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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, sentenza del 17 giugno 2002

 
rel. Orlando
 
Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18.7.2001 [...] chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un curatore provvisorio nei confronti del fratello [...], in quanto parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi siccome affetto da scompenso nervoso nella forma di crisi periodiche; in particolare esponeva che il fratello era stato sottoposto a T.S.O. in data 23.5.1991 e ricoverato presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale di Soverato con diagnosi di scompenso psicotico, ulteriormente ricoverato in data 25.7.1992 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di Torino con diagnosi di episodio maniacale in bipolare; che le sue condizioni di salute con l'imprevedibile andamento delle crisi, lo avevano costretto dal 1996 a sospendere ogni attività lavorativa e a stabilirsi presso il ricorrente; che nei momenti di crisi il convenuto entrava in uno stato delirante che gli sopprimeva ogni consapevolezza della propria situazione e si rendeva pertanto opportuna la nomina di un curatore e la pronuncia di inabilitazione. [...]. Veniva disposta C.T.U. psichiatrica con espletamento [...]. Il P.M., intervenuto in causa, chiedeva l'accoglimento della domanda proposta.

Motivi della decisione

Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 L. 218/95 essendo il convenuto, di nazionalità marocchina, domiciliato in Italia, a Front Canavese (TO), presso l'abitazione del fratello ricorrente.

Quanto alla legge applicabile, a norma dell'art. 43 L. 218/95 i presupposti e le misure di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace e pertanto nel caso in esame dovrebbe essere applicata la legge marocchina. Tuttavia la legislazione marocchina non prevede l'istituto dell'inabilitazione e della curatela per le persone parzialmente incapaci, ma solo l'istituto dell'interdizione e della tutela; in particolare la "Lexique du statut personnel ed des successions", artt. 133 e ss., prende in considerazione sia le persone incapaci sia le persone non pienamente capaci; vengono ritenuti incapaci i minori dei 12 anni (legalmente considerati privi di discernimento) e il demente, ovvero colui che abbia perduto la ragione, sia che la demenza si manifesti con caratteri di continuità che di intermittenza, cioè alternata da periodi di lucidità; vengono ritenuti non pienamente capaci coloro che non hanno ancora compiuto i 20 anni (maggiore età) ma hanno già compiuto i 12 anni, e il prodigo, ovvero colui che dilapida il proprio patrimonio con spese inutili o considerate futili dalle persone ragionevoli.

Entrambe le categorie di incapaci sono sottoposte ai precetti della tutela; e nelle disposizioni dedicate all'incapace maggiore di età (artt. 144 e ss.), demente o prodigo, contempla solo la pronuncia dell'interdizione, che priva la persona della capacità di esercitare i diritti civili, e la nomina del tutore che ha la rappresentanza legale dell'incapace. Non è pertanto prevista una gradazione dei mezzi di protezione a seconda del tipo di incapacità, totale o parziale, relativa a tutti gli atti quotidiani e di ordinaria amministrazione, o relativa solo agli atti di straordinaria amministrazione, del soggetto interessato alla protezione.

Si reputa però che tale disciplina non possa trovare applicazione in quanto contraria all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16 L. 218/95; è infatti contrario al complesso di principi generali che informano l'intero ordinamento che una persona in grado di compiere da sola gli atti di ordinaria amministrazione e incapace invece di provvedere agli atti di straordinaria amministrazione, venga privata di ogni capacità di agire con una pronuncia di interdizione, o al contrario non riceva alcun tipo di protezione; l'interdizione è una misura di protezione dell'incapace e deve essere pronunciata solo in quanto necessaria, ovvero in presenza di una persona che si dimostri non in grado di gestire se stessa e il proprio patrimonio con riferimento alla quotidianità e agli atti ordinari; altrimenti si impone una pronuncia che "protegga" la persona solo nell'ambito nel quale si manifesta l'incapacità, e quindi una pronuncia di inabilitazione con intervento del curatore solo per gli atti di straordinaria amministrazione, ferma restando la capacità di agire con riferimento all'ordinaria amministrazione.

Poiché la legge straniera è contraria all'ordine pubblico, si applica la legge italiana a norma dell'art. 16 ultima parte L. 218/95. Può pertanto essere pronunciata l'inabilitazione del convenuto, come richiesto dal ricorrente e dal P.M..

[...] è affetto da "Disturbo delirante cronico" e si trova in condizioni di abituale infermità di mente tali da ridurre notevolmente, pur senza abolirle, le facoltà volitive ed intellettive, che rendono opportuna la pronuncia di un provvedimento di inabilitazione; la condizione psicopatologica del convenuto è caratterizzata dalla presenza di deliri e allucinazioni e può presentare un decorso assai variabile nel quale, a periodi di soddisfacente remissione, possono seguirne altri con riesacerbazione della sintomatologia indicata.

Tali sono le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. dott. Roberto Governa, specialista in Psichiatria, dopo aver esaminato il convenuto e la documentazione a disposizione. La relazione di C.T.U. appare correttamente svolta e le conclusioni, che questo Tribunale condivide e fa proprie, sono sorrette da una adeguata motivazione alla quale si rinvia. [...] .

La parte convenuta è parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni di cui all'art. 415 c.c. per la pronuncia di inabilitazione. La nomina del curatore definitivo è di competenza del Giudice Tutelare. [...] .

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, pronuncia l'inabilitazione per infermità di mente nei confronti di [...]. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c..