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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Alessandria, ordinanza del 16 marzo 2002

 
est. Viani
 

Il giudice designato M. Viani a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue:

- ai sensi dell'art. 30, co. 6, d.lgs. 286/98 sussiste la giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di ricorso contro il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;

- in assenza di una esplicita disposizione che attribuisca la legittimazione a stare in giudizio, in questo tipo di procedimenti, al questore (analogamente a quanto previsto per il prefetto dall'art. 13 del d.lgs. 286), giusto contraddittore deve intendersi il Ministro dell'interno, in quanto organo di vertice del plesso amministrativo statale che ha emesso il provvedimento impugnato;

- la doglianza di [...] è fondata. Il questore di Alessandria ha negato ad essa [...] il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari sulla scorta dell'argomentazione che il suo matrimonio col cittadino italiano [...] è stato contratto al solo fine di raggirare la normativa ottenendo il rilascio del permesso stesso e che fra i coniugi non vi è mai stata convivenza. Ora, da un lato l'autorità amministrativa non dispone del potere di ritenere simulato o tamquam non esset o comunque disapplicare un matrimonio che ha piena validità agli effetti civili. Dall'altro, l'affermazione della mancata convivenza della ricorrente e del marito appare apodittica, essendo basata essenzialmente su un accertamento della polizia municipale che a sua volta si fonda sui seguenti dati:

a) la ricorrente non è stata reperita (in una occasione) nell'abitazione;

b) da accertamenti in loco (non meglio precisati) pare che il marito si fermi spesso dal cognato;

c) da informazioni (senza che se ne indichi la fonte) la ricorrente non ha mai abitato col marito.

Tali elementi, che sono di scarsa o nulla significatività, anche per effetto della loro vaghezza e genericità, non consentono di ritenere dimostrata la non convivenza della ricorrente e del coniuge.

Si deve a questo proposito aggiungere che la circostanza, sottolineata dal questore nelle note pervenute in atti, che al 22.2.2001 la Cabrera risulta anagraficamente residente in via Gandolfi 14, mentre il marito risiede in via Venezia 21/a, è smentita dalla certificazione in atti, da cui si ricava che, alla data del 21.12.2001, i coniugi (il cui matrimonio risale al 16.12.2001) risiedevano entrambi in via Venezia 21/a ed erano iscritti in unica scheda anagrafica. Va ancora sottolineato come la [...], alla data del matrimonio, risultasse regolarmente presente sul territorio italiano da oltre un anno, con permesso di soggiorno rilasciato dal questore di Pistoia, regolarmente rinnovato e in corso di validità. Poiché nel caso della ricorrente risultano pertanto sussistenti i requisiti cui l'art. 30 del d.lgs. 286 subordina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, tale provvedimento deve essere adottato. Trattandosi di una ipotesi di c.d. competenza ritenuta, il giudice ordinario può disporre che l'autorità amministrativa adotti il provvedimento. Non può trovare invece esame, per incompatibilità con lo speciale rito camerale, la domanda del risarcimento del danno.

P.Q.M.

annulla il provvedimento del questore di Alessandria in data 5.12.2001 con cui è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a [...] e dispone che tale permesso sia rilasciato.