ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Corte d'Appello di Firenze, decreto del 7 marzo 2003

 
est. De Simone
 

Nella causa civile iscritta al n. 353/2002 del Ruolo generale della volontaria giurisdizione di questa Corte e vertente tra Ministero degli Interni [...], reclamante, e [...], resistente non costituito, nonché con l'intervento del P.G. Oggetto: riconoscimento della qualifica di rifugiato politico. La Corte, sciogliendo la riserva formulata in udienza,

osserva

Il reclamante Ministero degli interni deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'impugnazione di provvedimento della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Si controverte intorno ad un provvedimento emesso da un'autorità amministrativa (la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato) avente sede in Roma, onde non banale appare il rilievo che la competenza per territorio, ormai sottratta a rilievi in quanto non eccepita nei termini di cui all'art. 39 cod. proc. civ., sarebbe spettata ad altra sede giudiziaria.

La questione di giurisdizione, per la materia di cui si tratta, ha già formato oggetto di contrastanti decisioni, ad opera delle Sezioni unite della Corte di cassazione (17 dicembre 1999, n. 907) e del Consiglio di Stato (Sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6710). Il primo Consesso ha osservato che l'art.5 della legge 39/1990, che prevedeva espressamente la giurisdizione del T.A.R. in ordine a tutti i provvedimenti di espulsione, era stato abrogato dall'art.47 del d.lgs. 286/1998 e che la qualifica di rifugiato politico costituisce, come quella di avente diritto all'asilo, un diritto soggettivo, con la conseguenza che tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, per cui le controversie riguardanti il riconoscimento del diritto di asilo o la posizione di rifugiato rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il secondo ha invece ritenuto, per giungere all'affermazione della giurisdizione amministrativa, che la decisione della Commissione Centrale non consegue automaticamente al riscontro dell'esistenza di determinati presupposti di fatto, ma implica l'esercizio di un ampio potere discrezionale di valutazione ed apprezzamento dei fatti stessi, attività di valutazione che è differente da quella preposta al riconoscimento del diritto d'asilo, che invece fonda l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto. Ritiene questo Collegio di pervenire alla stessa conclusione della cennata decisione del Consiglio di Stato, non senza aver rilevato quanto segue

L'art. 1 del d.l. 416/1989, dopo aver stabilito norme in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, prevede che "Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale". Nella terminologia corrente ed in presenza di un sistema di  giustizia amministrativa che comprende la tutela giurisdizionale e quella costituita dai ricorsi amministrativi (gerarchico, gerarchico improprio, straordinario al Capo dello Stato), con la locuzione ricorso amministrativo si usa designare la facoltà di adire l'organo giurisdizionale come appunto previsto dallo stesso decreto legge 416/1990 al successivo art. 5 comma 3, in relazione ai provvedimenti di espulsione.

La norma dell'art.1, appena riportata, non risulta abrogata, né espressamente, per effetto dell'art.46 della legge 40/1998 (art. 47 del d.lgs 286/998) che ha soppresso "le seguenti disposizioni: "...e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39", né tacitamente, dalla legge 189/2002 (il cui art.32 introduce nel sistema del d.l. 416/1989 un art.1 ter che al comma 6 prevede la cognizione del tribunale ordinario in ordine alla decisioni delle Commissioni territoriali, ma nulla innova in relazione alle giustiziabilità delle decisioni della Commissione centrale, istituita dal d.p.r. 136/1990).

La legislazione nazionale, sovrapponendo i concetti di asilo e di rifugio politico (è sufficiente considerare che l'art.1 del d.l. 416/1989 reca l'intitolazione asilo politico laddove espressamente si riferisce alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, riguardante i rifugiati e che i due termini continuano ad essere sovrapposti nella modifica alle norme di quel d.l. introdotta con l'art. 32 della legge 189/2002), ha inteso trattarli alla stessa maniera. 

Tutte le norme, dall'art.1 del d.l. 16/1989 all'art.32 della legge 189/2002, che sanciscono diritti in favore dei rifugiati e di coloro che richiedono l'asilo, prevedono che in ordine ai diritti stessi debba esservi riconoscimento ad opera delle autorità dello Stato italiano. Quest'attività di accertamento è demandata ad organi amministrativi, evidentemente (e non illogicamente) ritenuti come i più idonei all'espletamento delle necessarie procedure d'indagine e valutazione. Finché non intervenga il provvedimento con cui la Commissione centrale riconosce la sussistenza delle condizioni per lo status di rifugiato politico, allo straniero richiedente compete una posizione di interesse legittimo, che diverrà di diritto soggettivo soltanto allorché quell'atto venga adottato.

Le incertezze che dominano l'interpretazione delle norme regolanti l'intera materia legittimano la compensazione delle spese. In difformità dal parere del P.G.

Dichiara

il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia e compensa le spese.