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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 28 febbraio 2003

 
est. Scaramuzzino
 

Successivamente il giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti e documenti di causa, rilevato

che il sig. [...] nato a Gasfa (Tunisia) il [...] alias [...] nato ad Haifa (Israele) il [...], è stato condannato con sentenza definitiva per aver ucciso un connazionale in Roma nel 1990 e che egli ha scontato la pena detentiva, talché veniva liberato il 5.11.2002 e con provvedimento del giudice di sorveglianza dell'Aquila veniva sottoposto per tre anni alla misura della libertà vigilata,

che in data 5.11.2002 il Prefetto dell'Aquila emetteva nei suoi confronti decreto di espulsione, tempestivamente opposto dallo straniero che evidenziava la pericolosità per lui di rientrare in Tunisia attesa la sua passata collaborazione con i servizi segreti, nonché forniva elementi dai quali emergeva un suo percorso riabilitativo e di inserimento nella società italiana a seguito della esperienza carceraria cui era stato sottoposto,

che il giudice dell'Aquila sospendeva alla prima udienza la esecutorietà del decreto di espulsione e, dopo l'istruttoria svolta con provvedimento del 6.12.2002 annullava il decreto predetto, valutando sia la pericolosità sociale dello straniero sia il divieto di espulsione per pericolo di vita o di persecuzione ai sensi dell'art. 19, I comma, TU 286/98, verso lo Stato in cui lo straniero sarebbe stato riportato;

che in data 7.12.2002 il Prefetto di Bologna, città presso cui il ricorrente era trattenuto nel locale CPT, emetteva nuovo decreto di espulsione, questo opposto dal ricorrente nell'odierno giudizio, con cui il Prefetto decretava l'espulsione del sig. [...] alias [...], cittadino tunisino, per essere lo stesso persona pericolosa, ovvero appartenente ad una delle categorie di cui al T.U. 1423/56 per la condanna riportata dal Tribunale di Roma,

che alla udienza fissata da questo Giudice non compariva il ricorrente per essere già Stato rimpatriato,

che il provvedimento prefettizio qui impugnato è da considerarsi illegittimo, poiché è stato reso per le stesse motivazioni previste nell'altro provvedimento emanato dal prefetto dell'Aquila il 5.11.2002 ed annullato il 6.12.2002, atteso che risultava anche in quel provvedimento che lo straniero era entrato in Italia clandestinamente e non aveva addotto nessun motivo ostativo alla sua espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98,

che, pertanto, l'Autorità competente avrebbe dovuto, ritenendo il provvedimento giudiziario ingiusto, impugnarlo nei modi di legge, piuttosto che agire in via di autotutela,

che nel caso di specie si rivela essere un duplicato di un provvedimento annullato, tanto che nessun riferimento viene effettuato nei confronti della pericolosità per lo straniero circa il suo rientro in Tunisia, mentre si fa riferimento alla condanna riportata dallo straniero con sentenza del tribunale di Roma, alla appartenenza ad una delle categorie di persone pericolose previste nel T.U. del 1956, tutte circostanze che erano già state prese in considerazione e valutate dal giudice che aveva annullato il precedente decreto di espulsione.

P.Q.M.

Dichiara la illegittimità del decreto del prefetto di Bologna emanato il 7.12.2002 nei confronti di [...] alias [...]. Si comunichi.