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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 14 novembre 2002

 
est. Scaramuzzino
 

Successivamente il giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti e i documenti di causa, rilevato che il sig. [...], attualmente residente in Giordania, con un fratello, essendo deceduto il padre del ragazzo, rilevato che detta istanza è stata rigettata dal questore di Bologna, atteso che la richiedente, in Italia dal 1999 e titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché si è ricongiunta ad un altro figlio, non sarebbe nelle condizioni per poter a sua volta ricongiungersi con altro familiare,

rilevato

che il provvedimento del questore è motivato soprattutto in considerazione della assenza di reddito della sig. [...],

che deve evidenziarsi come la ricorrente vive in una abitazione con un altro figlio e la sua famiglia, composta da moglie e due figli minori, abitazione che secondo la certificazione dell'Ausl può ospitare un nucleo familiare di 6 persone, che, pertanto, l'unità abitativa può accogliere l'eventuale altro parente,

che la normativa in esame deve essere interpretata alla luce di tutti i principi del nostro ordinamento e che non sembra ragionevole scegliere interpretazioni restrittive che siano in contrasto con i principi costituzionali,

che innegabilmente tra questi rientrano sia la tutela dell'unità familiare (artt. 29 e 30 Cost.), sia la tutela del lavoro femminile all'interno della famiglia, ai sensi dell'art. 35 Cost. come riconosciuto anche in altre pronunce della Corte cost. (v. sent. n. 28 del 1995),

che pertanto, suonerebbe costituzionalmente illegittimo consentire il ricongiungimento familiare con il figlio alla donna straniera che lavora fuori di casa e negarlo alla donna straniera che esplica la sua attività di casalinga, con il sostegno pratico e materiale a interi nuclei familiari,

che il permesso di soggiorno per motivi familiari avrebbe consentito alla sua titolare di iscriversi nelle liste di collocamento, ovvero di aprire una qualsiasi altra attività autonoma,

che la scelta di collaborare all'interno della famiglia, ove sono presenti bambini piccoli, ha consentito alla ricorrente una maggiore integrazione nel nuovo ambiente, mantenendo il suo ruolo tradizionale, d'altro canto il figlio minore, il cui ricongiungimento alla madre, viene richiesto comporta una valutazione anche di altri principi costituzionalmente garantiti, quali l'interesse del minore a vivere nel proprio nucleo familiare. In specie [...] ha vissuto finora con una sorella in Giordania, ma la stessa oggi deve seguire il proprio marito per motivi di lavoro negli Emirati Arabi e, pertanto per il minore si prospetta una migrazione in ogni modo. La possibilità che lo stesso si possa ricongiungere alla propria madre, già residente in Italia e titolare del permesso di soggiorno sino al 2004, al fratello, pure titolare di permesso di soggiorno in Italia, stabilmente assunto da una ditta, fa ipotizzare che questo possa rappresentare l'interesse preminente del ragazzo.

Il permanere in Giordania presso un altro fratello, che ha pure una sua famiglia, con cui recentemente il minore non ha vissuto, comporterebbe una incerta integrazione in questo nucleo familiare. In una recente pronuncia la Corte di cassazione (v. sentenza n.1714 del 7.2.2001) ha confermato la interpretazione estensiva del principio di unità familiare, a dispetto di una lettura troppo formale delle disposizioni di cui al d.lgs. 25.7.98 n. 286, proprio in un caso analogo di cittadina marocchina cui era stato negato il nulla osta della ambasciata italiana di Rabat, confermando il provvedimento del tribunale di Bologna.

P.Q.M.

dichiara la illegittimità del decreto della questura di Bologna del 9.7.2002 con cui si rigettava la richiesta di nulla osta al ricongiungimento alla ricorrente con il figlio minorenne [...].