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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto dell'8 ottobre 2002

 
rel. Trovato
 

Nell'interesse del minore [...] figlio di [...] e [...], domiciliato presso i genitori;

visto il ricorso in data 29.4.2002 con il quale, ex art. 31 d.lgs. 286/98 è stata chiesta autorizzazione alla permanenza in Italia al fine di garantire assistenza al minore; vista la documentazione medica allegata al ricorso da cui risulta la sussistenza di una grave anemia emolitica cronica trasfusione dipendente, con necessità di splenectomia urgente fissata per la data del 13.5.2002. Visto il decreto 7/21.5.2002 con cui si autorizzava la permanenza in Italia dei genitori [...] e [...] nonché del nonno del minore [...], per il periodo di mesi sei a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento; si dichiarava che i parenti predetti hanno diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, secondo comma d.lgs. n. 286/98, ivi compresa la possibilità di svolgere attività lavorativa; si dava mandato al Servizio sociale di Firenze, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione della UOP competente perché mantenga la presa in carico del minore, attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno e riferendo inoltre entro il 31.8.2002 a questo T.M. con articolata relazione socio-familiare, le proposte ritenute più confacenti all'interesse del minore; si citavano a comparire i ricorrenti (i due genitori ed il nonno paterno) e l'assistente sociale di riferimento, davanti al giudice relatore per essere sentiti nell'interesse del minore, con efficacia immediata; vista la nota della Questura, ufficio immigrazioni, dell'11.6.2002; sentiti i ricorrenti genitori e nonno paterno, nonché l'A.S. [...] del Sast. 5 di Firenze, in data 19.9.2002 e vista la documentazione prodotta all'udienza; vista la relazione socio-familiare del Sast. 5 prodotta il 19.9.2002; viste le richieste del PM che, in data 1.10.2002, ha concluso per la concessione dell'autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano per i genitori per un anno e parere contrario relativamente al nonno;

atteso che

il ricorso merita definitivamente accoglimento, in quanto tenuto conto del suo stato di salute, della sua età e della condizione sociale, appare necessaria la presenza di entrambi i genitori per garantire la necessaria assistenza morale e materiale del minore;

il minore è stato sottoposto a splenectomia in data 13.5.2002 e richiede continue ed impegnative cure che necessitano di accudimento costante; l'allontanamento dei genitori e del nonno dall'Italia metterebbe in crisi l'armonia familiare ed il benessere psicofisico del minore bisognoso di assistenza costante; pare nel contempo da accogliere la richiesta di estendere il provvedimento al nonno paterno in quanto, in relazione alla patologia del minore, questi potrà agevolare i genitori nell'assistenza al minore, sollevandoli significativamente da una parte dell'accudimento; all'udienza di comparizione i genitori hanno chiarito il complicato intreccio dei cognomi propri e del figlio, spiegando, tra l'altro, che in Romania, l'uomo, al momento del matrimonio, può scegliere di assumere il cognome della moglie e viceversa (ed in effetti il padre nella fattispecie ha optato per questa soluzione, mentre la madre era già sposata in prime nozze con un marito dallo stesso cognome [...] dell'attuale marito e padre di [...]); [...] peraltro era frutto dell'unione di fatto tra i due genitori prima dei rispettivi matrimoni, conseguenti separazioni e successiva riunificazione; ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 25.7.98 n. 286, sussistono dunque "gravi motivi" connessi all'età ed al benessere psicofisico del minore, per autorizzare "anche in deroga alle altre disposizioni" del citato decreto legislativo, la permanenza in Italia dei parenti per un periodo determinato che, allo stato, si ritiene congruo stabilire in due anni; l'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/98 rappresenta titolo giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in deroga ovvero, per meglio dire, ad integrazione delle evenienze ordinarie contemplate all'art. 30 del citato decreto legislativo; ai sensi dell'art. 30, co. 2 del citato d.lgs., il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra l'altro, l'iscrizione nelle liste di collocamento nonché lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo; quella appena enunciata, rappresenta soluzione ermeneutica confortata dai fondamentali criteri previsti dall'art. 12 disp. prel. c.c. nonché soluzione maggiormente rispondente ai principi costituzionali, secondo quanto già riconosciuto dal tribunale di Firenze (est. Gatta, ric. [...] e [...]) con decreto del 24.12.2001; già sotto il profilo del "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (interpretazione letterale o dichiarativa), infatti, l'espressione "anche in deroga alle disposizioni della presente legge" (contenuta nella parte terminale del primo periodo del terzo comma dell'art. 31 in commento), avvalora l'idea che l'autorizzazione in discorso rappresenti un'ipotesi particolare giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in deroga ovvero ad integrazione delle evenienze, per così dire, ordinarie contemplate dalla disposizione immediatamente precedente (art. 30 del citato decreto legislativo); inoltre la ratio legis delle norme in commento, ove si muova dal presupposto della razionalità del sistema, che è a dire della non contraddittorietà delle regole parti del sistema ovvero della logicità del complesso normativo, conferma quanto sopra sostenuto, atteso che l'art. 28, co. 3 del d.lgs., n. 286/98, prevede esplicitamente che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 17.5.1991, n.176"; orbene, il riconoscimento del superiore interesse del minore di non essere separato dal genitore può dirsi effettivo (e non costituire mera enunciazione di principio) proprio nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ex art. 31 cit. ad entrare ovvero a permanere nel territorio italiano, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, esercitando e adempiendo, ad un tempo, il proprio diritto-dovere di mantenere i figli (circa il fondamento normativo di tale dovere si veda, tra l'altro, l'art. 30 della Costituzione, l'art. 147 del c.c., l'art. 570 del codice penale, la citata Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27.5.1991 n. 176); in prospettiva sistematica, ancora, si rileva che la previsione dell'art. 31 si inserisce, al pari dell'art. 28 e dell'art. 30, nel Titolo IV del d.lgs. n. 286 intitolato "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori" e dedicato essenzialmente, alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il quale, come ricordato, consente lo svolgimento di attività lavorativa; il rilascio dell'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/98, infine, non risulta subordinato alla dimostrazione della disponibilità da parete del familiare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (diversamente da quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 286/98), ovvero di un determinato reddito (cfr., invece, l'art. 29 del d.lgs. 286/98); di modo che non può restare preclusa al familiare la possibilità di svolgere in Italia attività lavorativa regolare per procurarsi i detti mezzi di sussistenza; di contro, giova notare che, ove il rilascio dell'autorizzazione in discorso risultasse realmente subordinato alla dimostrazione di disponibilità economiche da parte del familiare ovvero della minore, ciò rappresenterebbe una evidente violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, posto che l'effettività della garanzia costituzionale del riconoscimento di diritti inviolabili dell'uomo risulterebbe, di fatto, irragionevolmente condizionata o per meglio dire limitata dalla presenza di "adeguate" condizioni economiche e sociali dei portatori degli interessi sottesi ai diritti medesimi; senza tacere dell'evidente irragionevolezza di una legge che tale limitazione dovesse consentire ovvero imporre, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento, atteso che i diritti della minore, quali riconosciuti, tra l'altro, dalla Costituzione, dalla Convenzione internazionale sopra richiamata e dal decreto legislativo n. 286/98, risulterebbero, di fatto, non esercitabili, o comunque intralciati, per i minori non abbienti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 31 legge 286/98, 737 - 738 c.p.c. pronunciando definitivamente nell'interesse del minore [...]; autorizza la permanenza in Italia dei genitori [...] e [...] nonché del nonno del minore [...], per il periodo di due anni a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento; dichiara che i parenti predetti hanno diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, co. 2 d.lgs. 286/98, ivi compresa la possibilità di svolgere attività lavorativa; dà mandato al Servizio sociale di Firenze Sast 5, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione della UOP competente perché mantenga la presa in carico del minore, attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno del minore e del nucleo familiare riferendo inoltre al P.M. presso il Tribunale per i minorenni atti o fatti che possano comportare sospensione, modifica o revoca del presente provvedimento; con efficacia immediata. [...].