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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 6 novembre 2002

 
est. di Bari
 

Il Giudice, letti gli atti relativi all'arresto di B. I. M. nato il (...) al Cairo (Egitto) alias nato in Tunisia, sentito l'arrestato, nonché il difensore ed il Pubblico Ministero, rilevato che l'arresto è stato legittimamente eseguito, atteso che il titolo di reato lo consente (vedi imputazione più oltre integralmente riportata) e stante la flagranza nel delitto: permanenza in Italia diversi giorni oltre il termine di 5 giorni decorrente dall'ordine del Questore di Bologna 11.10.02 ex art. 14 co. 5 bis, d.lgs. n. 286/98 e succ. mod., debitamente tradotto in lingua araba sul presupposto di legittimo decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Bologna; l'interessato ha mostrato in udienza di comprendere e parlare la lingua italiana; la giustificazione allegata è generica (imprecisata difficoltà di raggiungere la Sicilia in vista di un'ipotetica pratica di legalizzazione) e riguarda un rapporto lavorativo asserito come risalente a prima dell'arrivo a Bologna, dunque a prima dell'ottobre 2001, dunque da tempo non più in atto alla data di entità in vigore del d.l. 195/02, conv. in l. 222/02; rilevato che il Pubblico Ministero non ha richiesto l'applicazione di alcuna misura cautelare, perché non poteva farlo in relazione a contravvenzione per la quale sono inapplicabili le deroghe ex art. 391, ult. co., c.p.p. dovendosi peraltro introdursi la differente procedura del giudizio direttissimo a piede libero ex artt. 449, co. 4 e 450, cpv., c.p.p., previa convalida, a piede libero, avanti al GIP in sede; ne consegue pertanto l'immediata liberazione dell'arrestato. Visto l'art. 391, c. 6, c.p.p.,

dispone

l'immediata liberazione dell'arrestato. Quanto alla sollecitazione al rilascio del nulla osta all'espulsione ex art. 13, co. 3 bis, d.lgs. n. 286/98, e succ. mod. riserva la sua emissione in relazione all'art. 24 Cost. e alla già anticipata richiesta di termine a difesa ex art. 558, co. 7, c.p.p. che vincola il giudice a differire la direttissima al più presto dopo la scadenza del termine di legge di 5 giorni. Il termine a difesa richiesto copre infatti quello di 5 giorni di un eventuale nuovo ordine del Questore ex art. 14, co. 5 bis, T.U. cit. Nel frattempo l'interessato potrà essere trattenuto in un c.p.t. ex art. 13, co. 3 ult.p., T.U., oltre che ex art. 14 TU non risultando rimosse le cause che determinarono l'ineseguibilità immediata del decreto di espulsione (carenza di documenti d'identità). Rispetto allo specifico motivo addotto a sostegno del termine a difesa solo in tal modo sarà possibile per l'interessato esercitarlo in concreto. Visto l'art. 558, co. 7, c.p.p., rinvia il processo all'udienza del 14.11.02 ore 9.