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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Venezia, decreto del 21 febbraio 2003

 
est. Culot
 

Visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 27.1-3.2.2003, notificato il 7.2.2003, con cui veniva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere sul diritto di visita in Venezia, da parte del padre della minore [...], affidata alla madre che lavorava a Venezia dal settembre 2002 al giugno 2003; visto il ricorso avverso tale decreto in data 11.2.2003; sentito il P.G.;

(a) rilevato che non sussistono più problemi di litispendenza, in quanto il giudice tedesco (Pretura di Amburgo Altona del 31.3.2003 - doc. 3 reclamante) ha dichiarato la competenza del giudice italiano; che, pertanto, rinviando la legge tedesca alla legge italiana deve già applicarsi la legge italiana ai sensi dell'art. 13 lett.b) legge 31.5.1995, n.218;

(b) che la Conv. dell'Aja del 5.10.1961, applicabile ai sensi del richiamo dell'art. 42 legge 218/95, ha eliminato il concorso di giurisdizione fra lo Stato di residenza abituale e quello della nazionalità del minore, ad esclusivo vantaggio del primo;

che la competenza a decidere da parte del giudice ove il minore dimora abitualmente è conforme all'interesse del minore, in quanto trattasi del giudice più prossimo e quindi del giudice che meglio appare in grado di conoscere ed apprezzare la situazione nonché di intervenire con rapidità ogniqualvolta si manifesta un'esigenza di protezione del minore;

che il concetto di "residenza abituale" di cui alla Conv. dell'Aja  del 5.10.1961 - ancorché non meglio definito nella suddetta Convenzione, tranne che per il caso di sottrazione previsto dall'art.7 - va necessariamente inteso alla luce dell'interesse del minore, il quale costituisce il criterio decisivo per risolvere eventuali dubbi interpretativi nell'applicazione della Convenzione;

che costituisce primario interesse del minore quello di vedere salvaguardato il rapporto col genitore non affidatario, che non può certamente essere interrotto dal fatto del trasferimento della madre affidataria in Italia;

che nonostante i rischi legati a possibili valutazioni divergenti della nozione di "residenza abituale" la decisione dell'autorità tedesca che non ritiene di dover concorrere nella giurisdizione appare - nel caso di specie - quanto mai significativa per giungere alla definizione del concetto, avendo designato l'Italia come luogo di residenza abituale della minore;

che a nulla rileva la modifica di tale provvedimenti (vedi doc. oggi prodotto dalla reclamata) in quanto la Pretura di Amburgo Altona, preso atto che il Tribunale per i minorenni di Venezia si era rifiutato di prendere cognizione del caso, è intervenuta ai sensi dell'art. 4 della citata convenzione, affermando che "per il bene della bambina, bisogna rendere possibile la via legale davanti ad un tribunale," ma con ciò riconfermando implicitamente che l'abituale residenza della minore è oggi in Italia;

che, pertanto, il termine "residenza abituale" non può essere inteso come residenza anagrafica (pacificamente in Amburgo, sia per la minore, sia per la madre affidataria), ma come luogo ove il minore abitualmente dimora alla data della domanda (Cass. I, 15.2.1999, n.1238),

che la residenza abituale non può essere collegata alla semplice durata della dimora, a meno che non si tratti di durata assai breve;

che se il genitore affidatario ha deciso di stabilirsi in Venezia per ragioni di lavoro per un intero anno, già dovrebbe ritenersi che l'acquisto della nuova residenza abituale sia stato immediato, sì da permettere alle autorità della nuova residenza di intervenire immediatamente per la protezione della minore inserita in un nuovo ambiente sociale, tenuto conto anche del fatto che le autorità locali meglio possono valutare problemi sinora anche sconosciuti, dovuti proprio al recente trasferimento/ambientamento;

che questo, del resto, è la ratio della Convenzione dell'Aja;

che, in ogni caso, nella fattispecie, dopo quasi un semestre di permanenza a Venezia, la minore ha sicuramente raggiunto un certo livello di integrazione sociale nel nuovo Paese;

che i fattori rilevanti per giudicare tale integrazione si desumono dalla vita stessa del minore: contatti con i genitori, ambiente scolastico, frequentazione di amici o gruppi sociali;

che, allora, la minore [...] può comunque ormai dirsi dimorante abitualmente in Venezia, perché lì ha un appartamento ove vive quotidianamente, da mesi, con la madre; perché lì frequenta la scuola per l'anno scolastico 2002-2003; perché in Venezia frequenta le nuove amicizie, sì che [...] vive ormai Venezia come un ambiente familiare.

Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di V.G.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo di Carriere Mathieu avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 27.1-3.2.2003, dichiara la giurisdizione del giudice italiano a decidere sul diritto di visita del padre nei confronti della minore [...]. Visto l'art. 353 c.p.c. rimanda le parti avanti al Tribunale per i minorenni di Venezia.