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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, ordinanza del 7 gennaio 2003

 
est. Mangano
 

Nella causa civile iscritta al n. 80751 del ruolo generale per le misure cautelari dell'anno 2002, tra Akofoi Vera [...] ricorrente e Ministero dell'Interno [...]

Premesso in fatto

Con ricorso depositato il 13.11.2002 la cittadina nigeriana [...], premesso che la Prefettura di Novara ha emesso nei suoi confronti decreto di espulsione in data 22.10.2002, notificatole in pari data e che il Questore di Novara ha disposto il suo trattenimento con decreto del 4.11.2002, convalidato il 7.11.2002 dal Tribunale di Roma, in esecuzione del quale la stessa è stata trattenuta presso il Centro di Ponte Galeria, ha chiesto la declaratoria di nullità, di inefficacia nonché di annullamento del decreto di espulsione e di trattenimento emessi a suo carico, con la conseguente immediata liberazione. A tal fine ha esposto che in data 11.11.2002, ossia successivamente alla convalida del trattenimento presso il Centro di Ponte Galeria, è stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della l. n. 189/2002, ma che il personale di Polizia del Centro non ha ritenuto di dar corso alla liberazione della ricorrente, la quale pertanto sarebbe stata rimpatriata al suo paese di origine con il primo volo disponibile.

Ritenuta la situazione di urgenza e l'irreparabile pregiudizio ad una situazione soggettiva dotata di garanzia primaria da parte dell'ordinamento, questo giudice, con decreto del 13.11.2002, ha disposto in via provvisoria la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione della ricorrente [...], fissando contestualmente la comparizione delle parti e la notifica al Ministero degli Interni. All'udienza del 27.11.2002, il difensore della ricorrente compariva depositando ricorso notificato, mentre il Ministero convenuto non si costituiva. Sentiti a sommarie informazioni i rappresentanti della questura di Roma, il Giudice si riservava, con termine sino al 9.12.2002 per il deposito di note.

Osserva in diritto

E' preliminare a qualsiasi pronuncia la qualificazione della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente in questa sede. Nell'ambito del sistema normativo della l. n. 286/1998 modificato dalla l. n. 189/2002, i rimedi approntati a tutela dei destinatari dei provvedimenti di espulsione del Prefetto e di esecuzione dell'espulsione da parte del Questore sono, rispettivamente, il ricorso davanti al Tribunale del luogo di emissione del decreto di espulsione (art. 13, comma 8) e la convalida del decreto del Questore, quest'ultimo ricorribile per Cassazione (art. 14 commi 4 e 6), rimedi ambedue privi di efficacia sospensiva dei relativi provvedimenti oggetto di impugnazione.

Pertanto, la situazione soggettiva vantata dalla ricorrente non dispone di una tutela espressa, poiché il divieto di espulsione introdotto dall'art. 2 della l. 9.10.2002, il quale va ad aggiungersi all'elenco dei divieti di espulsione dell'art. 19, in quanto sopravvenuto alla convalida dell'ordine del Questore, non rientrerebbe in alcuno dei rimedi giudiziari indicati. Il diniego di tutela nel caso in oggetto, tuttavia, è in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la libertà personale e la posizione dello straniero nel nostro ordinamento nonché il diritto di difesa dinanzi ai provvedimenti limitativi di tali situazioni soggettive. Ne consegue che, a meno di sospettare di incostituzionalità la mancata previsione di uno specifico rimedio avverso un'espulsione vietata per motivi sopravvenuti al controllo di legittimità e di merito dei provvedimenti amministrativi del Prefetto e del Questore, è necessario riconoscere la possibilità di agire nelle forme ordinarie davanti all'A.G., atteso che la permanenza nel territorio dello Stato in base alle situazioni riconosciute dall'ordinamento costituisce un diritto soggettivo la cui tutela è affidata alla giurisdizione dei tribunali ordinari.

Ammessa quindi una azione ordinaria a tutela della posizione dello straniero, nel particolarissimo caso di un sopravvenuto divieto, che sia posteriore al decreto di espulsione del Prefetto, non più impugnabile per decorso dei termini, ed al decreto di esecuzione dell'espulsione del Questore, già sottoposto al controllo di legittimità e di merito da parte del Tribunale in sede di convalida del "trattenimento", si impone la previsione di una misura anticipatoria strumentale al giudizio di merito diretto alla pronuncia finale di revoca o annullamento del decreto di espulsione del Prefetto, per inefficacia sopravvenuta dello stesso.

Va riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Roma, in relazione alla sede del convenuto Ministero dell'Interno, in quanto il giudizio di merito ordinario non rientra fra quelli previsti dalla legislazione speciale di cui agli artt. 13 e 14 del T.U. n. 286 del 1998.

Tanto premesso quanto all'ammissibilità della presente domanda cautelare, nel merito se ne deve pronunciare l'accoglimento, attesa la sussistenza di ambedue i presupposti di legge. Circa il ‘fumus boni iuris', si osserva che l'istante ha prodotto la fotocopia della ricevuta della ‘dichiarazione di emersione' e della ricevuta del versamento, esibiti in originale, che costituisce il presupposto della sanatoria della posizione irregolare dello straniero, la cui validità ai fini probatori potrà essere meglio valutata nel giudizio di merito, unitamente alla nota dell'ambasciata di Nigeria del 22.11.2002 che certifica l'identità della persona indicata alternativamente come [...] e [...]. Sussiste, altresì, l'irreparabilità del pregiudizio conseguente all'omesso riconoscimento della circostanza ostativa all'esecuzione dell'espulsione. 

P.Q.M.

sospende l'efficacia del decreto di espulsione del Questore di Novara del 4.11.2002 convalidato dal tribunale di Roma il 7.11.2002. Assegna alla ricorrente termine di dieci giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Si comunichi.