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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Trieste, sentenza del 20 febbraio 2003

 
est. Dainotti
 

I due imputati venivano tratti a giudizio in stato di arresto per rispondere del reato di cui all'art. 14 co. 5 ter d. lgs n. 286/1998.

In esito all'udienza di convalida l'arresto di S. D. e S. N. non veniva convalidato ed i due arrestati venivano scarcerati. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento gli imputati richiedevano il giudizio abbreviato, che il giudice ammetteva ai sensi dell'art. 555 co. 2 c.p.p. (omissis). Gli imputati vanno assolti dal reato loro ascritto per insussistenza del fatto.

In primo luogo va infatti rilevato quanto già esposto nell'ordinanza di non convalida dell'arresto: i decreti di espulsione dd. 24.1.2003 del Prefetto di Savona venivano notificati ai due imputati con la specificazione che non era possibile accompagnare gli stranieri alla frontiera per mancanza di idonei documenti di identità e che non era possibile nemmeno condurli in un centro di permanenza temporanea (v. notifiche dei decreti di espulsione in atti). Appare subito evidente come fosse giuridicamente impossibile pretendere dagli imputati quanto neanche l'Autorità di pubblica sicurezza poteva fare: se mancavano i documenti di identità, non si poteva eseguire l'espulsione mediante l'accompagnamento coattivo alla frontiera, ma gli stranieri non potevano espatriare regolarmente, sicchè ricorreva un giustificato motivo perché si trattenessero in Italia oltre il termine di cinque giorni indicato nel provvedimento del Questore di Savona.

Passando poi ad esaminare le due intimazioni del Questore di Savona in atti, la cui inottemperanza costituisce il fondamento della contravvenzione ascritta agli imputati, va rilevato che le stesse si limitano a richiamare l'impossibilità di trattenimento in un centro di permanenza temporaneo, senza specificarne assolutamente i motivi (v. i due ordini dd. 24.1.2003 ex art. 14 co. 5 bis d. lgs n. 286/1998). In mancanza di qualsivoglia riferimento ai presupposti legittimanti il mancato accompagnamento coattivo alla frontiera o, in subordine, il mancato trattenimento in un centro di permanenza temporanea, gli ordine del Questore di Savona succitati sono viziati da eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e vanno pertanto disapplicati dal giudice penale secondo i principi generali in sede di accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 14 co. 5 ter d. lgs n. 286/1998.

Nel caso in esame vi è poi un ulteriore elemento da valutare: i due ordini del questore di Savona non sono stati notificati agli stranieri in una lingua a loro comprensibile.

Infatti, nonostante la contraria indicazione della P.G. sulla comprensione della lingua italiana, è emerso all'odierna udienza di convalida che i due imputati, cittadini croati, parlano, oltre al serbo-croato, la lingua spagnola, mentre comprendono "poco poco" la lingua italiana e la lingua francese (v. dichiarazioni degli imputati). Dagli atti prodotti dal P.M. emerge che l'ordine del Questore di Savona a S. D. è stato tradotto in lingua francese, mentre quello a S. N. non è stato tradotto in alcuna lingua. Poiché non appare verosimile che in una città come Savona fosse impossibile reperire una persona che conoscesse la lingua spagnola o, preferibilmente, quella croata, i due ordini succitati appaiono ulteriormente viziati sotto il profilo della mancata traduzione in una lingua conosciuta dagli stranieri (omissis).