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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, ordinanza del 16 aprile 2003

 
est. Michelini
 

Nel procedimento d'urgenza iscritto al n. 250271/2003 R.G. promosso da [...], rappresentato [...] contro è [...] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma - non costituita;

- letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Ruslan Medviychuk, cittadino ucraino, con il quale il medesimo, premesso di avere lavorato dal 1.6.2000 al 11.11.2002 alle dipendenze della convenuta con mansioni di muratore, con rapporto non regolarizzato ai fini contributivi e previdenziali, con retribuzione di € 800 mensili, di essere privo di regolare permesso di soggiorno, di avere sollecitato il datore di lavoro a provvedere alla procedura di legalizzazione di cui all'art. 1 legge 222/02, senza riscontro, di avere per tale motivo interrotto il rapporto di lavoro con il suddetto datore, di intendere instaurare giudizio ordinario per l'accertamento, nel merito, di rapporto di lavoro subordinato per il periodo in questione, e per ottenere il riconoscimento delle relative differenze retributive dovute contrattualmente, l'ordine alla convenuta di denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro ai fini della regolarizzazione, un provvedimento sostitutivo delle dichiarazioni di cui all'art. 1, co. 1 cit., l'ordine alla convenuta di pagamento della somma di € 700 quale contributo forfettario ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. b cit. e di € 2.000 per spese di viaggio per rientro del lavoratore nel paese di provenienza ai sensi dell'art. 5 bis, co. 1, lett. b) T.U. 286/98, come introdotto dall'art. 6 legge 189/02, chiede in via d'urgenza l'emanazione dei provvedimenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito, con anticipazione degli effetti delle domande di cui sopra, ovvero, in via subordinata, limitatamente all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo in questione;

- rilevata la mancata costituzione della convenuta[...];

- visti gli atti ed i documenti di causa e quelli depositati dalle parti, sentiti il ricorrente ed il suo procuratore all'udienza in camera di consiglio del 9.4.2003;

- a scioglimento della riserva di cui alla predetta udienza ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto che

- l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la convenuta può ritenersi sufficientemente accertata in sede cautelare urgente per effetto delle dettagliate dichiarazioni del ricorrente (prestazione di lavoro presso svariati cantieri edili, con mansioni di manovale muratore, interamente "in nero", sotto le direttive del legale rappresentante della società convenuta, con retribuzione pagata giornalmente in contanti, cessazione del rapporto a seguito del mancato adempimento agli obblighi di regolarizzazione derivanti dalla recente legge di emersione-sanatoria) e della mancata contestazione conseguente alla non costituzione della convenuta;

- tale accertamento è propedeutico alla denuncia di cui all'art. 1 legge 222/02, che costituisce un obbligo per il datore di lavoro, e non una mera facoltà, come potrebbe dedursi dall'utilizzo di verbo potestativo nel testo della legge, in quanto una lettura sistematica e costituzionalmente orientata (in riferimento all'art. 35 Cost.) della normativa, con particolare riguardo alle sanzioni penali previste dall'art. 22, co. 12, T.U. 286/98, come modificato dall'art. 18 legge 189/02, per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, porta  ad escludere la discrezionalità (o l'arbitrio) del datore di lavoro in ordine alla decisione di regolarizzare o meno il datore di lavoro occupato irregolarmente alle proprie dipendenze, rimettendo al medesimo la scelta circa la prosecuzione e la permanenza del reato pur dopo il suo accertamento in sede giudiziale (Trib. Milano, ord. 31.10/5.11.2002; id., ord. 8/9.11.2002; Trib. Pisa, decr. 10.12.2002), e porta invece all'interpretazione di tale obbligo di denuncia, in combinato disposto con l'art.1, co. 6 legge 222/02, nell'ottica dell'introduzione di una speciale condizione di non punibilità in caso di emersione;

- per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (proprio conseguente alla mancata regolarizzazione, prospettata al lavoratore in pendenza del termine, ma non effettuata dal datore di lavoro) e dell'avvenuta scadenza del termine dell'11.11.2002 fissato dall'art.1 legge 222/02 per la presentazione della relativa dichiarazione di emersione non è accoglibile la richiesta di provvedimento sostitutivo di tale dichiarazione e di ordine al datore di lavoro di pagamento del contributo forfettario; conseguentemente copia degli atti deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma per quanto di competenza in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. art. 22, co. 12, T.U. 286/98, come modificato dall'art. 18 legge 189/02, in carenza della condizione di non punibilità di cui all'art.1, co. 6, legge 222/02;

- permane l'interesse ad agire del lavoratore ricorrente per l'accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente la scadenza del termine di legge di cui sopra, in quanto l'art. 22, co. 11, T.U. 286/98, come modificato dall'art. 18 legge 189/02, stabilisce che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario" ed il Ministero dell'Interno, con circolare del Capo della Polizia 31.10.2002 n. 300 C/2002 ha assimilato, "in via temporanea", la posizione dei "cittadini extracomunitari, impiegati in attività irregolari, i cui datori di lavoro non intendono procedere alla loro regolarizzazione e che, in qualche caso, hanno anche interrotto il rapporto di lavoro, nei cui confronti gli interessati hanno adito formalmente le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato" alla posizione dei "perdenti posto di lavoro" ai fini del rilascio di "permesso di soggiorno per una durata di sei mesi" ai sensi dell'art. 22, co. 11, T.U. cit; il ricorrente ha effettuato richiesta di permesso di soggiorno straordinario in tal senso;

- sussiste pericolo nel ritardo derivante dalla condizione di difficoltà e di esposizione a sfruttamento in cui si trova il lavoratore ricorrente per effetto della mancata regolarizzazione per causa a lui non imputabile;

P.Q.M.

Dichiara che [...] è stato occupato alle dipendenze di [...] s.r.l. con sede in Roma dal 1.6.2000 al 11.11.2002. Dispone la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza. Fissa in giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento il termine per l'inizio del giudizio di merito. Spese al merito. Si comunichi.