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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, sentenza dell'8 novembre 2002, n. 3719

 
est. Cazzante
 

Nella causa civile iscritta al n. 794 del Ruolo generale dell'anno 1995 trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.02, promossa da [...], contro Ministero degli Interni [...], Prefettura di Forlì [...], Questura di Forlì [...].

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17.1.95 la sig.ra [...] conveniva in giudizio il Ministero degli interni, in persona del Ministro in carica, il Prefetto di Forlì ed il Questore di Forlì al fine di sentir affermare la loro responsabilità per omessa tempestiva notifica di un provvedimento già adottato, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni. Precisava l'attrice che il provvedimento di revoca dell'ordine di espulsione dall'Italia della medesima emesso dal prefetto di Forlì in data 11.11.92 le era stato notificato solo in data 12.9.94 dalla Polizia di Imola, all'uopo delegata dalla questura di Forlì; precisava, altresì, che da tale colpevole ritardo le erano derivati danni gravi in quanto la mancanza di permesso di soggiorno in Italia, pur a lei spettante, le aveva impedito di godere della assistenza sanitaria in condizioni di parità con gli altri stranieri residenti; di ottenere l'iscrizione anagrafica e, quindi, di far decorrere i termini per il riconoscimento della cittadinanza italiana; di poter ottenere il ricongiungimento familiare con il figlio nato da un precedente matrimonio; di poter svolgere una regolare attività lavorativa. Si costituiva il Ministero degli interni con l'Avvocatura dello Stato eccependo che la fattispecie dedotta in accusa riguardava la lesione di meri interessi legittimi e non di diritti soggettivi, con la conseguenza che la soluzione della vertenza doveva ritenersi di competenza del giudice amministrativo; eccepiva, altresì, la genericità della domanda di risarcimento e la mancanza di prova in ordine al quantum. La causa veniva istruita con prova testimoniale e con l'acquisizione di documentazione amministrativa da parte della Amministrazione pubblica interessata. In virtù dell'art. 13 L. 276/97 veniva assegnata alle sezioni stralcio del Tribunale e trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.02.

Motivi della decisione

La sig.ra [...] ha chiesto di essere risarcita per i danni ad essa derivati dal ritardo (due anni) con cui le venne notificato un provvedimento antecedentemente emesso dalla Pubblica Amministrazione. Le prove acquisite alla causa hanno confermato che, di fatto, il provvedimento di revoca dell'ordine di espulsione dall'Italia emesso dal Questore di Forlì in data 11.11.92 venne notificato all'attrice solo in data 12.9.94 senza che le Amministrazioni interessate (Questura e Prefettura di Forlì) abbiano potuto fornire una condivisibile giustificazione. Deve anzi dirsi che dalle motivazioni addotte dalla Questura di Forlì circa la diversa data di emissione del provvedimento di revoca dell'ordine di espulsione - secondo quanto rilevato dalla stessa Avvocatura distrettuale dello Stato con nota dell'1.3.95 diretta alla medesima Questura di Forlì - viene a configurarsi un comportamento penalmente sanzionabile a carico di chi avrebbe avuto l'obbligo di denunciare l'omissione alla competente Autorità Giudiziaria. Da tale assunto deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del Ministero degli Interni in ordine alla domanda di parte attrice. Risulta dimostrato infatti che la sig.ra [...], in conseguenza di illecito della Pubblica Amministrazione, venne a conoscenza del provvedimento di revoca di espulsione con due anni in ritardo rispetto alla data della sua emissione, subendo inutilmente ed ingiustamente le conseguenze di un tal ritardo. Esistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. per l'affermazione di responsabilità delle Amministrazioni convenute per aver provocato colposamente all'attrice un danno ingiusto. Esiste nesso di causalità tra il fatto illecito delle Amministrazioni convenute e gli eventi dannosi descritti dall'attrice in quanto, se il procedimento di revoca dell'espulsione fosse stato tempestivamente e debitamente notificato all'interessata, costei avrebbe potuto tranquillamente svolgere un lavoro subordinato (secondo quanto è stato provato), avrebbe potuto aver una vita familiare più serena e così via. Al contrario le sofferenze e le rinunce dell'attrice si sono protratte inutilmente ed ingiustamente per due anni in quanto, nell'iter amministrativo, non si ritenne importante provvedere con urgenza alla notifica del provvedimento. Affermata la responsabilità solidale dei convenuti tutti, non si rilevano ragioni per escludere alcuna delle Amministrazioni convenute in quanto tutte risultano coinvolte nell'omissione ed inutilmente hanno tentato di sottrarsi agli addebiti con diniego di responsabilità- si tratta ora di determinare la misura del danno subito dall'attrice. E' stato provato in corso di causa che la sig.ra [...] avrebbe dovuto occupare, presso l'azienda dove già lavorava il marito [...], il posto divenuto libero in seguito al pensionamento della sig.ra [...] la quale, all'atto del licenziamento, percepiva una retribuzione netta mensile di £ 638.000 lorda £ 797.367). Non essendo stata consentita l'assunzione, in difetto del permesso di soggiorno, il danno patrimoniale dell'attrice va determinato in £ 16.800.000, corrispondenti alle mancate retribuzioni per l'intero periodo in cui venne omessa la notifica del provvedimento. Può ritenersi che a causa delle sofferenze di natura personale e familiare, in conseguenza delle medesime omissioni, abbia sopportato un danno morale corrispondente a quello patrimoniale. Nessun riconoscimento può essere ipotizzato a titolo di danno biologico in quanto non provato. La somma complessivamente spettante all'attrice per il danno subito, pertanto, ammonta ad euro 17.352,95. Le spese seguono la soccombenza [...].

P.Q.M.

Il Giudice G.o.a. in funzione di giudice unico, respinta ogni contraria istanza, condanna solidalmente il Ministero degli Interni in persona del Ministro in carica, la Prefettura di Forlì, in persona del Prefetto in carica e la Questura di Forlì in persona del Questore in carica al pagamento in favore di [...] della complessiva somma di 17.352,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.11.92 al saldo. Condanna i medesimi al pagamento, in favore della stessa attrice, delle spese di causa [...].