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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 10 febbraio 2003

 
est. Arceri
 

Il Giudice istruttore, letto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. promosso da [...] al fine di ottenere, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso da questo giudice in seno alla causa civile n. 1238/2002, la nomina di un "commissario ad acta" per l'esecuzione del provvedimento, o, comunque, l'emissione di tutte le misure necessarie ed opportune al fine di assicurare la pronta e piena esecuzione del provvedimento in questione; richiamate, in diritto, tutte le motivazioni del precedente provvedimento cautelare in data 29.5.2002;

rilevato che, effettivamente, il comportamento dell'Amministrazione convenuta non rappresenta corretto adempimento dell'ordine contenuto nel provvedimento di cui sopra, il quale era volto a garantire la possibilità, per il ricorrente, di ottenere un titolo di soggiorno sul territorio nazionale in attesa delle determinazioni del giudice ordinario in merito alla domanda svolta in via principale (riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 o, in via subordinata, del diritto di asilo ex art. 10 Cost.): infatti, tale esigenza appare di fatto essere stata frustrata giacché il permesso in concreto rilasciato è di durata assai limitata, sicuramente inferiore alla presumibile durata del processo (vedasi, a tale proposito, il testuale disposto dell'art. 11 del d.p.r. 31.8.1999 n. 394), e pone al ricorrente, in modo del tutto immotivato e non conforme a legge, divieto di lavoro (tale divieto non è espressamente imposto dall'art. 28 della legge sopra citata);

ritenuta dunque la necessità, in applicazione dell'art. 669 duodecies c.p.c., e preso atto dell'impossibilità, autorevolmente affermata, di proporre giudizio di ottemperanza davanti all'autorità amministrativa per l'attuazione di provvedimenti privi di contenuto decisorio (Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 1999, n. 778, in Cons. Stato, 1999, I, 792), di emettere un provvedimento strumentale all'attuazione corretta del precetto cautelare, di libera determinazione quanto a contenuto, nei limiti dell'idoneità al raggiungimento dello scopo;

ritenuto, a tale ultimo proposito, che appare allo stato sovrabbondante la nomina di un "commissario ad acta" (pur ammessa da taluna isolata giurisprudenza: Trib. Bari, 12 febbraio 1997, in Giur. It. 1998, 276) o la delega dell'attuazione del provvedimento ad ufficiale giudiziario (Trib. Catania, 13 ottobre 2000, in Foro It. 2000, I, 3620), provvedimento cui si potrà eventualmente dar corso qualora l'Amministrazione non si adeguasse alle ulteriori specificazioni contenute nel sotto esteso ordine giudiziale dì carattere attuativo.

P.Q.M.

Dispone che la questura di Modena rilasci in favore del ricorrente [...] un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di almeno due anni, senza divieto di lavoro. Spese di lite al definitivo.