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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, ordinanza del 24 febbraio 2003

 
est. Varani
 

Il giudice, letto il ricorso proposto dal difensore di fiducia di [...] che ha rilevato la declaratoria di nullità del decreto emesso in data 21.3.2003 dal Prefetto della Provincia di Milano per l'errata violazione dell'art. 2, co. 1, della legge 9-10-02, n. 222;

considerato preliminarmente che ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 legge 30.7.2002 n. 189 ed 1 legge 9.10.02 n. 222 non si ravvisa la sussistenza di alcun obbligo in capo all'Amministrazione di procedere alla comunicazione all'istante, che inoltra richiesta di legalizzazione del lavoro irregolare, degli atti di verifica della stessa e dell'atto relativo all'accertamento della sussistenza di motivi ostativi;

rilevato che l'atto conclusivo della procedura di legalizzazione va ravvisato nell'atto inviato alle parti di presentarsi al fine di stipulare il contratto di lavoro subordinato qualora non sussistano motivi ostativi ai sensi dei citati articoli;

rilevato pertanto che in assenza di tale convocazione e nel caso in esame in presenza di esplicito riferimento alla presenza di motivi ostativi evidenziata dalla relazione di servizio in data 21.2.03 deve ritenersi conclusa la procedura di legalizzazione sicché nessuna violazione va ravvisata ai sensi dell'art. 2, co. 1, della legge n. 222 del 9.1.2002;

che pertanto va ritenuta la legittimità del decreto di espulsione oggetto del presente ricorso con conseguente riflesso posto sul decreto di trattenimento che deve essere convalidato in presenza di necessari presupposti di legge;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dal difensore di [...]. Dispone la convalida del trattenimento come da separato decreto. Si da atto della lettura del presente provvedimento alla presenza del difensore di fiducia e del trattenuto [...].