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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, sentenza del 21 marzo 2002, n. 3614

 
est. Gandolfi
 

Nella causa civile [...], promossa da Cesil - Centro solidarietà internazionale lavoratori - Milano, Sicet - sindacato inquilini casa e territorio - Milano e dai signori [...], con gli avv.ti [...], contro comune di Milano, con l'avv. [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 44 d.lgs. 286/98 depositato in data 3.8.2001, Cesil - Centro solidarietà internazionale lavoratori - Milano, Sicet - Sindacato inquilini casa e territorio - Milano ed i signori [...] convenivano in giudizio avanti a questo tribunale il comune di Milano, formulando le conclusioni sopra riportate. Con decreto in data 31.10.2001 il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.12.2001, dando termine al convenuto sino al 10.12.2001 per il deposito di comparsa di costituzione. Si costituiva il comune di Milano in data 10.12.2001, contestando le pretese avversarie e formulando le conclusioni di cui sopra. Scambiate memorie, all'udienza del 31.1.2002 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti. I ricorrenti precisavano che l'espressione "sospendere", di cui al capo b) delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo deve intendersi come "sospendere e/o comunque non applicare". La causa veniva rinviata al 7.2.2002 per la discussione e quindi trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che il rimedio azionato dai ricorrenti, previsto e disciplinato dall'art. 44 d.lgs. 286/1998, si struttura come un procedimento articolato - in analogia ai procedimenti processori - in due fasi: una fase cautelare, che si conclude con ordinanza, ed una fase di merito (avente il medesimo oggetto della prima), che necessariamente si conclude con sentenza, la quale accerta definitivamente il carattere discriminatorio o meno del comportamento contestato e, in caso positivo, ne inibisce la continuazione e ne trae le conseguenze di carattere risarcitorio. Nella presente fattispecie - essendo emerse molteplici questioni preliminari (relative alla giurisdizione, all'interesse ad agire delle associazioni ricorrenti etc...) e non essendo viceversa, risultata necessaria alcuna fase istruttoria (dal momento che i fatti di causa sono pacifici) - si è ritenuto che la pronuncia definitiva potesse intervenire immediatamente, senza necessità di cautele interinali: si è quindi proceduto direttamente alla precisazione delle conclusione e alla decisione di merito, attraverso la quale sono ammessi i normali mezzi d'impugnazione previsti per le sentenze.

2. In via preliminare deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla presente controversia. In proposito si osserva innanzitutto che la posizione giuridica fatta valere dai ricorrenti è senza dubbio qualificabile come diritto soggettivo: ciò che essi lamentano è infatti la violazione, da parte del comune di Milano, di un diritto inviolabile della persona, quale quello al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione. Tale diritto trova fondamento, oltre che nell'art. 43 d.lgs. 286/1998, nell'art. 3 della Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La circostanza che, nella fattispecie, il comportamento che si assume lesivo del diritto in parola sia almeno in parte riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo (il regolamento della commissione comunale assegnazione alloggi del comune di Milano), non vale a mutare la natura della posizione soggettiva azionata, che non può essere degradata ad interesse legittimo neppure in conseguenza dell'emanazione di un atto da parte di un'autorità amministrativa. Il diritto alla non discriminazione è infatti un diritto fondamentale, di rilievo costituzionale, primario ed assoluto dell'individuo, come tale incomprimibile dall'amministrazione: al pari del diritto alla salute (sulla cui assolutezza e non degradabilità ad interesse legittimo si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione a partire dalle pronunce a Sezioni unite 9.3.1979 n. 1463 e 6.10.1979 n. 5172), anche tale diritto è quindi di naturale competenza del giudice ordinario, pur se oggetto dell'azione amministrativa. Irrilevante è quindi la circostanza che, nel delineare i presupposti per l'esercizio dell'azione giurisdizionale contro le discriminazioni, l'art. 44 d.lgs. 286/1998 si riferisca testualmente a "comportamenti" discriminatori di privati o pubbliche amministrazioni, senza nominare gli "atti". Il carattere di assolutezza al diritto alla non discriminazione determina, infatti, proprio il superamento e l'irrilevanza della distinzione tra atto e comportamento della pubblica amministrazione (cui corrisponde, correlativamente, la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo in campo privato): poiché il diritto alla non discriminazione è un diritto incomprimibile, che si sottrae al meccanismo dell'affievolimento, di fronte ad esso non vengono in rilievo atti amministrativi (intesi come manifestazione di un potere autoritario attraverso la cui P.A. incide unilateralmente sulla posizione del privato degradandola), ma semplici comportamenti, per definizione idonei a determinare qualsivoglia affievolimento. Posto quindi che, in base all'ordinario criterio di riparto della giurisdizione sancito dall'art. 2 l. 20.3.1865 n. 2248 all. E), risulta sussistere la giurisdizione generale del giudice ordinario (vertendosi in materia di diritti soggettivi), occorre però anche verificare se, in forza di specifiche disposizioni normative, operino nel caso concreto eventuali deroghe a tale giurisdizione. In particolare, poiché il comportamento che si assume discriminatorio è stato posto in essere dall'amministrazione resistente nell'ambito di una procedura finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, viene in rilievo l'art. 33 d.lgs.80/1998, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di servizi pubblici. Effettivamente nella nozione di servizio pubblico sembrerebbe doversi comprendere anche il servizio di assegnazione e gestione degli alloggi di proprietà pubblica (l'elenco dei servizi pubblici formulato dall'art. 33 ha infatti carattere meramente esemplificativo e non tassativo). Con la conseguenza che - in deroga all'ordinario criterio di ripartizione della giurisdizione - tutte le controversie insorte nell'ambito di un procedimento per l'assegnazione degli alloggi dovrebbero essere devolute al giudice amministrativo, a prescindere dal fatto che esse involgano diritti soggettivi o interessi legittimi. Occorre tuttavia considerare che, in materia di tutela contro i comportamenti discriminatori, gli artt. 43 e 44 d.lgs. 286/1998 stabiliscono espressamente che l'azione debba essere proposta al giudice ordinario, e ciò anche nel caso in cui il comportamento discriminatorio (posto in essere tanto da un privato quanto da una pubblica amministrazione) si sostanzi nell'imposizione di condizioni più svantaggiose o nel rifiuto di fornire "l'accesso [...] all'alloggio". Le citate disposizioni del d.lgs. 286/1998 sono successive al d.lgs. 80/1998 esse delineano inoltre una fattispecie speciale (controversie originate da un comportamento discriminatorio nell'ambito dell'assegnazione di alloggi) all'interno della fattispecie generale delineata dall'art 33 d.lgs. 80/1998 (controversie in materia di servizi pubblici): sia in quanto lex specialis, sia in quanto lex posterior, gli artt. 43 e 44 d.lgs. 286/1998 prevalgono quindi sull'art. 33 d.lgs. 80/1998. Non ricorrendo nel caso in esame un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 80/1998, risulta dunque confermata la competenza del giudice ordinario a conoscere della presente controversia.

Circa la questione dei poteri di detto giudice nelle controversie di cui sia parte la P.A. (e quindi delle sentenze che possono essere pronunciate nei confronti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 4 l. 20.3.1865 n. 2248 all. E), essa costituisce questione diversa ed ulteriore rispetto a quella della giurisdizione e sarà esaminata successivamente, in sede di valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza delle domande poste dai ricorrenti.

3. Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, per carenza d'interesse, delle associazioni Cesil e Sicet, sollevata dal comune nella propria comparsa di costituzione. In proposito si osserva che entrambe le associazioni hanno scopo solidaristico e si propongono saltuariamente di operare per la promozione e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori italiani e stranieri, con particolare riferimento alle tematiche dell'integrazione dei lavoratori immigrati nella società italiana (cfr. statuto Cesil, allegato sub doc. 4 fasc. ricorrenti) e alle problematiche inerenti alle condizioni abitative ed ambientali (cfr. statuto Sicet, allegato sub doc. 5 fasc. ricorrenti). Considerati gli scopi istituzionali delle associazioni ricorrenti, la loro natura stabile ed organizzata, il collegamento territoriale con l'ambito nel quale il comportamento che si assume discriminatorio svolge i suoi effetti, dette associazioni si configurano come enti esponenziali, portatori di una serie di interessi collettivi (tra cui quello alla parità di trattamento e alla non discriminazione nell'assegnazione degli alloggi), riferibile ad una categoria omogenea di soggetti. Sembra quindi doversi concludere che le associazioni ricorrenti agiscono nel presente giudizio a tutela di un interesse proprio, - in quanto interesse inerente alle loro finalità istituzionali, risultanti dai rispettivi statuti - e non quali sostituti processuali. Sarà in sede di esame del merito che dovrà essere valutato se, e in che termini, tali associazioni abbiano subito un danno per effetto del comportamento contestato e se debbano quindi trovare accoglimento le domande risarcitorie da esse formulate.

4. Venendo ad esaminare il merito della controversia, deve in primo luogo accertarsi se il comportamento contestato al comune di Milano (concretantesi essenzialmente nell'attribuzione, nell'ambito delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi d'edilizia residenziale pubblica ex art. 10 l.r. 28/90, di 5 punti al richiedente avente cittadinanza italiana) integri gli estremi del comportamento discriminatorio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 286/1998. Secondo tale norma "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". La norma tipizza poi una serie di comportamenti che configurano in ogni caso atti di discriminazione, al di là delle intenzioni soggettive e degli effetti da essi derivanti. In particolare, per quanto qui interessa, compie un atto di discriminazione "chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità". Ora, il sistema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilito dal comune di Milano - prevedendo l'attribuzione di cinque punti in ragione esclusivamente della cittadinanza italiana del richiedente - finisce in effetti per imporre agli stranieri, pur regolarmente soggiornanti in Italia, condizioni più svantaggiose di accesso agli alloggi, e ciò solo in ragione del loro status di cittadini stranieri. Tale sistema di assegnazione degli alloggi configura quindi un comportamento discriminatorio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 286/1998: l'applicazione di tale sistema ha infatti come effetto inevitabile quello di determinare una condizione di favore per i cittadini italiani, con correlativa penalizzazione dei cittadini stranieri. A conferma del carattere discriminatorio del comportamento in esame, si osserva che non vi è alcuna ragione di interesse pubblico sottese all'attribuzione dei punteggi nel modo anzidetto, né alcuna norma di legge che consenta alla amministrazione di procedere in tal senso. Inconferenti appaiono, a questo proposito, gli argomenti esposti dalla difesa del comune a sostegno della pretesa correttezza dell'operato dell'amministrazione. La difesa del comune afferma infatti che la legge regionale 28/1990 prevede, all'art. 10, una riserva, non superiore al 20% degli alloggi da assegnare annualmente, destinata a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, anche con riferimento al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria. L'interpretazione della norma, si sostiene, porta a ritenere che tale riserva rappresenti eccezione rispetto alla regola generale della destinazione degli alloggi alla generalità dei cittadini italiani. La conclusione, pare di capire, sarebbe che l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai cittadini italiani dovrebbe essere considerato legittimo perché funzionale a mantenere la quota di alloggi assegnati agli immigrati extracomunitari nei limiti del 20% della totalità degli alloggi disponibili. La tesi non è condivisibile. Innanzitutto occorre precisare che la fattispecie di cui si discute è relativa proprio all'assegnazione di quella quota del 20% di alloggi riservati a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, cui fa riferimento l'art.10 l.r. 28/1990. Ciò emerge con tutta evidenza dal testo stesso del regolamento comunale in esame, il quale risulta (cfr. art. 1) "adottato in applicazione delle disposizioni contenute nell'8° comma dell'art 10 della legge regionale lombarda 4.5.1990 n. 28". non si pone quindi alcuna questione di evitare - attraverso il meccanismo dell'attribuzione di 5 punti a favore dei cittadini italiani - l'assegnazione agli stranieri di una quota di alloggi superiore al 20%: tale quota rappresenta infatti, nella fattispecie, la totalità degli alloggi da assegnare, trattandosi, come già detto, di assegnazione dei soli "alloggi riservati", ai sensi dell'art.10 l.r. 28/1990. Inoltre, la ratio del citato art. 10 l.r. 28/1990 non sembra essere affatto quella di determinare una quota massima di alloggi a disposizione dei cittadini stranieri, in deroga alla presunta regola generale della destinazione degli alloggi alla generalità dei cittadini italiani. Al contrario, la norma introduce un regime di favore per alcune categorie di soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo (tra cui proprio gli immigrati extracomunitari), prevedendo che i comuni possano riservare ad essi una quota di alloggi (non superiore al 20% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei richiedenti), garantendo così a questi soggetti una sorta di tutela rafforzata. La quota del 20%, di cui al'art.10 l.r. 28/1990, rappresenta quindi la percentuale massima di alloggi che i comuni possono riservare e assegnare con preferenza (al di fuori dal sistema ordinario di assegnazione di cui agli artt. 3 e ss. della stessa legge) "per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, anche con riferimento al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria", ma non rappresenta affatto la quota massima di alloggi che, al di fuori di quel regime preferenziale di assegnazione, può essere attribuita ai cittadini extracomunitari. La legge non pone infatti alcun limite in questo senso, parificando invece - ai fini della partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione in via ordinaria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - cittadini italiani e lavoratori extracomunitari residenti in Italia (cfr. art. 2, co. 1, lett. a) l.r. 28/1990).

5. Accertato il carattere discriminatorio del sistema di assegnazione degli alloggi definito dal regolamento ex art. 10 l.r. 28/1990 adottato dal comune di Milano, occorre valutare l'ammissibilità delle domande dei ricorrenti, sotto il profilo dei cosiddetti limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Tali limiti, come noto, discendono dall'art. 4 l. 20.3.1865 n.2248 all. E), a norma del quale il giudice ordinario, investito della cognizione di un diritto soggettivo che si pretende leso da un atto amministrativo, deve limitarsi a conoscere gli effetti dell'atto sulla situazione giuridica da tutelare, senza poter revocare, né modificare l'atto. È dato comunemente acquisito che vi è stata una costante evoluzione interpretativa, da parte di giurisprudenza e dottrina, nel senso di restringere sostanzialmente l'area di operatività dei divieti dell'art. 4, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 Cost., che sanciscono il diritto alla piena tutela giurisdizionale dei privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Se dunque secondo la dottrina e la giurisprudenza tradizionali il giudice ordinario, in base al precetto dell'art. 4, poteva pronunciare nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente sentenze dichiarative e sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (rimanendo invece esclusa la possibilità della pronuncia sia di sentenze costitutive, sia di sentenze di condanna aventi ad oggetto un facere, un non facere, un pati, o un dare), l'orientamento interpretativo più recente - rovesciando la precedente impostazione - ritiene che, in linea di principio, nei confronti della pubblica amministrazione ogni tipo di sentenza ed ogni tipo di azione siano ammissibili (ove si sia titolari verso di essa del diritto sostanziale tutelabile in quella particolare forma), con l'unico limite dato dal divieto, per il giudice ordinario, di eliminare in tutto o in parte l'atto amministrativo e di sostituirsi all'amministrazione nell'emanazione o modificazione dell'atto. Sono quindi in linea generale ammissibili, nei confronti della pubblica amministrazione, sentenze di accertamento, costitutive e di condanna, e sono possibili provvedimenti cautelari e possessori, inclusi anche i provvedimenti cautelari atipici ex art. 700 c.p.c.. In particolare, la Suprema corte ha affermato la possibilità di azioni inibitorie atipiche nei confronti della pubblica amministrazione, a tutela di diritti fondamentali, quale il diritto alla salute, incomprimibili dall'autorità pubblica pur quando interferiscano con l'azione amministrativa. A fronte di un diritto fondamentale dell'individuo - come già detto precedentemente sub 2, in relazione alla questione del riparto di giurisdizione - non è neppure rilevante la distinzione tra attività di diritto privato e attività di diritto pubblico delle pubbliche amministrazioni: tale diritto è infatti "sovrastante all'amministrazione, di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi d'interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neppure di pregiudicarlo nel fatto, indirettamente" (così, con riferimento al diritto alla salute, Cass. S.U. 20.2.1992 n. 2092). Ne deriva che, nei confronti di un diritto primario ed assoluto dell'individuo, "l'amministrazione, spoglia delle prerogative pubblicistiche, non soltanto non ha potere ablatorio, ma può essere passibile di provvedimento inibitorio da parte del giudice naturale dei diritti" (Cass., sent. cit.). Nei confronti, e anche soltanto per i riflessi di quel diritto - conclude la Corte di cassazione - "non sono configurabili opzioni di scelte amministrative, quelle che solo il giudice amministrativo può sindacare. Verso di esso l'amministrazione non ha facoltà di scelta: deve assoluto, incondizionato rispetto. Quando trasgredisca siffatto dovere, l'amministrazione, come si suol dire, "agisce nel fatto", abbia o meno emessi apparenti provvedimenti, "agisce nel fatto" perché, non essendo giuridicamente configurabile un suo potere in materia, essa, per il diritto, "non provvede", esplica comunque e soltanto attività materiale illecita. "Agisce nel fatto" perché, allora, ciò che soltanto rileva è il mero fatto illecito comportamento privo, per definizione del crisma di provenienza da legittimazione soggettiva della pubblica amministrazione. Nell'ipotesi, dunque, non vi sono, giuridicamente, provvedimenti amministrativi da revocare o da modificare, ma semplicemente si tratta di emettere condanna a un fare, di segno opposto al fatto lesivo del diritto, e tale pronuncia compete al giudice ordinario." Sulla base di tali premesse, la Suprema corte ha così ritenuto che appartenga al giudice ordinario il potere di ordinare alla P.A. la rimozione di un impianto di depurazione che risulti nocivo per la salute. Tornando a considerare la fattispecie oggetto del presente giudizio, si ritiene che i principi enunciati dalla Corte di cassazione con riferimento al diritto alla salute siano applicabili anche al diritto alla non discriminazione e alla pari dignità sociale, trattandosi, anche in tal caso, di diritto fondamentale, di rilievo costituzionale, primario ed assoluto dell'individuo. Deve quindi ritenersi parimenti ammissibile che, a tutela del diritto alla non discriminazione, il giudice ordinario condanni la P.A. ad un facere, fermo restando naturalmente il divieto, per detto giudice, di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di potestà pubblicistiche, trattandosi di comportamento specificamente infungibile, in quanto riservato all'autorità amministrativa che della potestà è titolare, e consentito solo in forme rigidamente fissate. Alla luce di tali principi, deve allora concludersi che, nella fattispecie, questo giudice - accertato e dichiarato il carattere discriminatorio del sistema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, adottato dal comune di Milano con il regolamento della commissione comunale assegnazione alloggi ex art. 10 l.r. 28/1990 - può ordinare al Comune la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti, da realizzare con le modalità che l'amministrazione riterrà più opportune.

6. Quanto ai profili risarcitori, l'art. 44, co. 7, d.lgs. 286/1998 prevede espressamente la possibilità di pronunciare condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di una specifica fattispecie di reato. Peraltro il risarcimento di tale voce di danno può essere in concreto riconosciuto solo a favore di chi abbia subito direttamente gli effetti della discriminazione: nella presente fattispecie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale risulta fondata, e merita accoglimento, solo in relazione ai singoli cittadini stranieri ricorrenti e non, invece, in riferimento alle associazioni Cesil e Sicet. Queste ultime, infatti, non risultano avere subito una diretta lesione alla propria sfera giuridica in conseguenza del comportamento contestato, essendo portatrici di un interesse collettivo alla non discriminazione, riferibile all'intera categoria di soggetti da esse rappresentata. Il danno non patrimoniale subito dai cittadini stranieri ricorrenti viene liquidato equitativamente nella misura di 2.500 euro per ciascuno; Infine, quanto alla domanda di condanna generica relativa all'an del risarcimento dovuto dal comune per i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti (danni da liquidarsi nel loro preciso ammontare in separato giudizio), pare in effetti plausibile - pur richiedendo complessa dimostrazione - che i signori El Houssein Attia, El Mouden Ahmed, Zerai Ethiopia abbiano subito un danno patrimoniale in conseguenza del sistema di assegnazione degli alloggi di cui è causa. A seguito dell'applicazione di tale sistema, infatti, la loro posizione nell'ambito della relativa graduatoria risulta arretrata rispetto a quella che essi avevano nel sistema precedente, come evidenziato dalla documentazione allegata (cfr. docc.13, 14, 15 e 16 fasc. ricorrenti): essi vedono quindi allontanarsi nel tempo (se non addirittura sfumare) la possibilità di conseguire l'alloggio richiesto, con tutto ciò che ne deriva anche in termini di danno patrimoniale. La domanda di condanna generica al risarcimento di tale danno deve essere accolta relativamente ai signori El Houssein Attia, El Mouden Ahmed, Zerai Ethiopia. Allo stato non risulta invece che le associazioni ricorrenti Cesil e Sicet abbiano subito alcun danno patrimoniale: l'attività presentata da dette associazioni, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di assegnazione degli alloggi, rientra infatti nell'ambito della loro attività istituzionale, secondo quanto emerge dai rispettivi statuti. La relativa richiesta risarcitoria non può quindi trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza [...].

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara il carattere discriminatorio del sistema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al regolamento della commissione comunale assegnazione alloggi del comune di Milano ex art.10 l.r. 28/1990, come modificato dalla deliberazione del consiglio comunale in data 19.2.2001, nella parte in cui dispone l'attribuzione di 5 punti al richiedente avente cittadinanza italiana; ordina al comune di Milano la cessazione del suddetto comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti; condanna il comune di Milano al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti [...] in conseguenza di tale comportamento, che liquida equitativamente in 2.500 euro per ciascuno dei ricorrenti; condanna il comune di Milano al risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti [...] in conseguenza di tale comportamento, che dovrà essere liquidato in separato giudizio; condanna il comune di Milano a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio [...].