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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 14 dicembre 2002

 
est. Scarabello
 

Il giudice [...], rilevato che il ricorrente, destinatario di un provvedimento di espulsione datato 13.5.2002 ha ricevuto notifica, in data 5.12.2002, dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ex art. 14, co. 5 bis, d.lgs. 286/98 ed ha impugnato detto provvedimento avanti al giudice ordinario assumendo di aver proposto istanza di "regolarizzazione" ex art. 1 d.l. 195/02; la questura ha fatto pervenire note difensive relative all'oggetto; all'udienza del 14.12.2002 il giudice, assunte sommarie informazioni e udito il ricorrente con l'ausilio dell'interprete, ha riservato la decisione.

Ritenuto che:

- sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo con riferimento alle doglianze avverso il decreto di espulsione, ma anche relativamente a quelle che investano i provvedimenti che costituiscono concreta attuazione di tale misura, ciò per ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite (cfr. Cass. S.U. 2513/02);

- nel caso di specie, successivamente alla emanazione - a carico del soggetto - di provvedimento di espulsione per motivi "formali" (art. 13, lett. b, d.lgs. 286/98) risulta presentata, in data 10.10.2002, dallo stesso ricorrente istanza di "regolarizzazione" ai sensi dell'art. 1 d.l. 195/02, debitamente depositata e in copia prodotta, unitamente alle ricevute del versamento su c.c. postale delle somme dovute dal datore di lavoro;

- dispone l'art. 2 del citato d.l., convertito con l. 9.10.2002 n. 222 che sino alla data di conclusione della procedura di "legalizzazione di lavoro irregolare" non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella denuncia di occupazione di lavoratori irregolari prevista dall'art. 1, salvo che vi ostino motivi di sicurezza dello Stato;

- coerentemente con le finalità della normativa sulla legalizzazione di lavoratori stranieri, tale disposizione mira a consentire lo svolgimento dell'iter procedimentale volto all'adozione del provvedimento di regolarizzazione quando la relativa domanda sia già stata proposta, impedendo sia l'adozione di provvedimenti di espulsione "formali" sia la esecuzione concreta di simili provvedimenti già adottati;

- a tale ultima interpretazione conduce il riferimento del legislatore a provvedimenti di "allontanamento" e non di "espulsione", locuzione generica e dunque non limitata alla forma tipica del provvedimento amministrativo con cui si dispone l'espatrio dal territorio nazionale ma ad ogni provvedimento finalizzato concretamente a conseguire tale effetto;

- la "moratoria", dunque, coinvolgendo l'intero iter amministrativo volto alla espulsione, riguarda anche i provvedimenti di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza e tutta l'attività amministrativa che si inserisca in tale iter; quale l'ordine del questore ex art. 14, co. 5 bis d.lgs. 286/98 qui impugnato;

- a tali ragionamenti non può che conseguire una pronuncia che disponga la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato sino all'esito della procedura di "regolarizzazione" avviata dal ricorrente;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia del provvedimento del questore di Torino datato 5.12.2002 con cui si ordina al sig. Ebrahem Mohamed Eisa Reda Ali di lasciare il territorio.