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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 25 settembre 2002

 
est. Drudi
 

A scioglimento della riserva di cui all'udienza in data 8.9.2002; premesso in fatto che la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 30 d.lgs. 286/98 avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna in data 25.6.2002, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, 1° comma, lett. c) d.lgs 286/98 presentata in data 5.6.2002. Viste le controdeduzioni pervenute dalla Questura,

osserva

Sono in primo luogo circostanze pacifiche in atti:

1) il rapporto di coniugio esistente fra la ricorrente e [...], titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro scadente il 28.9.2003;

2) la nascita della comune e legittima figlia in data 23.12.2000 in ragione della quale la ricorrente aveva richiesto il rilascio del regolare permesso di soggiorno per motivi di salute con validità di mesi sei (scad. 22.6.2001) ex art. 19, 2° comma, lett. d) d.lgs. 286/98 e 28, lett. c), d.p.r. 394/99.

Il provvedimento opposto, infatti, fonda il rigetto, oltre che sull'omesso rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute, sulla ritenuta assenza dei requisiti alloggiativi e di reddito previsti ai fini del ricongiungimento familiare. Gli assunti dell'Autorità opposta non sono, peraltro, fondati dovendosi ritenere la sussistenza dei presupposti previsti da detta fattispecie legislativa invocata, la quale prevede, invero, che il familiare straniero, entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto, ove in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con straniero regolarmente soggiornante in Italia, può richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari.

Orbene a) la ricorrente, a seguito della nascita della figlia, indipendentemente dalla materiale emissione del relativo titolo, aveva presentato rituale domanda di permesso di soggiorno ex art. 19 d.lgs. 286/98 e 28 d.p.r. 394/1999 cui aveva diritto ex lege, con disposizioni non suscettibili di alternative interpretazioni e che non consentono all'autorità competente margini di discrezionalità amministrativa (del resto non sono evidenziate circostanze ostative al predetto rilascio), sicchè la ricorrente deve considerarsi in concreto titolare di regolare e legittimo permesso di soggiorno per motivi di salute con scadenza 22.6.2001; b) entro un anno dalla scadenza (v. istanza in data 4.6.2002) ha presentato tempestiva domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La ricorrente appare poi in possesso dei requisiti per ottenere il ricongiungimento:

1) per il requisito di parentela (non contestato) v. supra;

2) per il requisito di alloggio - nella specie sito in Via Brizzi n. 1 ed idoneo per 4 persone come da certificazione Azienda Ausl 22.2.2002 (richiesta dal coniuge della ricorrente) - è ben vero che lo stesso risulta locato alla cognata, ma è altresì vero che la stessa (come da certificazione anagrafica depositata) è residente in altro luogo, sicché deve ritenersi che la ricorrente, il coniuge e le loro figlie abbiano effettiva disponibilità dell'alloggio in questione atteso che il requisito in oggetto appare non riferirsi necessariamente ed in via esclusiva ad una situazione di "disponibilità" alloggiativa in senso giuridico;

3) per il requisito reddituale non è contestato che il coniuge della ricorrente abbia regolare occupazione da lavoro dipendente da cui ritrae un reddito pari per il 2001 a L. 20.693.859 (v. provvedimento opposto e controdeduzioni), corrispondenti ad Euro 10.687,49 comunque superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale annuo pari a 9.114,82 Euro (assegno annuo 4.557,41 Euro), quale richiesto per il ricongiungimento di due o più familiari (nel caso la famiglia appare composta da 4 persone).

Quanto al requisito di reddito va poi disattesa l'interpretazione offerta dalla Questura opposta laddove nel provvedimento opposto e nelle note informative aggiunge, all'entità del reddito disponibile richiesto per il ricongiungimento ex art. 29, 3° comma, lett. b), un ulteriore importo per il coniuge: invero la norma è chiara e non consente interpretazioni contrastanti con quella univocamente emergente dal senso delle espressioni utilizzate dal legislatore, che non ha calcolato alcun importo supplementare a quello espressamente indicato, nè imposto la valutazione di ulteriori indici.

Sotto quest'ultimo profilo va, dunque, disattesa anche l'osservazione della Questura afferente il rapporto fra reddito e canone locativo dell'alloggio, senza considerare che la regolarizzazione definitiva della moglie ricorrente potrà consentire anche l'ingresso della stessa nel mondo del lavoro.

Consegue il diritto della ricorrente ad ottenere, in via di conversione del precedente permesso per motivi di salute, nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari. Attese le particolarità interpretative proprie della materia e della specifica fattispecie sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite inter partes.

P.Q.M.

Visti gli artt. 29 e 30 d.lgs. 286/98, annulla il provvedimento opposto e dichiara che Momayesan Fariba ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, 1° comma, lett. c) d.lgs. 286/98, con ogni conseguente effetto. Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.