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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 29 maggio 2002

 
est. Arceri
 

Il giudice istruttore, letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da [...] al fine di ottenere, in seno alla causa civile da costui promossa e rubricata sub R.G. n. 1238/02, l'emissione, da parte di questo giudice, di ordine diretto alla questura di Bologna di rilascio, in favore dello stesso, di "permesso di soggiorno per protezione umanitaria", o, in subordine, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 416/89, convertito nella L. 39/90; del d.l. n. 416/89, lo nella L. n. 39/90;

rilevato, in via preliminare, che la domanda cautelare in questione rientra senza dubbio nella giurisdizione del giudice adito che, in virtù di quanto statuito dalla Cassazione con sentenza a Sezioni Unite in data 18.12.1999, n. 907, è stato riconosciuto - nel caso di domanda di accertamento dello status di rifugiato - giudice deputato a pronunciarsi;

ritenuto, in particolare, che l'individuazione, pur sempre contenuta nell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 416/90, convertito nella L. n. 39/90, del questore quale organo competente al rilascio del permesso di soggiorno strumentale alla definizione del procedimento di riconoscimento del predetto status non corrobora la tesi del difetto di giurisdizione, così come sostenuto, in analoghi procedimenti, dal Ministero dell'interno, in quanto tale disposizione, letta alla luce di quanto affermato dalla citata sentenza, rende sostanzialmente "dovuto", da parte dell'autorità predetta, il rilascio del permesso di soggiorno qualora sia promosso, davanti al giudice competente, giudizio per il riconoscimento dello status di rifugiato, senza alcuna possibilità, da parte dell'autorità amministrativa, di esercizio di discrezionalità alcuna;

ritenuto, in sostanza, che nel caso di specie il rilascio del permesso di soggiorno in favore del richiedente appare senz'altro strumentale all'utile esperimento dell'azione promossa, che rischierebbe di terminare in una pronuncia inutiliter data qualora costui fosse costretto a fare ritorno nel Paese di origine: va infatti osservato, in relazione al periculum, che nella presente fase di sommaria cognizione possono apprezzarsi le circostanze di fatto esposte da costui in atto di citazione, che saranno oggetto di futura istruttoria, nonché, non ultimo, i dolorosi accadimenti, le persecuzioni e le torture che, a livello internazionale, sono oggetto di cronaca;

ritenuto, infine, quanto alla tipologia del permesso da rilasciarsi, che può essere accolta l'istanza svolta dal ricorrente in via principale, in quanto costui si trova nelle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286/98.

P.Q.M.

dispone che, in favore del ricorrente [...] nato a [...] Turchia, da parte della questura di Modena ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 d.lgs. n. 286/98 e 28, lett. d) del d.p.r. n. 394/99, un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido quantomeno fino alla definizione del presente procedimento. Spese al definitivo.