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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 settembre 2002

 
est. Pasqui
 

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17.9.2002, letto il decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Firenze in data 15.3.2002 nei confronti di [...] nato in Costa d'Avorio, notificatogli in pari data;

ritenuto che sussistono elementi per ritenere fondatamente lo straniero, di etnia e lingua dioule, non abbia compreso il significato del provvedimento nella parte relativa alla facoltà di proporre ricorso al tribunale di Firenze entro il termine di cinque giorni, in considerazione del fatto, emerso all'udienza del 6.8.2002, che non conosce bene la lingua italiana ed è plausibile che non sia in grado di leggere in lingua francese, date le sue modeste condizioni sociali e culturali;

rilevato che nel ricorso il difensore eccepisce la sussistenza del divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, co. 1, del d.lgs. 286/98, considerata la situazione politica interna dello Stato della Costa d'Avorio, dove gli appartenenti all'etnia dioule, di religione musulmana, sono perseguitati dal regime attualmente al potere;

che la ricorrenza dell'ipotesi di divieto di espulsione prevista dal 1° comma dell'art. 19 cit. può essere provata anche attraverso elementi indiziari a causa degli scarsi strumenti istruttori a disposizione del giudice e della celerità che connota tale tipo di processo;

che la situazione politica attuale della Costa d'Avorio e la persecuzione attuata dal regime nei confronti degli appartenenti alla religione musulmana è notoria, in quanto testimoniata da vari organi di informazione attraverso la pubblicazione di articoli e rapporti su siti internet che si occupano di diritti umani (all. 2, 3, 4 del fascicolo di parte);

che in tale contesto risultano plausibili i fatti allegati nel ricorso, quali l'uccisione del cugino e il ferimento del fratello minore del ricorrente, confermata quest'ultima circostanza da una copia di una dichiarazione sottoscritta dal fratello inviata via fax al difensore, e pertanto deve ritenersi fondato il pericolo per l'integrità fisica e per la vita a cui il ricorrente andrebbe incontro ritornando nel paese d'origine;

che la serietà e la fondatezza delle motivazioni addotte nel ricorso è altresì provata dall'avvenuto inizio, a seguito di domanda dell'interessato, del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Dublino;

che sussistono giusti motivi per compensare le spese;

che in base all'art. 13, co. 10, del d.lgs. 286/98 e all'art. 142 d.p.r. 115/2002 lo straniero deve essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e le spese e l'onorario spettanti all'avvocato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 d.p.r. 115/2002;

che pertanto il giudice deve liquidare i suddetti onorari con il decreto di pagamento, previo parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

P.Q.M

previa rimessione in termini, accoglie il ricorso proposto da [...] avverso il decreto di espulsione della prefettura di Firenze del 15.3.2002, dichiarandolo privo di effetto. Dichiara compensate le spese e ammette [...] al gratuito patrocinio a spese dello Stato.