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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, ordinanza del 16 dicembre 2002

 
est. Oliva
 

Il giudice, sciogliendo la riserva, verificato che il signor [...], con ricorso depositato il 18.11.2002, ha proposto opposizione avverso il decreto del 13.11.2002 (notificato in pari data) con cui il questore di Roma - in applicazione dell'art.14, 5 - bis del d.lgs. 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche - ha ordinato allo stesso signor Rejraji Hicham di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento medesimo (a fondamento di tale provvedimento vi è un decreto d'espulsione, mai eseguito, che il prefetto di Roma ha emesso nei confronti del ricorrente in data 21.1.2002); letti gli atti ed esaminati i documenti; sentiti il difensore di fiducia del ricorrente e l'amministrazione resistente all'udienza del 2.12.2002.

Rileva quanto segue:

Sull'ammissibilità del ricorso. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30.7.2002 n.189, l'attuale sistema normativo in materia di immigrazione prevede all'art. 13, 4 del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche che "l'espulsione" sia "sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ad eccezione dei casi di cui al co. 5" (più esattamente, l'espulsione deve contenere "l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni" esclusivamente nei confronti dello straniero che si sia trattenuto sul territorio nazionale "quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo": anche in tal caso, tuttavia, "il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento" d'espulsione). In ogni caso, il provvedimento del questore che dispone l'accompagnamento alla frontiera è immediatamente esecutivo e deve essere unicamente sottoposto ad un rapido procedimento di "controllo successivo" da parte dell'autorità giudiziaria e in assenza di qualsiasi forma di contraddittorio (art.13, 5 - bis del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche).

Qualora invece l'espulsione non risulti materialmente eseguibile con immediatezza, il questore - per effetto di ulteriori modifiche normative introdotte sempre dalla l. 30.7.2002 n.189 - può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso un Centro di permanenza temporanea (art.14, co. 1 del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche), oppure, se anche ciò non sia possibile, può ordinare allo straniero stesso di lasciare con i suoi mezzi il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica dell'ordine medesimo, precisando che l'eventuale trasgressione a detto ordine costituirebbe una contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno (art.14, 5 bis e 5 ter del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche). Nel caso del trattenimento temporaneo, trattandosi di una forma di restrizione della libertà personale e dovendosi dunque rispettare il dettato dell'art. 13 Cost., il legislatore ha previsto un rapido procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria volto a stabilire se sussistano o meno i presupposti particolari del trattenimento stesso e se dunque quest'ultimo sia da convalidare oppure no; resta fermo peraltro che, quand'anche convalidato, il trattenimento può comunque venire meno anche in un secondo momento, a seguito dell'eventuale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto prefettizio d'espulsione, decreto che costituisce il primo e indefettibile presupposto del trattenimento medesimo. Nel caso invece dell'ordine del questore ex art.14, 5 - bis del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche, la legge non ha previsto alcuna modalità di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria per l'ovvia ragione che, trattandosi di un provvedimento non restrittivo della libertà personale, nonché di un provvedimento prefigurato come contestuale al suo presupposto fondamentale (ossia, al decreto prefettizio d'espulsione) e suscettibile dello stesso tipo di censure formali e sostanziali cui è esposto il decreto del prefetto (p. es., la mancata traduzione in una lingua comprensibile allo straniero, oppure la sussistenza di uno o più dei divieti d'espulsione previsti dal d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche), il legislatore ha evidentemente ritenuto che l'impugnazione avverso il decreto ex art.14, 5 bis del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche, pur mantenendosi formalmente autonoma, debba tuttavia proporsi contestualmente all'impugnazione avverso il decreto prefettizio d'espulsione e sia perciò soggetta alle medesime modalità e ai medesimi termini. Il decreto del questore ex art.14, 5- bis del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche, benché introdotto soltanto con la l. 30.7.2002 n.189, può essere emesso anche nei confronti di uno straniero che, già espulso in passato, abbia comunque continuato a rimanere sul territorio italiano (ed è proprio quello che è accaduto nel caso concreto in esame). In tale situazione, la persona raggiunta dall'ordine del questore ha due possibilità: 1) Può innanzi tutto impugnare sia il decreto prefettizio che il decreto del questore. Se il ricorso avverso il provvedimento del prefetto viene considerato ammissibile, si rientra nell'ipotesi già illustrata al termine del precedente paragrafo. Se invece il ricorso avverso il provvedimento del prefetto viene considerato inammissibile, il giudice dovrà comunque proseguire la trattazione sul solo decreto del questore per verificare in particolare se non siano maturati nel frattempo eventuali divieti all'esecuzione materiale dell'espulsione del ricorrente (si potrebbe, per es., trattare di una donna che dopo l'espulsione sia rimasta in stato interessante, oppure di un lavoratore che abbia presentato domanda di sanatoria ex art. 33 della l. 30.7.2002 n. 189 o ex art. 1 del d.l. 9.9.2002 n.195). 2) Qualora invece (come nel caso del signor Rejraji Hicham) il ricorso avverso il decreto prefettizio d'espulsione non sia possibile (per es., perché già proposto in precedenza con esito negativo, oppure perché lo straniero non è in grado di produrre agli atti il decreto oggetto dell'impugnazione), lo straniero può comunque - negli stessi termini e con le stesse modalità di cui all'art.13, 8 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e successive modifiche - proporre ricorso avverso il solo decreto del questore ex art.14, co. 5 bis del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche, e ciò al fine - come detto - di far verificare soprattutto se non siano maturati nel frattempo eventuali divieti alla materiale espulsione del ricorrente. L'ammissibilità di questo tipo di ricorso appare l'unica soluzione interpretativa conforme alla Costituzione (e, in particolare, agli artt. 3 e 24), soprattutto se si considera che qualsiasi altro provvedimento emesso dall'amministrazione dell'interno nei confronti di stranieri extracomunitari risulta invece espressamente suscettibile di una qualche forma di tutela giurisdizionale (alcuni esempi sono stati illustrati in precedenza).

Ritenuto dunque ammissibile il ricorso proposto dal signor [...], lo stesso può nel merito trovare accoglimento sulla base della considerazione: a) che in data 20.9.2002 la signora [...] ha presentato la dichiarazione volta a legalizzare la posizione di soggiorno in Italia dello straniero in oggetto ai sensi dell'art. 33 della l. 30.7.2002 n. 189 e successive modifiche (al riguardo sono stati esibiti in originale e depositati in copia i bollettini dei relativi versamenti, ed è stata altresì depositata la copia del modulo all'uopo compilato e presentato presso un ufficio postale); b) che il combinato disposto dell'art. 2, 1 e 4 co. del decreto legge 9.9.2002, stabilendo che: "Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 33 della Legge 30 luglio 2002 n.189, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato", ha introdotto un nuovo divieto d'espulsione in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 19 del d.lgs. 25.7.1998 n.286 e successive modifiche; c) e che, dunque, il menzionato decreto del Questore di Roma, non basandosi anche su una presunta e motivata pericolosità del signor Rejraji Hicham per la sicurezza dello Stato, rappresenta un evidente violazione del divieto di cui al precedente punto b e deve pertanto essere invalidato.

P.Q.M.

visto l'art. 13, 8 del d.lgs. 25.7.1998 n.286, accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e dispone di non doversi provvedere in ordine alle spese.