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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Vicenza. ordinanza del 6 maggio 2002

 
est. Campo
 

Il giudice, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 16.4.2002, osserva quanto segue. La domanda è diretta all'accertamento delle condizioni legittimanti il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi familiari, come conversione del permesso di soggiorno per motivi di salute di cui lo stesso è titolare.

Va precisato che l'interesse ad agire del ricorrente sorge a seguito del provvedimento del dirigente dell'ufficio immigrazione della questura di Vicenza, in data 7.2.2002, con cui è stata fatta presente l'impossibilità giuridica della conversione.

Deve ritenersi che tale dichiarazione vada equiparata ad un provvedimento di rigetto della relativa istanza, essendo state evidenziate le ragioni che impediscono alla amministrazione competente l'accoglimento della istanza di conversione.

Va anche affermata la giurisdizione del giudice ordinario a provvedere in ordine alla domanda proposta, rientrante nella previsione dell'art. 30 del decreto legislativo 286/1998. La norma disciplina un procedimento direttamente incidente sui diritti soggettivi, quale è, appunto, il diritto alla unità familiare, per cui l'accertamento del relativo diritto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. 1714/2001).

Le ragioni che hanno indotto l'autorità amministrativa a escludere il diritto del ricorrente di ottenere la conversione del permesso di soggiorno di cui egli è titolare, sono costituite dalla natura provvisoria e temporanea del permesso di soggiorno di cui egli è attualmente titolare. Nel documento della questura si evidenzia come il ricorrente, entrato illegalmente in Italia, non venne espulso a seguito della sentenza n. 370/2000 della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 19 co. 2 lett. d) del testo unico, nella parte in cui non estendeva al marito convivente con la donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto, il divieto di espulsione. La norma va coordinata con quella stabilita dall'art. 30 del testo unico, che riconosce la possibilità di convertire il permesso di soggiorno di cui il familiare dello straniero regolarmente residente in Italia è titolare, in favore dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, qualora sussistano i requisiti per il ricongiungimento familiare. Questo coordinamento deve necessariamente muovere dalla affermazione di principi che la giurisprudenza costituzionale, ma anche quella di legittimità, hanno affermato e ritenuto preminenti in relazione alla tutela della persona, della famiglia e dei minori. La stessa sentenza 370/2000 della Corte costituzionale affermava, richiamando precedenti decisioni, che "il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto di genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri".

La Corte ha affermato che i principi di protezione della unità familiare, con specifico riferimento alla posizione assunta nel nucleo dai figli minori, in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori, trovano riconoscimento non solo nella Costituzione, ma anche in trattati internazionali ratificati dall'Italia, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 848/1955 e la Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 1786/1991. Dal complesso di queste norme emerge il riconoscimento alla famiglia della più ampia protezione ed assistenza, in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori. Tali principi acquistano poi un valore ancora più pregnante se messi in relazione alle specifiche esigenze del minore di essere educato in un nucleo familiare composto da entrambi i genitori. È evidente la situazione in cui si verrebbe a trovare il genitore non colpito da espulsione nel caso di mancata conversione del permesso di soggiorno del ricorrente, dovendo scegliere se abbandonare l'Italia, in cui regolarmente vive e lavora, rinunciando a opportunità di promozione economica e sociale connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa, riferibili anche alle maggiori opportunità di vita per il minore, per seguire il marito nel paese d'origine e mantenere così l'unità familiare. L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta a ritenere sussistente il diritto del ricorrente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, in conversione del permesso di soggiorno di cui egli è titolare. In questo senso, il riferimento contenuto nella norma alla regolarità del soggiorno in Italia va inteso con riferimento alla situazione dello straniero al momento della richiesta della conversione. In sostanza, trattandosi di convertire, vale a dire di cambiare le ragioni poste a fondamento del titolo di soggiorno in Italia, è necessario che lo straniero possieda appunto un titolo che ne legittima il soggiorno nel territorio nazionale. E questa è appunto la situazione del ricorrente, che si trova in Italia in forza di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di salute. A questo proposito poco importa quale sia stata la situazione originaria del ricorrente a momento del suo ingresso in Italia. Ciò che rileva è se al momento della richiesta di conversione, egli sia titolare di un titolo che ne legittima la permanenza in Italia, titolo da convertire in permesso di soggiorno per motivi familiari. La nozione legislativa di soggiorno regolare va quindi riferita alla sussistenza di un titolo legittimamente il soggiorno e ciò con riferimento al momento in cui la conversione viene richiesta. Va rilevato che la norma non pone alcuna differenza tra i diversi titoli o le differenti situazioni legittimanti il soggiorno in Italia dello straniero, richiedendo solo che esso sia regolare. Non c'è dubbio che il ricorrente sia attualmente regolarmente soggiornante in Italia in forza di un legittimo permesso di soggiorno rilasciato alla autorità amministrativa competente, per ragioni legittime sulla base della riscrittura della norma di cui all'art. 19 del testo unico risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 370/2000, che ha natura additiva in quanto componente l'aggiunta al tenore letterale della norma di una ulteriore disposizione che ne consente il permanere nell'ordinamento giuridico, superando la originaria incostituzionalità. Le considerazioni che precedono portano quindi ad una interpretazione dell'art. 30 del testo unico compatibile con i principi costituzionali, così da ritenere sussistente il diritto del ricorrente di ottenere la conversione del permesso di soggiorno richiesta all'autorità amministrativa.

P.Q.M.

Dichiara il diritto del ricorrente di ottenere la conversione del permesso di soggiorno di cui egli è titolare in permesso di soggiorno per motivi familiari, disponendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.