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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 ottobre 2002

 
est. Pasqui
 

Svolgimento del processo

In data 14.6.2002 i sig.ri [...] e [...], in proprio e nell'interesse dei figli minori [...] e [...], proponevano ricorso davanti a questo giudice con il quale chiedevano il riconoscimento del diritto della sig.ra [...] e dei figli alla permanenza in Italia e l'ordine della questura di rilasciare loro i conseguenti permessi di soggiorno per motivi familiari. All'udienza del 2.7.2002 i ricorrenti comparivano insieme con il loro difensore e la questura si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato depositando il fascicolo contenente memoria difensiva. La questura inviava altresì copiosa documentazione che veniva acquisita agli atti e la difesa dei ricorrenti chiedeva termine per l'esame della stessa e per il deposito di eventuali memorie. All'udienza del 4.10.2002 le parti si riportavano ai rispettivi atti e memorie, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.

Motivi della decisione.

In fatto: dagli atti e dalla documentazione allegata emerge che il sig. [...], cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia, in data 22.12.2000 presentò istanza volta ad ottenere il ricongiungimento familiare con la moglie e i figli minori producendo la documentazione attestante la disponibilità del reddito e dell'alloggio idoneo, costituita da certificato di idoneità alloggiativa del comune di Firenze e da contratto di locazione relativo all'abitazione sita in via Pistoiese 221. La questura rilasciava il nulla-osta al ricongiungimento familiare in data 5.02.2002, sulla base del quale la coniuge e i figli entravano in Italia con regolare visto dell'autorità diplomatica italiana di Casablanca. In data 10.9.2001 la questura rilasciava agli stessi il permesso di soggiorno per motivi familiari con pari scadenza rispetto al permesso di soggiorno del familiare richiedente il ricongiungimento, che era al 10.11.2001. In tale data il sig. [...] chiedeva il rinnovo del proprio titolo di soggiorno scaduto e altrettanto facevano i figli e la moglie. Nel frattempo il personale dell'ufficio immigrazione, nell'ambito di una più vasta attività di verifica e di controllo sulla autenticità della documentazione concernente la disponibilità dell'alloggio e la relativa idoneità, procedeva alla verifica anche della documentazione prodotta dal [...]e accertava che era falsa, infatti dalla nota del 20.12.2001 del competente ufficio del comune di Firenze emergeva che il certificato di idoneità alloggiativa relativo all'immobile sito in via Pistoiese n.221 non era mai stato rilasciato da esso e il [...] confermava la falsità dell'attestazione comunale e del contratto di locazione, dichiarando spontaneamente che tali documenti gli erano stati forniti dietro compenso in denaro grazie all'interessamento di un connazionale, da un cittadino italiano. Conseguentemente la questura di Firenze procedeva a revocare nei suoi confronti il nulla-osta al ricongiungimento familiare e a rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti della moglie e dei figli. Successivamente il [...] reperiva altro idoneo alloggio sito in Rignano sull'Arno via Foracelo n. 47 di proprietà del sig [...] con contratto di locazione di durata quadriennale (doc. 12, 13 e 14 del fascicolo di parte) nel quale stabiliva la propria residenza.

In diritto: il ricorso è fondato e la domanda merita accoglimento, anche se per motivi parzialmente diversi da quelli in esso addotti. La revoca del nulla-osta e dei permessi di soggiorno consequenziali sono stati legittimamente adottati dalla questura, a seguito della accertata falsità della documentazione prodotta dal [...] per ottenere il ricongiungimento familiare nei confronti della moglie e dei figli, in quanto l'amministrazione nell'ambito dell'attività tesa ad attuare il diritto all'unità familiare non è titolare di alcun potere discrezionale, svolgendo esclusivamente una funzione di accertamento dei presupposti di legge che consentono il ricongiungimento familiare. Laddove tali presupposti vengano meno o non siano mai esistiti, la stessa non può fare altro che revocare gli atti che si fondano su questi, non potendo effettuare alcuna valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco, proprie di un'attività prettamente discrezionale. Il legislatore, infatti, ha inteso disciplinare direttamente il diritto all'unità familiare dello straniero, espressione di un diritto costituzionalmente garantito a tutti gli individui, senza la mediazione di un potere pubblico, riconoscendolo e subordinandolo alla ricorrenza di determinate condizioni, in modo da contemperare le contrapposte esigenze di garantire il diritto alla famiglia agli stranieri regolarmente presenti in Italia da un lato e di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività dall'altro, beni anch'essi di rilevanza costituzionale. Lo straniero pertanto deve dimostrare di avere un reddito adeguato e un alloggio idoneo, in modo da assicurare ai propri familiari condizioni di vita dignitose e rispettose del vivere civile secondo i parametri del nostro paese, specificamente predeterminati dal legislatore. In questa materia pertanto non c'è spazio per valutazioni discrezionali dell'amministrazione che deve limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in particolare dall'art. 29, co. 2 d.lgs. 286/98, in presenza  dei quali sorge in testa allo straniero il diritto al riacquistare o a mantenere l'unità familiare. Lo straniero quindi, se ricorrono questi requisiti, è titolare di un diritto soggettivo perfetto attribuito direttamente dalla legge non per effetto del nulla-osta della questura. La previsione della giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria e del potere della stessa di ordinare il rilascio del visto d'ingresso anche in assenza del nulla osta, sono la conseguenza e nello stesso tempo la conferma della natura di diritto soggettivo perfetto della posizione giuridica vantata dallo straniero in ordine al ricongiungimento dei familiari indicati nella normativa.

Venendo al caso di specie, è pacifico che la sig.ra [...] e i figli hanno fatto ingresso con un visto rilasciato sulla base di un nulla osta poi legittimamente revocato in conseguenza della scoperta della falsità dei documenti prodotti per ottenerlo. Il loro ingresso è avvenuto irregolarmente, ma per effetto di un visto efficace. Inoltre il [...] successivamente, ma prima dell'instaurazione del presente processo, ha provveduto a procurarsi un alloggio idoneo, circostanza questa non contestata dall'amministrazione resistente e debitamente provata dal ricorrente, ponendo in essere gli elementi costitutivi ai quali la legge ricollega la nascita del diritto soggettivo all'unità familiare. Il venir meno del nulla osta successivamente all'ingresso deve essere considerato una irregolarità sanabile, non essendo lo stesso un provvedimento aventi effetti costitutivi rispetto al diritto al ricongiungimento familiare, salva l'eventuale responsabilità penale del [...] per il reato di falso da accertarsi nelle competenti sedi giudiziarie.

Concludendo questo giudice, essendo integrato il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, ritiene sussistenti il diritto a mantenere l'unità familiare del [...] e il conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di [...] e [...]. In merito al provvedimento da adottarsi va infine rilevato che non è consentito all'autorità giudiziaria ordinaria di impartire alcun ordine di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché la legge non lo prevede. Pertanto in applicazione dei principi generali in materia, il giudice, accertato il contrasto del diniego con la legge applicabile, deve limitarsi a riconoscere e a dichiarare la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La particolarità e la novità della questione giustifica la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso ex art. 30 d.lgs. 286/98, riconosce il diritto della sig. [...] e di [...] e  [...] al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Dichiara compensate le spese.