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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 marzo 2003

 
est. Arceri
 

Il Giudice Unico, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.2.2003 nell'ambito del procedimento sub R.V.G. n. 469/2003, promosso da Darouach Jaouad; letto il ricorso di cui in premessa e visti i documenti allegati;

rilevato che nella presente sede il ricorrente si duole del diniego di nulla osta espresso dall'Ambasciata d'Italia in Rabat il 12.12.2002 alla richiesta di ricongiungimento con la propria madre Lalama Fatima, per asserita violazione dell'art. 28 del d.lgs. 286/99;

rilevato che, nel caso di specie il ricorso è stato correttamente indirizzato all'autorità giudiziaria ordinaria (come del resto indicato dal medesimo provvedimento impugnato), atteso che quest'ultima è dalla legge indicata quale autorità deputata a pronunciarsi su tutti i provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare (argomento ex art. 30, ultimo comma, legge citata); ritenuto che, nella specie, il visto di ingresso è stato negato in quanto la permanenza nel territorio nazionale della predetta cittadina straniera Lalami Fatima verrebbe a determinare un caso di poligamia, essendo già presente nel territorio la prima moglie del sig. Darouach Mohamed (padre del ricorrente, titolare di nulla osta emesso dalla questura di Bologna in data 21.9.2002), signora Mbarka Kasmi, a sua volta titolare di permesso di soggiorno;

osservato che, così motivato, il provvedimento in oggetto non appare effettuare corretta applicazione dei motivi ostativi citati dall'art. 29 d.lgs. n. 286/98, né appare giustificato dall'esigenza di tutelare - più in generale - principi di ordine pubblico;

rilevato, infatti, che laddove l'art. 28 della legge citata prevede che il ricongiungimento familiare debba operarsi "alle condizioni previste dal presente testo unico", l'autorità preposta non può spingersi - in applicazione del suddetto enunciato normativo - a negare il riconoscimento del suddetto diritto se non laddove, pur astrattamente esistendo in capo al titolare i requisiti ed i presupposti di legge contemplati dal successivo articolo 29, lo stesso intenda ottenere effetti giuridici contrari alla legge o a principi di ordine pubblico;

osservato che, nel caso di specie, il ricorrente aziona un diritto all'unità familiare di cui senz'altro lo stesso è portatore (essendo figlio della signora Lalama Fatima e possedendo gli altri requisiti di legge), ma, secondo quanto prospettato dalla autorità citata, la violazione della legge verrebbe a concretarsi - per effetto della semplice compresenza sul territorio nazionale di due donne con le quali il padre del ricorrente ha contratto matrimonio all'estero;

ritenuto tuttavia che la situazione di fatto così descritta non integra, a ben vedere, né fattispecie penalmente rilevante, né tantomeno, violazione della legge italiana o dell'ordine pubblico, ed infatti:

a) il reato di bigamia, ai sensi dell'art. 556 c.c., può essere commesso solo dal cittadino italiano, e sul territorio nazionale (art. 6 c.p.), essendo irrilevante il comportamento tenuto, all'estero, dallo straniero la cui legge nazionale riconosce la possibilità di contrarre più matrimoni;

b) l'art. 29 comma 1 lett. a) è riferibile unicamente allo straniero che richiede il ricongiungimento: il limite ivi stabilito sarebbe applicabile solo qualora fosse stato l'odierno ricorrente a chiedere il ricongiungimento di due mogli, così invocando gli effetti civili di entrambi i matrimoni nel nostro ordinamento;

c) nessun principio di ordine pubblico appare leso laddove i matrimoni contratti all'estero dal padre del ricorrente siano privi di effetti civili per l'ordinamento italiano. Peraltro, è da rilevarsi che, anche qualora ciò fosse espressamente richiesto dagli interessati, con istanza rivolta all'Ufficiale di Stato Civile, quest'ultima potrebbe essere legittimamente respinta, secondo quanto previsto - in via di principio generale e cogente - dall'art. 10 Cost.;

ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo, in quanto ingiustamente comprimente il diritto di ricongiungimento vantato dal ricorrente sulla base del rapporto di filiazione;

ritenuto che la novità delle questioni trattate induce a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M

in accoglimento del ricorso proposto, annulla il provvedimento impugnato e dispone che l'Ambasciata d'Italia in Rabat rilasci il visto per motivi di ricongiungimento familiare in favore di Lalama Fatima. Spese compensate.