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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 2 dicembre 2002

 
est. Semini
 

Il giudice a scioglimento della riserva; esaminati atti e documenti di causa; rilevato che a sostegno dell'opposizione il ricorrente deduce di essere in attesa della regolarizzazione, avendo il proprio datore di lavoro provveduto a presentare tempestivamente la dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 195/02 (e agli atti risulta la relativa documentazione); considerato:

- che l'art. 2 del d.l. n. 195/02 dispone che "fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato";

- che pertanto la mera presentazione della dichiarazione di emersione non comporta automaticamente la illegittimità del decreto di espulsione adottato, giacché ai sensi dell'art. 2, comma 2 d.l. n. 195/02 è il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1, comma 5 a determinare "la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione dello già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno"; ritenuto:

- che nel caso di specie, non sussistendo elementi che possano indurre a ritenere l'odierno ricorrente pericoloso per la sicurezza dello Stato, si impone l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e ciò sino alla data di conclusione della procedura di cui all'art. 1 d.l. n. 195/02 attesa la legittima aspettativa del ricorrente a vedere accolta la propria istanza ed ottenere il permesso di soggiorno, con contestuale revoca del provvedimento oggi impugnato;

- che, in particolare, benché nessuna norma specifica preveda il potere del giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione e ciò in considerazione della particolare speditezza del procedimento ex art. 13, comma 8 d.lgs. 286/98, tuttavia, rilevato che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare e che il ritardo o l'impedimento da parte del giudice nella definizione del procedimento non comporta la caducazione del provvedimento impugnato bensì la sua esecutività, deve ritenersi consentito da parte del giudice adito disporre la sospensione dell'efficacia del decreto prefettizio impugnato in tutti i casi in cui venga meno la contiguità temporale tra la proposizione dei giudizio e la sua definizione (cfr. Corte Costituzionale n. 161/00), il che vale tanto più oggi, alla luce della previsione dell'art. 2, comma 1 d.l. n. 195/02;

- che infine da quanto sopra discende l'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore trattenimento dell'odierno ricorrente presso il Centro di Temporanea Permanenza, oltre che il divieto di allontanamento dello stesso dal territorio italiano, onde alla sospensione della efficacia del provvedimento deve fare seguito, senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale, la liberazione del ricorrente;

P.Q.M.

sospende l'esecutività del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia del Torino in data 30.10.2002 nei confronti di Chen Fei fino alla definizione dei procedimento di rego1arizzazione. Rinvia il presente procedimento all'udienza del 13.2.2003 ore 13.00.