentazione agli atti non risulta che in relazione a quegli episodi vi sia stato un accertamento definitivo di responsabilità a carico del Farhane (sul punto nulla ha prodotto la questura);

- che il ricorrente vive in Italia con la propria famiglia (cfr. certificato stato di famiglia agli atti), è assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (in relazione al quale la competente Commissione con raccomandata 1.8.2001 ha comunicato la decadenza per non essere l'assegnatario titolare di permesso di soggiorno in corso validità, sospendendo la procedura di rilascio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione - cfr. documentazione agli atti), la moglie e il figlio maggiore hanno presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, i figli minori frequentano regolarmente le scuole;

- che gli elementi di fatto sopra descritti sono tali da escludere che il ricorrente possa essere considerato "abitualmente" dedito a traffici delittuosi, tanto più che l'abitualità criminosa rileva come condizione di chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere acquistato una notevole attitudine a commettere reati e pertanto presuppone la reiterazione di atti criminosi; evidente è poi l'inserimento socio-lavorativo del ricorrente e della sua famiglia;

- che infine, occorrendo provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità, questo Giudice ritiene che il procedimento instaurato con l'opposizione a decreto di espulsione si caratterizzi per l'assenza di carattere contenzioso, in relazione alla mancanza di contrasto tra contrapposte tesi volte a far valere interessi personali, onde non può trovare ingresso una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante l'inconfigurabilità di una posizione di soccombenza in senso tecnico.

P.Q.M.

in accoglimento del proposto ricorso, annulla il decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Torino in data 11.12.1999 nei confronti di [...]; nulla in punto spese. Si comunichi.